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Circolare

Circolare numero 48 del 19-2-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare scioglie la riserva sul rilascio delle autorizzazioni per l’assegno per il nucleo familiare in due casi specifici: nuclei con coniugi separati legalmente o divorziati e nuclei con figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori. Definisce chi sia il soggetto legittimato a chiedere la prestazione, come si individui il nucleo familiare rilevante e quali redditi vadano considerati. Indica inoltre quali domande di autorizzazione debbano essere respinte e avverte che le autorizzazioni già rilasciate restano provvisoriamente condizionate al successivo orientamento ministeriale definitivo.

Assegno per il nucleo familiare: chiarimenti su separazione/divorzio e figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori

Assegno per il nucleo familiare in caso di separazione/divorzio e figli naturali riconosciuti

La circolare interviene per definire, in via operativa, le modalità di riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare in due fattispecie che avevano generato incertezze applicative: i nuclei familiari conseguenti a separazione legale o divorzio e quelli in cui vi siano figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori. L’obiettivo è uniformare i criteri di gestione e consentire lo smaltimento delle domande sospese, fermo restando che resta possibile un diverso futuro orientamento ministeriale.

Premessa interpretativa e funzione del "nucleo familiare"

La circolare muove dalla considerazione che, nella disciplina dell’art. 2 della legge 13 maggio 1988, n. 153, il destinatario della prestazione è il "nucleo familiare" e che il lavoratore, pensionato o altro soggetto richiedente agisce per consentire al nucleo di conseguire l’assegno. In tale prospettiva, l’art. 211 della legge 19 maggio 1975, n. 151, pur riferito alla disciplina previgente degli assegni familiari, viene ritenuto applicabile anche alla nuova prestazione con gli adattamenti resi necessari dal nuovo impianto normativo.

Separazione legale e divorzio: individuazione del soggetto legittimato

Nelle situazioni di separazione o divorzio il coniuge affidatario viene individuato come soggetto esclusivamente legittimato a richiedere l’assegno per il proprio nucleo familiare, formato da lui e dai figli affidati.

Se il coniuge affidatario è titolare di una posizione protetta, quale rapporto di lavoro o pensione, egli richiede la prestazione su quella posizione. Se invece non dispone di una propria posizione protetta, può esercitare il diritto sulla posizione tutelata dell’altro coniuge o ex coniuge, ai sensi dell’art. 211 della legge n. 151/1975.

La circolare evidenzia che, a seguito della separazione, si costituisce un nucleo familiare autonomo facente capo al coniuge affidatario, nel quale devono essere verificati i requisiti di fatto richiesti dalla prestazione, in particolare il reddito familiare e la percentuale di reddito da lavoro dipendente o equiparato.

Redditi rilevanti e requisiti economici

Per il nucleo dell’affidatario i redditi da considerare sono quelli del medesimo nucleo, comprensivo del coniuge affidatario e dei figli affidati. Il diritto alla prestazione è subordinato al rispetto delle condizioni previste dalla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare, tra le quali è richiamata espressamente la necessità che il totale dei redditi da lavoro dipendente e/o equiparato, inclusivo dell’assegno di mantenimento percepito dall’affidatario dall’altro coniuge, sia almeno pari al 70% del reddito familiare complessivo.

L’altro coniuge o ex coniuge conserva un autonomo diritto solo se forma a sua volta un proprio nucleo familiare, ad esempio quando alcuni figli siano affidati a lui, e il diritto deve essere valutato in relazione alla composizione di quel nucleo e al relativo reddito complessivo.

Pluralità di affidamenti e nuovo matrimonio dell’affidatario

La circolare chiarisce che, se i figli non sono tutti affidati a un solo genitore, ciascun coniuge esercita il diritto limitatamente ai figli affidatigli. Viene inoltre affrontata l’ipotesi del nuovo matrimonio del coniuge affidatario divorziato: in tal caso viene meno la possibilità di utilizzare l’art. 211 della legge n. 151/1975 per ottenere l’assegno sulla posizione dell’ex coniuge.

Il nuovo matrimonio consente di valutare la prestazione nell’ambito del nuovo nucleo familiare, nel quale, per effetto delle norme di equiparazione richiamate dall’art. 2, sesto comma, della legge n. 153/1988, possono rientrare anche i figli nati da precedente matrimonio di uno dei coniugi. Se il nuovo coniuge è titolare di diritto all’assegno, la prestazione viene corrisposta in relazione all’intero nuovo nucleo; se invece nessuno dei due coniugi è titolare della posizione richiesta, l’assegno non spetta.

Autorizzazioni nelle ipotesi di separazione e divorzio

Le domande di autorizzazione presentate dai coniugi non affidatari, che erano state sospese in base alla circolare n. 39 del 23 febbraio 1989, devono essere respinte. Le autorizzazioni già rilasciate ai coniugi affidatari restano invece provvisoriamente condizionate al definitivo orientamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le sedi devono mantenere tali autorizzazioni in apposita evidenza e informare interessati e datori di lavoro della possibilità di recupero delle somme percepite qualora la prestazione risultasse non dovuta per effetto di una futura interpretazione di segno diverso.

Figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori: criterio generale

La circolare estende il criterio del nucleo familiare anche ai casi di figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori. Viene precisato che i nuclei costituiti da entrambi i genitori naturali e dai relativi figli non presentano, di regola, differenze sostanziali rispetto a quelli formati dal matrimonio, salvo il fatto che il reddito del genitore non richiedente non può essere cumulato e che quest’ultimo non va considerato tra i componenti del nucleo perché non è coniuge.

