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Sentenza

Sentenza n. 5298/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

Giustizia amministrativa202602732

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva respinto l'impugnazione dell'aggiudicazione del servizio di invio e ricezione della corrispondenza in favore di altro operatore economico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda una gara, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base d'asta di 392.673 euro. Il raggruppamento secondo classificato ha impugnato l'aggiudicazione sostenendo che il disciplinare imponesse l'utilizzo della formula dell'interpolazione lineare, basata sui ribassi percentuali, mentre la stazione appaltante aveva applicato la formula della proporzione inversa, basata sui prezzi assoluti. Con l'appello sono stati dedotti: 1) l'erroneità della sentenza per mancato riconoscimento della violazione dell'autovincolo derivante dal disciplinare, che indicava formalmente l'interpolazione lineare; 2) l'incertezza della lex specialis, per la contraddizione tra la denominazione del metodo e la formula matematica riportata; 3) l'illegittimità della proporzione inversa, ritenuta idonea a comprimere eccessivamente le differenze tra le offerte economiche, svuotando la componente economica della gara e determinando uno squilibrio tra ribassi e punteggi. L'appellante evidenziava che, applicando l'interpolazione lineare, sarebbe risultato primo, mentre con la proporzione inversa risultava aggiudicataria l'altra concorrente.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l'Allegato 3 del disciplinare contenesse una formula chiara — Ci=Amax/Ai — corrispondente alla proporzione inversa sui prezzi assoluti. Il riferimento all'“interpolazione lineare” è stato qualificato come rubrica o denominazione formale, destinata a cedere rispetto al contenuto precettivo della disposizione, secondo il principio rubrica legis non est lex. La prima applicazione della formula diversa da parte della commissione è stata quindi considerata un errore meramente esecutivo, successivamente corretto in conformità alla lex specialis. Il secondo motivo è stato respinto perché la disposizione, letta nel suo contenuto matematico e coordinata con l'art. 17 del disciplinare — che richiedeva l'indicazione dei prezzi assoluti — non presentava un'incertezza invalidante; la stazione appaltante doveva applicare la formula descritta, anche in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici. Quanto al terzo motivo, il Collegio ha riconosciuto l'ampia discrezionalità della stazione appaltante nella scelta delle formule di attribuzione del punteggio economico. È legittimo utilizzare una formula che compatti le differenze tra i punteggi economici e valorizzi maggiormente la componente tecnica, purché il criterio non sia manifestamente abnorme o irragionevole e mantenga un apprezzabile collegamento proporzionale tra ribasso e punteggio. La proporzione inversa è stata ritenuta coerente con la scelta di attribuire maggiore peso agli aspetti qualitativi e di evitare una competizione eccessivamente aggressiva sul prezzo. Le spese sono state compensate tra tutte le parti costituite in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • Art. 18.2 del disciplinare di gara

    La denominazione formale del metodo non prevale sulla formula matematica contenuta nella disciplina di gara.

  • Allegato 3 del disciplinare di gara

    La formula, fondata sul rapporto tra il prezzo più conveniente e il prezzo del singolo concorrente, è stata interpretata come proporzione inversa applicata agli importi assoluti.

  • Art. 17 del disciplinare di gara

    Il riferimento ai prezzi assoluti da indicare nell'offerta economica costituisce ulteriore elemento interpretativo a favore dell'applicazione della proporzione inversa.

Massime di principio

  • Quando una clausola della lex specialis reca una denominazione formale non coerente con la formula matematica analiticamente descritta nel suo contenuto, prevale la formula effettivamente espressa, purché chiara, secondo il principio per cui la rubrica non prevale sul testo precettivo.
  • La stazione appaltante deve applicare la regola matematica contenuta nella lex specialis anche quando la sua denominazione sia frutto di un refuso; l'erronea indicazione nominale non determina incertezza della disciplina se il contenuto della formula è univoco e può essere conservato mediante interpretazione.
  • Nelle gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità nella scelta della formula per attribuire il punteggio economico, purché il criterio non sia manifestamente abnorme o irragionevole e conservi un collegamento proporzionale tra valore economico dell'offerta e punteggio.
  • È legittimo adottare una formula, quale la proporzione inversa, che riduca le differenze tra i punteggi economici e attribuisca maggiore rilievo alla componente tecnica dell'offerta, anche allo scopo di limitare ribassi eccessivamente aggressivi, se tale scelta è coerente con la ponderazione stabilita dalla lex specialis.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneProcedura di gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggiBando e lex specialis
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

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