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Sentenza

Sentenza n. 291/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia - sezione lavoro - n. 348 dell'11 luglio 2025, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202600105

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il bonus carta del docente per cinque anni scolastici

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 348 dell'11 luglio 2025, con la quale il Ministero era stato condannato a corrisponderle il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, oltre alle spese legali. La ricorrente ha dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 e documentato il passaggio in giudicato, senza tuttavia ricevere il beneficio. Ha quindi chiesto l'assegnazione al Ministero di un termine di sessanta giorni per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo formalmente il rigetto. Nel corso del giudizio ha però comunicato l'avvenuto accredito del beneficio; la ricorrente ha confermato il pagamento, insistendo per la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha preso atto che, nel corso del giudizio, il Ministero ha accreditato integralmente il beneficio economico riconosciuto dal giudicato. Poiché la pretesa sostanziale oggetto dell'azione di ottemperanza è stata soddisfatta, ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza procedere all'assegnazione del termine di adempimento né alla nomina del commissario ad acta. Le spese sono state poste a carico del Ministero, in quanto l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso; sono state liquidate in 800 euro, oltre oneri e accessori di legge, a favore della parte ricorrente e del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale è integralmente soddisfatta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il beneficio economico della carta del docente per l'aggiornamento e la formazione.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine rilevante per l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche, la cui decorrenza è stata dedotta dalla ricorrente.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    Utilizzato quale parametro per la liquidazione delle spese processuali, commisurate ai minimi tariffari per procedure esecutive mobiliari in controversie seriali analoghe.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato intervenuta nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rendendo non necessarie ulteriori misure esecutive o sostitutive.
  • Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la definizione del giudizio per cessata materia del contendere non esclude, di regola, la condanna dell'amministrazione alle spese, poiché la condotta che ha reso necessario il ricorso è ad essa imputabile.
  • La nomina del commissario ad acta e l'assegnazione di un termine per l'adempimento presuppongono la persistente inesecuzione del giudicato; se l'obbligazione è stata integralmente adempiuta durante il processo, tali misure non devono essere disposte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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