Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 50 del 19-2-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le misure previste dall’art. 5 della legge 15 ottobre 1991, n. 344 per favorire il reinserimento lavorativo dei profughi italiani e dei loro familiari a carico. Viene chiarito chi può assumere con contratto di formazione e lavoro, per quanto tempo opera l’agevolazione e quale contribuzione è dovuta: per 36 mesi il datore di lavoro versa una quota fissa pari a quella degli apprendisti, mentre resta invariata la quota a carico del lavoratore. Sono inoltre indicate le incompatibilità con altri sgravi, la documentazione da trasmettere all’INPS, il codice di autorizzazione da attribuire e le modalità di esposizione dei dati nel mod. DM10/2 con i relativi codici contributivi.

Agevolazioni contributive per l’assunzione di profughi con contratto di formazione e lavoro ex art. 5 L. 344/1991

Agevolazioni contributive per l’assunzione di profughi ex art. 5 L. 344/1991

La circolare esamina il regime agevolativo previsto dall’art. 5 della legge 15 ottobre 1991, n. 344 per favorire il reinserimento lavorativo dei profughi italiani e dei loro familiari a carico. Vengono chiariti i soggetti beneficiari, la misura della contribuzione dovuta, gli effetti rispetto ad altri sgravi e le modalità operative di denuncia contributiva.

Ambito di applicazione e soggetti beneficiari

Lo status di profugo deve essere individuato facendo riferimento agli artt. 1, 2 e 3 della legge 26 dicembre 1981, n. 763. L’agevolazione riguarda i datori di lavoro indicati dalla norma, ossia:

  • Enti pubblici economici;
  • imprese in genere e loro consorzi;
  • datori di lavoro iscritti agli albi professionali.

Tali soggetti possono assumere profughi con contratto di formazione e lavoro, in deroga ai limiti di età, per una durata massima di 36 mesi.

Misura dell’agevolazione contributiva

Per ciascun lavoratore assunto con tale titolo, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. La circolare precisa che l’agevolazione riguarda soltanto la contribuzione datoriale, nella quale è ricompresa anche l’aliquota dello 0,50 di cui all’art. 3 della legge n. 297/1982.

Resta invece ferma la contribuzione a carico del lavoratore, che continua a essere applicata nelle misure ordinarie previste per la generalità dei lavoratori. Per le aziende artigiane è dovuto l’intero importo del contributo fisso stabilito per gli apprendisti delle aziende non artigiane.

Rapporti con altri sgravi e fiscalizzazioni

La circolare evidenzia che la fruizione dell’agevolazione esclude la possibilità di beneficiare, per i lavoratori interessati, degli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno e della fiscalizzazione dei contributi. Il motivo risiede nel fatto che la riduzione prevista dall’art. 5, riferita alle quote della legge n. 25/1955, determina già una quasi integrale copertura degli oneri previdenziali e assistenziali relativi ai lavoratori in questione.

Ne consegue che le imprese non possono cumulare tali benefici per i medesimi lavoratori per tutto il periodo in cui applicano l’agevolazione prevista dalla legge n. 344/1991.

Adempimenti documentali verso l’INPS

I datori di lavoro che assumono profughi e intendono avvalersi delle agevolazioni devono trasmettere alla Sede INPS competente una comunicazione attestante la sussistenza delle condizioni di legge. Alla comunicazione devono essere allegati:

  • il nulla osta all’avviamento al lavoro rilasciato dalle sezioni circoscrizionali per l’impiego;
  • la copia dell’attestato di profugo rilasciato dalla Prefettura competente.

Per le province di Trento e Bolzano l’attestato è rilasciato dai rispettivi Commissari di governo; per la Valle d’Aosta dal Presidente della Giunta regionale. La documentazione va conservata per consentire i controlli e per ogni eventuale ulteriore necessità.

Codice di autorizzazione e modalità di denuncia contributiva

Ai datori di lavoro aventi diritto viene attribuito il codice di autorizzazione di nuova istituzione "5S", con il significato di azienda beneficiaria delle agevolazioni di cui all’art. 5, comma 2, della legge 15 ottobre 1991, n. 344.

Ai fini della compilazione del mod. DM10/2 la circolare prevede diverse modalità di esposizione:

  • contribuzione ordinaria sull’intera aliquota dovuta per i lavoratori interessati, senza riduzioni, con codice tipo contribuzione "78";
  • contribuzione limitata alla sola quota a carico del datore di lavoro, da esporre nel quadro D con la dicitura "Rid. art. 5, c. 2 L. 344/91" e il codice "L182";
  • contribuzione in misura fissa prevista per gli apprendisti, da esporre con i codici "S166" o "S167" a seconda che il contributo comprenda o meno la quota INAIL.

Compilazione del mod. DM10/2 con il codice 78

Quando si utilizza il codice tipo contribuzione "78", il datore di lavoro deve determinare i contributi complessivamente dovuti in base all’intera aliquota contributiva, comprendendo sia la quota a carico del datore sia quella a carico del lavoratore prevista per il settore di appartenenza, senza applicare alcuna riduzione.

Nel mod. DM10/2 i dati vanno esposti nei quadri B e C, in uno dei righi liberi, con le seguenti indicazioni:

  • codice 178, preceduto dalla dicitura "OP. L. 344/91", per gli operai;
  • codice 278, preceduto dalla dicitura "IMP. L. 344/91", per gli impiegati;
  • codice 078, preceduto dalla dicitura "OP. P.T. L. 344/91", per gli operai part-time;
  • codice Y78, preceduto dalla dicitura "IMP. P.T. L. 344/91", per gli impiegati part-time.

Devono inoltre essere riportati il numero dei dipendenti, il numero delle giornate retribuite o, per il part-time, il numero delle ore, le retribuzioni complessive corrisposte e l’importo dei contributi a debito del datore di lavoro.

