L.R. Campania 24/2006
Piano regionale ospedaliero per il triennio 2007 - 2009 [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeApprova il Piano regionale ospedaliero della Campania per il triennio 2007-2009, con efficacia fino al nuovo Piano sanitario regionale comprensivo della rete ospedaliera. Prevede modifiche con procedura accelerata e disciplina alcuni profili organizzativi e di bilancio delle aziende sanitarie. L’efficacia del Piano risulta però sospesa ai fini del coordinamento con la ristrutturazione della rete ospedaliera disposta dalla L.R. 16/2008.
Piano regionale ospedaliero della Campania 2007-2009
Piano regionale ospedaliero 2007-2009 della Campania
La legge approva il Piano regionale ospedaliero della Regione Campania per il triennio 2007-2009, in coerenza con la programmazione sanitaria nazionale e regionale. Il provvedimento ha natura di atto di indirizzo e programmazione per la rete ospedaliera regionale, ma la sua efficacia risulta sospesa ai fini del coordinamento con il Piano di ristrutturazione e riqualificazione della rete ospedaliera collegato alla L.R. 16/2008.
Ambito, natura e durata dell’efficacia
Il Piano è adottato in conformità alla normativa statale e regionale richiamata nel testo e costituisce il quadro di riferimento per gli interventi di organizzazione e razionalizzazione dell’assistenza ospedaliera in Campania. La legge precisa che:
- le indicazioni di merito sulle azioni e sugli interventi sono contenute nel testo allegato, approvato come atto amministrativo di portata generale, programmatoria e di indirizzo;
- gli interventi previsti dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari al perseguimento dell’equilibrio economico nel rispetto dei LEA, sono vincolanti per la Regione Campania;
- il Piano ospedaliero 2007-2009 produce effetti fino all’approvazione del nuovo Piano sanitario regionale comprensivo della disciplina della rete ospedaliera.
Modifiche del Piano e procedura di approvazione
La Giunta regionale può proporre modifiche al Piano, purché in coerenza con il Patto per la salute sottoscritto con il Governo nazionale. In tal caso il Consiglio regionale deve pronunciarsi entro 30 giorni; decorso inutilmente tale termine, la pronuncia si intende favorevole.
Le proposte di modifica dell’atto di indirizzo allegato possono essere presentate:
- dalla Giunta regionale;
- da un dodicesimo dei consiglieri regionali.
Le proposte sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio regionale, che le assegna alla quinta Commissione consiliare. La Commissione le esamina con procedura d’urgenza e riferisce al Consiglio per l’approvazione o la reiezione.
Organizzazione territoriale e coordinamento provinciale
Il testo originario prevedeva, in ciascuna provincia, il Coordinamento Tecnico Provinciale (CTP), con funzione di interfaccia tra territorio e Regione per la programmazione sanitaria. Al CTP erano attribuiti compiti di analisi del fabbisogno, definizione dell’offerta, riduzione della mobilità sanitaria, integrazione con la domanda sociale, allocazione delle risorse e definizione dei tetti di prestazioni.
La composizione includeva:
- l’assessore regionale alla sanità o un delegato, con funzione di presidente;
- i direttori generali del territorio provinciale;
- una rappresentanza dei comitati dei sindaci;
- due tecnici nominati dalla quinta Commissione consiliare, senza compenso.
Era prevista una riunione almeno mensile, con relazioni semestrali alla Giunta e al Consiglio regionale. Tuttavia questo articolo risulta abrogato dalla L.R. 16/2008.
Direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere
I direttori generali sono tenuti, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto dell’autonomia gestionale, a garantire il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza delle aziende da essi dirette.
La legge disciplina anche obblighi di programmazione e bilancio:
- entro il 30 settembre di ogni anno, i direttori generali devono trasmettere al Presidente della Giunta regionale il bilancio preventivo dell’anno successivo;
- entro 30 giorni dal ricevimento, la Giunta delibera sul bilancio su proposta dell’assessore alla sanità;
- in caso di mancata approvazione, il direttore generale deve trasmettere un nuovo testo entro 15 giorni dalla notifica, adeguandosi alle prescrizioni contenute nell’atto di non approvazione.
Riorganizzazione della rete ospedaliera e risorse economiche
La rimodulazione della rete ospedaliera campana è finalizzata anche a contenere la migrazione sanitaria e deve realizzarsi attraverso scelte organizzative efficaci, verificate e verificabili. Le direttrici indicate dalla legge sono:
- progressiva riqualificazione delle prestazioni di alta specialità ed eccellenza;
- adeguata dotazione professionale e tecnologica, tenendo conto dei nuovi profili professionali sanitari e della figura dell’operatore socio-sanitario;
- rafforzamento delle risposte all’emergenza;
- ottimizzazione delle attività riabilitative, territoriali e di day hospital medico-chirurgico.
Sul piano finanziario, i direttori generali possono destinare fino all’1% del fondo sanitario annualmente ripartito a spese di investimento, in coerenza con il Piano e con il programma straordinario di edilizia sanitaria. Devono inoltre destinare a investimenti il 100% delle somme ricavate dalla vendita di immobili di proprietà non vincolati ai fini istituzionali. È prevista anche la redistribuzione delle risorse ottenute tramite razionalizzazione organizzativa, sempre nel rispetto delle scelte di programmazione del Piano.
Bilanci consuntivi e controlli
In applicazione della disciplina regionale richiamata, i direttori generali devono trasmettere i bilanci consuntivi alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare. In caso di inadempienza, si applicano le conseguenze previste dalla normativa regionale richiamata nel testo.
Accesso agli atti
È garantito ai consiglieri regionali, secondo la normativa vigente, l’accesso agli atti amministrativi delle aziende sanitarie locali, ospedaliere, universitarie e dell’IRCCS Pascale operanti in Regione, con le modalità previste dalla legge.
Abrogazioni e vigore
La legge abroga la L.R. 26 febbraio 1998, n. 2, e tutte le disposizioni regionali incompatibili con essa. È inoltre dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel bollettino ufficiale regionale.
Obsolescenza pratica
Il provvedimento è oggi da considerarsi sostanzialmente superato, perché riferito a un Piano triennale 2007-2009 e successivamente sospeso ai fini del coordinamento con la ristrutturazione della rete ospedaliera prevista dalla L.R. 16/2008.
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