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Circolare

Circolare numero 49 del 19-2-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la stipula della convenzione tra INPS e Confartigianato per la riscossione, tramite modello DM10, del contributo di assistenza contrattuale dovuto dalle imprese artigiane iscritte. Vengono indicate le modalità di esposizione del contributo in denuncia, i limiti dell’attività dell’INPS, il rimborso spese a favore dell’Istituto, i tempi di riversamento delle somme alla Confederazione e la durata della convenzione, valida fino al 31 dicembre 1992 con rinnovo tacito.

Convenzione INPS-Confartigianato per la riscossione del contributo di assistenza contrattuale tramite DM10

Convenzione INPS-Confartigianato per la riscossione del contributo di assistenza contrattuale

La circolare illustra la convenzione stipulata tra l’INPS e la Confartigianato per la riscossione, tramite il sistema contributivo ordinario e il modello DM10, del contributo di assistenza contrattuale dovuto dalle imprese artigiane aderenti. Vengono precisati gli effetti operativi dell’accordo, le modalità di esposizione in denuncia, i limiti di responsabilità dell’Istituto, la disciplina dei riversamenti alla Confederazione e la durata della convenzione.

Base normativa e finalità dell’accordo

La convenzione è stata autorizzata con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 4 del 19 gennaio 1990, ai sensi dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311, che consente agli istituti previdenziali di assumere, su richiesta delle associazioni sindacali nazionali, il servizio di riscossione dei contributi associativi e dei contributi per assistenza contrattuale previsti dai contratti collettivi di lavoro.

L’accordo affida all’INPS la riscossione del contributo per assistenza contrattuale dovuto dalle imprese iscritte alla Confartigianato, con successiva riversamento delle somme alla Confederazione secondo le modalità convenute.

Ambito soggettivo e modalità di riscossione

Il contributo è posto a carico delle imprese artigiane iscritte alla Confartigianato. Esso deve essere versato unitamente ai contributi obbligatori dovuti all’INPS, con le medesime periodicità e modalità previste per la contribuzione ordinaria.

Ai fini pratici, la circolare richiama l’utilizzo del modello DM10 di denuncia mensile. Le aziende artigiane devono evidenziare il contributo nel primo rigo in bianco dei quadri B-C, nella colonna "Cod", indicando il codice W180 preceduto dalla dicitura "Contr.ass.contr." e riportando l’importo nella colonna "somme a debito del datore di lavoro". Non devono essere compilate le caselle relative a "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

L’importo così esposto si somma alle altre partite dovute all’INPS e confluisce nelle operazioni di conguaglio con eventuali importi a debito dell’Istituto. Il versamento avviene mediante presentazione del mod. DM 10-1/89 presso gli sportelli bancari o postali accettanti.

Limiti dell’attività dell’INPS e responsabilità

L’INPS considera versato, a titolo di contributo di assistenza contrattuale, soltanto l’importo indicato dai datori di lavoro in denuncia, a condizione che il saldo a credito dell’Istituto sia stato contestualmente e integralmente versato al momento della presentazione. Se l’impresa non intende effettuare il versamento, non deve indicare l’importo nella denuncia.

La convenzione esclude espressamente ogni obbligo dell’INPS di esazione coattiva dei contributi e ogni intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro. Inoltre, l’Istituto è esonerato da qualsiasi responsabilità verso le imprese, verso la Confederazione, verso terzi e, più in generale, verso tutti i soggetti interessati dall’accordo.

I rapporti derivanti dall’attuazione della convenzione, compresi quelli relativi all’eventuale restituzione alle imprese delle somme versate, devono essere instaurati direttamente tra Confartigianato e le imprese interessate.

Rimborso spese e regolazione dei flussi finanziari

Le spese per l’espletamento del servizio sono poste a carico della Confartigianato. La circolare richiama la delibera del Comitato Esecutivo n. 1077 del 19 ottobre 1989 quale base per la determinazione della misura e delle modalità di rimborso.