Esposizione della sola quota datoriale e contributo apprendisti

In alternativa, per i soggetti agevolati, i contributi previdenziali e assistenziali possono essere calcolati limitatamente alla quota a carico del datore di lavoro ed esposti nel quadro D del mod. DM10/2 con la dicitura "Rid. art. 5, c. 2 L. 344/91" e il codice "L182".

La circolare prevede inoltre che i contributi possano essere esposti nella misura fissa prevista per gli apprendisti, nei quadri B e C, con i seguenti codici:

  • "S166" e dicitura "CTR. APPR/20", per il contributo comprensivo della quota INAIL, pari dal 1° gennaio 1992 a L. 4.213;
  • "S167" e dicitura "CTR. APPR/21", per il contributo non comprensivo della quota INAIL, pari dal 1° gennaio 1992 a L. 4.033.

In tali ipotesi non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.

Casi di esposizione separata della contribuzione

Qualora, per eventi particolari, nei quadri B e C del mod. DM10/2 la contribuzione previdenziale debba essere esposta separatamente da quella assistenziale, la contribuzione assistenziale dei lavoratori interessati deve essere sommata a quella degli altri dipendenti per i quali è già prevista tale separazione. La contribuzione previdenziale, invece, deve continuare a essere indicata con i codici "178", "278", "078" e "Y78".

In caso di esposizione separata della contribuzione di malattia, se sono presenti lavoratori part-time, ai fini del calcolo delle giornate retribuite dei dipendenti comuni non devono essere sommate le ore dei part-time, ma il numero delle giornate in cui tali ore sono collocate.

Punti principali

Ambito normativo e soggetti interessati

L’art. 5 della legge 15 ottobre 1991, n. 344 disciplina agevolazioni per il reinserimento lavorativo dei profughi. Lo status di profugo va identificato sulla base degli artt. 1, 2 e 3 della legge 26 dicembre 1981, n. 763. Possono fruire dell’agevolazione gli Enti pubblici economici, le imprese e i loro consorzi, nonché i datori di lavoro iscritti agli albi professionali.

Durata dell’agevolazione e misura della contribuzione

I profughi possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro, in deroga ai limiti di età, per una durata di 36 mesi. Per ciascun lavoratore la quota contributiva a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge n. 25/1955 e successive modificazioni, mentre la contribuzione a carico del lavoratore resta quella ordinaria. Per le aziende artigiane è dovuto l’intero importo del contributo fisso previsto per gli apprendisti delle aziende non artigiane.

Esclusione da altri sgravi e fiscalizzazioni

L’applicazione della riduzione contributiva esclude l’accesso agli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno e alla fiscalizzazione dei contributi per i lavoratori interessati. La circolare precisa che, poiché l’art. 5 stabilisce quote contributive molto ridotte con riferimento alla legge n. 25/1955, gli oneri previdenziali e assistenziali risultano quasi integralmente "fiscalizzati"; perciò le imprese non possono cumulare tali benefici con l’agevolazione in esame.

Adempimenti verso l’INPS e documentazione

I datori di lavoro che assumono profughi devono inviare alla Sede INPS competente una comunicazione attestante la sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’art. 5, corredata dal nulla osta all’avviamento al lavoro rilasciato dalla sezione circoscrizionale per l’impiego e dalla copia dell’attestato di profugo rilasciato dalla Prefettura competente. Per le province di Trento e Bolzano l’attestato è rilasciato dai rispettivi Commissari di governo, mentre per la Valle d’Aosta dal Presidente della Giunta regionale. La documentazione deve essere conservata per i controlli e per ogni ulteriore esigenza.

Codice di autorizzazione e codici contributivi DM10/2

Ai datori di lavoro aventi diritto è attribuito il codice di autorizzazione "5S", con significato di azienda beneficiaria delle agevolazioni di cui all’art. 5, comma 2, della L. n. 344/1991. Ai fini del mod. DM10/2 la circolare distingue tre modalità operative: esposizione dell’intera aliquota contributiva con il codice tipo contribuzione "78" e i codici 178, 278, 078, Y78 a seconda della qualifica e del part-time; esposizione della sola quota datoriale con la dicitura "Rid. art. 5, c. 2 L. 344/91" e il codice "L182"; esposizione del contributo in misura fissa per apprendisti con i codici "S166" o "S167" a seconda che il contributo comprenda o meno la quota INAIL.

Indicazioni di compilazione del mod. DM10/2

Per il codice "78" i dati vanno esposti nei quadri B e C, riportando la dicitura corrispondente e i codici 178 per operai, 278 per impiegati, 078 per operai part-time e Y78 per impiegati part-time; vanno indicati numero dei dipendenti, numero delle giornate retribuite o ore per il part-time, retribuzioni complessive e somme a debito del datore di lavoro. Per il codice "L182" l’importo è indicato nei quadri D e riguarda la sola quota datoriale. Per i codici "S166" e "S167" l’importo va riportato nei quadri B e C senza compilare le caselle numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.

Gestione di esposizioni separate della contribuzione

Se, per particolari eventi, la contribuzione previdenziale e quella assistenziale devono essere esposte separatamente nei quadri B e C del mod. DM10/2, la contribuzione assistenziale dei lavoratori interessati va sommata a quella degli altri dipendenti per i quali già si procede a un’esposizione separata, mentre la contribuzione previdenziale continua a essere indicata con i codici 178, 278, 078 e Y78. In caso di esposizione separata della contribuzione di malattia e presenza di lavoratori part-time, il numero delle giornate retribuite dei dipendenti comuni deve essere incrementato non con le ore dei part-time, ma con il numero di giornate nelle quali tali ore sono collocate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.