Cassazione Penale, Ordinanza n. 30243/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il ricorso proposto in modo irrituale e privo di censure fondate contro la motivazione della Corte d'appello. Non è stata disposta alcuna modifica della decisione di merito impugnata, che resta ferma nel diniego della sostituzione della pena.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con cui la Corte d'appello aveva rigettato la sua richiesta di sostituire la pena detentiva breve con il lavoro di pubblica utilità. Ha dedotto, da un lato, l'erroneità del diniego della sostituzione con il lavoro di pubblica utilità e, dall'altro, l'omessa valutazione d'ufficio della possibilità di sostituire la pena detentiva con una pena pecuniaria sostitutiva. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le censure manifestamente infondate: quanto alla prima, ha rilevato che la scelta sulle pene sostitutive è rimessa al prudente apprezzamento del giudice sulla base dei criteri dell'art. 133 c.p., includendo anche i precedenti penali in chiave prognostica; nel caso concreto la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato sull'inefficacia rieducativa di qualsiasi sanzione sostitutiva, valorizzando la personalità trasgressiva del condannato e il precedente fallimento di una pena sostitutiva. Quanto alla seconda, la Cassazione ha escluso che il giudice di appello dovesse attivarsi d'ufficio per la pena pecuniaria sostitutiva, osservando che, secondo l'orientamento richiamato, è comunque necessaria una richiesta dell'imputato, da formulare almeno nel corso dell'udienza di discussione del gravame; nel caso di specie tale richiesta non era mai stata proposta.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
Criterio guida per la valutazione discrezionale del giudice sulla concedibilità delle pene sostitutive; devono essere considerati, tra l'altro, modalità del fatto, personalità del condannato e precedenti penali in chiave prognostica.
art. 545-bis c.p.p.
Il meccanismo bifasico può operare anche in appello, ma presuppone la verifica preliminare delle condizioni che legittimano l'applicazione della sanzione sostitutiva; se tali condizioni sono radicalmente insussistenti, il giudice non deve avviare il percorso bifasico.
art. 58 L. 689/1981
Per le pene sostitutive diverse da quella pecuniaria è necessaria la richiesta dell'imputato o del procuratore speciale.
art. 20-bis c.p.
La pena pecuniaria sostitutiva è astrattamente applicabile dal giudice solo al ricorrere del presupposto oggettivo della condanna a reclusione o arresto non superiore a un anno.
art. 585, comma 4, c.p.p.
La richiesta di applicazione della pena pecuniaria sostitutiva nel giudizio di appello non deve necessariamente essere contenuta nell'atto di impugnazione o nei motivi nuovi, ma deve comunque essere formulata non oltre l'udienza di discussione.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità per colpa dell'impugnazione.
art. 616 c.p.p.
Norma implicitamente applicata per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La sostituzione delle pene detentive brevi non è automatica, ma richiede una valutazione discrezionale del giudice secondo i parametri dell'art. 133 c.p., con particolare attenzione alle modalità del fatto, alla personalità del condannato e ai precedenti penali in chiave prognostica.
- Se dagli elementi già acquisiti emerge un giudizio prognostico negativo circa la capacità rieducativa e preventiva della sanzione sostitutiva, il giudice può negarne l'applicazione senza dover attivare ulteriori passaggi procedurali.
- Nel giudizio di appello, la pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice solo se ricorre il relativo presupposto oggettivo e se la parte interessata ne formula richiesta nei tempi processuali utili; non esiste un dovere di attivazione officiosa in assenza di domanda.
- La mancanza di una richiesta tempestiva della pena pecuniaria sostitutiva rende infondata la doglianza fondata sulla pretesa omissione del giudice di appello.
- Quando il ricorso si limita a censure generiche contro una motivazione di merito adeguata sulla inidoneità delle sanzioni sostitutive, il ricorso è destinato all'inammissibilità.
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