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Ordinanza

Ordinanza n. 1231/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’annullamento per quanto di interesse di -OMISSIS- dei seguenti atti: -decreto prot. interno n.-OMISSIS- del 2.9.2024 notificato il 09.09.2024, con il quale l’Ufficio Territoriale - Prefettura di Taranto area I bis ha vietato la detenzione di armi e munizioni, di tutti gli atti gli altri atti presupposti, consequenziali e comunque connessi (ancorchè non conosciuti) ivi inclusi: -la nota prot. n.-OMISSIS- del 29.02.2024 con cui il Comando Stazione Carabinieri di Castellaneta (TA) ha comunicato alla Prefettura e alla Questura di Taranto in data 29.2.2024 di aver operato il ritiro cautelativo delle armi e munizioni legalmente detenute, “provvedimento adottato in relazione all’iscrizione penale n.-OMISSIS- RGNR Mod. 21 presso la Procura della Repubblica di Taranto in capo a -OMISSIS- - moglie del Sig. -OMISSIS- - a seguito della presentazione della denuncia-querela per il reato di cui all’art. 612 c.p. da parte di una vicina di casa con cui insiste una situazione di conflittualità”; - la comunicazione della Questura di Taranto Cat. -OMISSIS- datata e notificata il 25.03.2024, di sospensione del procedimento amministrativo finalizzato alla revoca della licenza di porto di fucile uso caccia avente n.-OMISSIS- rilasciato dalla Questura di Taranto il 31.08.2022; - la nota della Prefettura di Taranto prot. -OMISSIS- del 14.03.2024, notificata il 15.03.2024, di proposta di divieto detenzione armi - in relazione all’iscrizione del procedimento penale n.-OMISSIS- R.G. nr. Mod. 21 presso la Procura della Repubblica di Taranto in capo alla Sig.ra -OMISSIS- a seguito di presentazione di denuncia querela per il reato di cui all’art. 612 c.p.; - la comunicazione della Questura di Taranto Cat. -OMISSIS- -Div. -OMISSIS- del 6.3.2024, notificata l’8.03.2024, di avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.241/1990 finalizzata alla revoca di porto di fucile uso caccia n.-OMISSIS- rilasciata dalla Questura di Taranto il 31.8.2022; - la nota di trasmissione della Stazione dei C.C. di Castellaneta del ritiro cautelare di armi e munizioni del 29.2.2024 prot. -OMISSIS-; - le controdeduzioni della Stazione dei C.C. di Castellaneta del 17.5.2024 prot.-OMISSIS-; - per quanto d’interesse di -OMISSIS-, dei seguenti atti: -del decreto prot. interno n.-OMISSIS- del 2.9.2024, notificato 9.9.2024, con il quale l’Ufficio Territoriale - Prefettura di Taranto ha vietato la detenzione di armi e munizioni, e di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali, comunque connessi - ancorchè non conosciuti - ivi inclusi: - la nota prot. n.-OMISSIS- del 29.02.2024 con cui il Comando Stazione Carabinieri di Castellaneta (TA) ha comunicato alla Prefettura e alla Questura di Taranto in data 29.2.2024 di aver operato il ritiro cautelativo a carico di -OMISSIS- delle armi e munizioni legalmente,” provvedimento adottato in relazione all’iscrizione penale n.-OMISSIS- R.G. nr. Mod. 21 presso la Procura della Repubblica di Taranto in capo a -OMISSIS- -madre del Sig. -OMISSIS- - a seguito della presentazione della denuncia-querela per il reato di cui all’art. 612 c.p. da parte di una vicina di casa; - la comunicazione della Questura di Taranto Cat. -OMISSIS- datata 25.03.2024 e notificata il successivo 26.03.2024, di sospensione del procedimento amministrativo finalizzato alla revoca della licenza di porto di fucile uso caccia avente n.-OMISSIS- rilasciato dalla Questura di Taranto il 31.08.2022, “fino ad eventuali determinazioni che l’Autorità Giudiziaria vorrà adottare in merito; - la proposta di divieto detenzione armi della Prefettura di Taranto Area 1 bis prot. -OMISSIS- del 14.3.2024 notificata il 15.3.2024, con cui si comunicava che veniva adottato il provvedimento di divieto detenzione armi in relazione all’iscrizione del procedimento penale n.-OMISSIS- RGNR mod. 21 presso la Procura della Repubblica di Taranto in capo alla -OMISSIS- -madre del -OMISSIS-- a seguito di presentazione di denuncia -querela per il reato di minacce di cui all’art. 612 c.p.; - le controdeduzioni della Stazione dei C.C. di Castellaneta del 17.5.2024 prot.-OMISSIS-; - la nota di trasmissione della Stazione dei C.C. di Castellaneta del ritiro cautelare di armi e munizioni del 29.2.2024 prot. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202401498

