Salta al contenuto
Legge

L.R. Campania 20/2006

Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 20/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge campana disciplina cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri, nel quadro della legge n. 130/2001. Regola soggetti affidatari, luoghi di dispersione e forme di conservazione, impone ai Comuni l’adeguamento dei regolamenti e prevede informazioni ai cittadini. Per i crematori introduce il piano regionale di coordinamento e, fino alla sua adozione, sospende la realizzazione di nuovi impianti.

Cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri

Regolamentazione della cremazione e delle ceneri in Campania

La legge disciplina, nel territorio della Regione Campania, la cremazione dei defunti e dei loro resti, nonché l’affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri, in attuazione della legge statale n. 130/2001. Il provvedimento è ispirato alla tutela della dignità della persona, della libertà di scelta e delle convinzioni religiose e culturali.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina regionale riguarda:

  • la cremazione dei defunti e dei resti mortali;
  • l’affidamento dell’urna cineraria;
  • la conservazione delle ceneri;
  • la loro dispersione.

La finalità dichiarata è garantire una corretta informazione ai cittadini e il rispetto della volontà del defunto, nel quadro delle norme statali richiamate.

Affidamento dell’urna e trasporto delle ceneri

L’urna può essere affidata, nel rispetto della volontà del defunto, a qualunque persona, ente o associazione da lui liberamente scelti, oppure a soggetti che possano manifestarne la volontà secondo la legge statale richiamata. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, da quelli individuati dalla legge n. 130/2001.

La consegna dell’urna richiede una dichiarazione sottoscritta dal soggetto affidatario, nella quale è indicata la destinazione finale dell’urna o delle ceneri. Tale documento deve essere conservato presso l’impianto di cremazione e presso il comune del decesso ed è anche documento di accompagnamento per il trasporto.

Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell’autorità sanitaria.

È ammessa la rinuncia all’affidamento dell’urna da parte del soggetto indicato dal defunto; la rinuncia deve risultare da dichiarazione resa all’ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. Se l’affidamento è a più soggetti, la rinuncia di uno non coinvolge gli altri. In caso di rinuncia e mancata dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali.

Modalità di conservazione delle ceneri

L’urna sigillata contenente le ceneri può essere:

  • tumulata;
  • inumata, se costituita di materiale biodegradabile;
  • conservata all’interno del cimitero nei luoghi previsti dalla normativa statale richiamata;
  • consegnata al soggetto affidatario.

Luoghi e limiti della dispersione

La dispersione è consentita:

  • in aree a ciò destinate all’interno dei cimiteri;
  • in aree naturali appositamente individuate, nell’ambito delle aree di pertinenza, da comuni, province o Regione;
  • in aree private;
  • in mare, laghi, fiumi e altri corsi d’acqua, nei tratti liberi da natanti e manufatti.

La dispersione è vietata nei centri abitati. Nelle aree private, fuori dai centri abitati, deve avvenire all’aperto, con il consenso del proprietario e senza fini di lucro.

Regolamenti comunali e sanzioni

I Comuni devono adeguare i propri regolamenti di polizia mortuaria entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, con riferimento alle ipotesi di cui ai luoghi di dispersione individuati dalla norma.

La violazione delle disposizioni contenute in tali regolamenti comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 7-bis del testo unico degli enti locali.

Crematori: programmazione, autorizzazioni e sospensione transitoria

La realizzazione di nuovi crematori deve avvenire nel rispetto della normativa statale, della legislazione regionale in materia e della pianificazione territoriale regionale.

La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, deve adottare un Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni, tenendo conto delle caratteristiche territoriali e della compatibilità ambientale. Il piano è pubblicato sul sito istituzionale per almeno trenta giorni, durante i quali possono essere presentate osservazioni; poi è trasmesso al Consiglio per l’approvazione.

Nelle more dell’adozione di tale Piano, è sospesa la realizzazione di nuovi impianti crematori.

I Comuni, singoli o associati, sono autorizzati dalla Regione a realizzare crematori, tenendo conto delle esigenze territoriali, e possono ricorrere anche alla finanza di progetto.

Targa commemorativa e forme rituali

Per mantenere il senso comunitario della morte, quando l’urna è consegnata all’affidatario o quando le ceneri sono disperse per volontà del defunto, nel cimitero è realizzata un’apposita targa, individuale o collettiva, recante i dati anagrafici del defunto.

Sono inoltre consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione.

Informazione ai cittadini

Comuni e Regione devono favorire e promuovere l’informazione ai residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche sotto il profilo economico.

Le informazioni devono riguardare in modo specifico la cremazione, l’affidamento delle ceneri e le modalità di dispersione o conservazione.

Il medico che redige il certificato di morte deve informare i familiari sulle diverse possibilità di disposizione del defunto, anche mediante il materiale informativo predisposto da Regione e Comuni.

Clausola valutativa

Entro due anni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve riferire al Consiglio sullo stato di attuazione della disciplina. Nello stesso termine deve comunicare alla commissione consiliare competente:

  • il numero delle rinunce di affidamento registrate;
  • il numero dei nuovi crematori realizzati nel periodo di vigenza della legge.

La commissione può adottare misure di informazione sui risultati della comunicazione, se particolarmente significativi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.