Diversamente, quando il figlio riconosciuto da entrambi i genitori convive con uno solo di essi, il nucleo rilevante è quello del genitore convivente e del figlio. L’altro genitore non può essere autorizzato alla percezione dell’assegno se il figlio è già compreso nel nucleo dell’altro genitore, poiché non esiste, per tale finalità, un nucleo familiare con quel figlio.

Genitore naturale coniugato e immissione nel nucleo legittimo

La circolare distingue poi il caso del genitore naturale che sia coniugato. Per tale soggetto il diritto all’assegno sorge solo se il figlio naturale è stato immesso nel nucleo familiare formato con il matrimonio ai sensi dell’art. 252 c.c., cioè nella famiglia legittima.

Se non risulta tale immissione, il figlio naturale non fa parte del nucleo e la prestazione non può essere riconosciuta. Ai fini della prova, è sufficiente che il figlio risulti nello stato di famiglia del genitore naturale e del relativo coniuge; in mancanza, può essere prodotto il provvedimento del giudice che abbia disposto l’inserimento del figlio nel nucleo legittimo.

Separazione del genitore naturale coniugato

La situazione cambia se il genitore naturale coniugato è legalmente ed effettivamente separato dal coniuge. In questo caso, poiché il separato non fa più parte del nucleo originato dal matrimonio, può costituirsi un nucleo autonomo formato dal genitore e dal figlio, per il quale può competere la prestazione.

Autorizzazioni nelle ipotesi di figli naturali

Le domande di autorizzazione presentate dai genitori naturali non conviventi con i figli riconosciuti anche dall’altro genitore, nonché quelle dei genitori naturali coniugati i cui figli non siano stati immessi nel nucleo sorto con il matrimonio, devono essere respinte.

La circolare richiama infine le sedi a diffondere con rapidità i chiarimenti contenuti nel provvedimento a datori di lavoro, associazioni di categoria, consulenti del lavoro, enti di patronato e organizzazioni sindacali, così da garantire una uniforme applicazione delle istruzioni.

Punti principali

Separazione legale e divorzio: titolarità dell’assegno

Il coniuge affidatario dei figli è il soggetto legittimato a richiedere l’assegno per il nucleo familiare. Se è titolare di una propria posizione protetta (lavoro, pensione, ecc.), percepisce l’assegno su tale posizione; se non lo è, esercita il diritto sulla posizione protetta dell’altro coniuge o ex coniuge ai sensi dell’art. 211 della legge n. 151/1975.

Nucleo familiare e criteri reddituali

In caso di separazione o divorzio, il nucleo rilevante è quello formato dal coniuge affidatario e dai figli affidati. I redditi da considerare sono quelli del nucleo dell’affidatario, e l’assegno è rapportato sia al numero dei componenti sia al reddito complessivo. La prestazione non spetta se non risultano integrate le condizioni previste, in particolare la soglia del 70% tra redditi da lavoro dipendente e/o equiparati e reddito familiare complessivo.

Più affidamenti e nuovo matrimonio dell’affidatario

Se i figli non sono tutti affidati a un solo coniuge, ciascun genitore esercita il diritto limitatamente ai figli affidatigli. In caso di nuovo matrimonio del coniuge affidatario divorziato, viene meno la possibilità di avvalersi dell’art. 211 per ottenere l’assegno sulla posizione dell’ex coniuge; può invece operare la disciplina del nucleo del nuovo matrimonio, ove il nuovo coniuge abbia titolo alla prestazione.

Autorizzazioni nelle situazioni di separazione/divorzio

Le domande di autorizzazione presentate dai coniugi non affidatari, sospese in base alla circolare n. 39 del 23 febbraio 1989, devono essere respinte. Le autorizzazioni già rilasciate ai coniugi affidatari restano condizionate al definitivo orientamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e devono essere tenute in apposita evidenza, informando interessati e datori di lavoro del possibile recupero di quanto percepito se la prestazione risultasse non dovuta.

Figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori: regola generale

Per i figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, il diritto all’assegno va valutato in relazione al nucleo familiare effettivamente formato. Se il figlio convive con un solo genitore, il nucleo è quello di tale genitore e dei figli conviventi; l’altro genitore che ha effettuato il riconoscimento non può essere autorizzato se il figlio è compreso nel nucleo dell’altro genitore, perché non costituisce nucleo familiare con quel figlio.

Genitore coniugato e inserimento del figlio nel nucleo legittimo

Il genitore naturale coniugato può ottenere l’assegno solo se il figlio naturale è stato immesso nel nucleo familiare formatosi con il matrimonio ai sensi dell’art. 252 c.c. In mancanza di tale immissione, il figlio naturale non fa parte del nucleo legittimo e la prestazione non spetta. Ai fini pratici è sufficiente che il figlio risulti nello stato di famiglia; in alternativa può essere prodotto il provvedimento giudiziale di inserimento.

Genitore naturale coniugato ma separato

Se il genitore naturale coniugato è legalmente ed effettivamente separato, può costituirsi un nucleo autonomo composto dal genitore e dal figlio, per il quale può spettare l’assegno, poiché il separato non fa più parte del nucleo originato dal matrimonio.

Autorizzazioni e diffusione delle istruzioni

Le domande di autorizzazione dei genitori naturali non conviventi con figli riconosciuti anche dall’altro genitore, nonché quelle dei genitori naturali coniugati i cui figli non siano stati immessi nel nucleo sorto con il matrimonio, devono essere respinte. Le sedi devono comunicare con la massima sollecitudine i chiarimenti a datori di lavoro, associazioni di categoria, consulenti del lavoro, enti di patronato e organizzazioni sindacali.

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