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto prefettizio del 2 settembre 2024 di divieto di detenzione di armi e munizioni, nonché gli atti presupposti, compresi il ritiro cautelare delle armi e l’avvio e la sospensione del procedimento di revoca della licenza di porto di fucile; nel presente giudizio era opposto il decreto presidenziale dichiarativo della perenzione del ricorso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti avevano impugnato il divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni e gli atti connessi, adottati dopo il ritiro cautelare delle armi in relazione a una denuncia per minacce presentata da una vicina contro una familiare dei ricorrenti e alla pendenza di un procedimento penale. L’ordinanza non esamina i motivi di merito contro gli atti amministrativi: decide l’opposizione al decreto presidenziale che aveva dichiarato perento il ricorso depositato il 18 novembre 2024, per mancata presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza entro il termine annuale. I ricorrenti hanno chiesto la revoca del decreto sostenendo che l’omissione dipendeva da causa non imputabile: l’interferenza con il procedimento penale e le investigazioni difensive, nonché problemi di salute e organizzativi del difensore. Hanno inoltre segnalato la cessione delle armi a un terzo tramite i Carabinieri, il trasferimento della vicina querelante e la permanenza del procedimento penale nella fase delle indagini preliminari.

La decisione

L’opposizione, notificata e depositata entro il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 85, comma 3, c.p.a., è stata respinta perché manifestamente infondata. I ricorrenti non hanno indicato atti processuali idonei a interrompere il termine annuale di perenzione: né la pendenza del procedimento penale né i fatti sopravvenuti allegati hanno tale efficacia. Anche le condizioni di salute del difensore non incidono sull’operatività oggettiva dei termini decadenziali e degli effetti dell’inerzia processuale, né consentono la rimessione in termini; spetta al professionista organizzare lo svolgimento delle attività ordinarie. La perenzione opera inoltre indipendentemente dalla permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso. Resta quindi fermo il decreto presidenziale di perenzione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.a.

    Considerato che nel termine annuale previsto dall'art. 81, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata istanza di fissazione di udienza e che il ricorso è pertanto da ritenersi perento.

    Il ricorso è perento se, entro l’anno dal deposito, non viene presentata l’istanza di fissazione dell’udienza; l’operatività della perenzione non dipende dalla permanenza dell’interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 3, c.p.a.

    Considerato che l’atto d’opposizione al predetto decreto presidenziale di perenzione risulta notificato alle controparti il 12 marzo 2026 e depositato il 15 marzo 2026 ed è stato proposto entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta pubblicazione del decreto di perenzione opposto, ai sensi dell’art. 85, comma 3, c.p.a.

    L’opposizione al decreto di perenzione va proposta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione del decreto.

Massime di principio

  • Il termine annuale per la presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza e la conseguente perenzione operano in modo oggettivo: la pendenza di un procedimento penale e i fatti sopravvenuti relativi alla vicenda sostanziale non costituiscono atti processuali idonei a interromperne il decorso.
  • Gli impedimenti soggettivi, inclusi i problemi di salute della parte o del difensore, non interrompono né sospendono i termini processuali decadenziali e non giustificano la rimessione in termini; il difensore è tenuto a organizzare lo svolgimento delle ordinarie attività professionali.
  • La perenzione del ricorso opera indipendentemente dalla permanenza dell’interesse del ricorrente alla decisione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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