In base all’art. 6 della convenzione, le SAP devono versare alla Sede nazionale della Confartigianato, senza interessi, somme pari agli importi riscossi per contributi di assistenza contrattuale risultanti dalle denunce elaborate in ciascun mese, al netto del rimborso spese. Il versamento deve essere effettuato entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione delle denunce.

Contestualmente al versamento, le SAP devono inviare alla Sede nazionale una distinta delle imprese che hanno versato il contributo, con le indicazioni previste dall’art. 6, secondo comma della convenzione. Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento, le SAP devono inoltre trasmettere un rendiconto contenente:

  • l’ammontare dei contributi incassati risultanti dalle denunce elaborate nell’anno di riferimento;
  • l’ammontare delle somme corrisposte alla Confederazione;
  • l’ammontare del rimborso spese e della relativa IVA.

Eventuali acconti e conguagli

La circolare precisa che ulteriori istruzioni saranno fornite in merito all’eventuale erogazione di acconti, prevista dall’art. 7 della convenzione, dopo il primo anno di applicazione. Il testo convenzionale stabilisce che, trascorso tale periodo, le parti possono esaminare la possibilità di corrispondere acconti mensili alla Confartigianato e definire i relativi criteri di determinazione sulla base delle denunce già elaborate e, se necessario, di stime per le denunce non ancora definite.

In caso di attivazione del regime degli acconti, devono essere regolati anche i conguagli annuali, che possono dare luogo a somme a debito dell’INPS da corrispondere senza interessi oppure a somme a credito dell’Istituto da detrarre dai versamenti successivi o da restituire in caso di disdetta o risoluzione della convenzione.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione è valida fino al 31 dicembre 1992 e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta tempestiva. Nel testo convenzionale è precisato che la disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno quattro mesi prima della scadenza.

La circolare segnala infine che seguiranno successive istruzioni operative e contabili per la gestione dell’accordo.

Punti principali

Oggetto della convenzione e base normativa

L’INPS è autorizzato, ai sensi dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311, a riscuotere per conto di Confartigianato il contributo di assistenza contrattuale dovuto dalle imprese artigiane iscritte alla Confederazione. La convenzione disciplina la riscossione del contributo mediante il sistema contributivo ordinario INPS.

Modalità di versamento tramite DM10

Il contributo è versato dalle imprese insieme ai contributi obbligatori INPS, con le stesse periodicità e modalità, utilizzando il modello DM10. Le aziende devono indicare il codice W180, preceduto dalla dicitura "Contr.ass.contr.", nel primo rigo in bianco dei quadri B-C, nella colonna "Cod", e riportare l’importo nella colonna "somme a debito del datore di lavoro". Non vanno compilate le caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

Limiti dell’intervento INPS e responsabilità

L’INPS considera versato solo l’importo specificamente indicato in denuncia, purché il saldo a credito dell’Istituto sia stato contestualmente e integralmente versato al momento della presentazione. L’Istituto non ha obblighi di esazione coattiva, né di intervento diretto o controllo verso i datori di lavoro, e non assume responsabilità verso imprese, Confederazione o terzi; i rapporti su eventuali restituzioni o contestazioni restano tra Confartigianato e imprese.

Rimborso spese e oneri della convenzione

Le spese per l’espletamento del servizio sono a carico di Confartigianato secondo quanto stabilito dalla delibera del Comitato Esecutivo n. 1077 del 19 ottobre 1989. Le SAP versano alla Sede nazionale della Confederazione le somme riscosse, al netto del rimborso spese, senza interessi, entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione delle denunce, trasmettendo contestualmente la distinta delle imprese interessate. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti alla convenzione sono a carico della Confartigianato.

Durata, rinnovo e ulteriori istruzioni

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 1992 e si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta tempestiva. La circolare rinvia a successive istruzioni per eventuali acconti dopo il primo anno di applicazione e per le modalità operative e contabili. Nel testo convenzionale è previsto anche un rendiconto annuale da trasmettere entro il 31 maggio dell’anno successivo.

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