Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14670/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che li aveva condannati per invasione di immobile popolare (artt. 110, 633 e 639-bis c.p.). Contestavano: (1) errata applicazione dell'art. 133 c.p., sostenendo che chi era entrato come 'ospite' o senza i requisiti per l'assegnazione non potesse essere ritenuto autore di invasione; (2) violazione degli artt. 190 e 603, comma 3-bis, c.p.p. e motivazione contraddittoria per aver riformato in pejus un'assoluzione di primo grado basata su prove dichiarative senza rinnovare l'istruttoria dibattimentale; (3) violazione degli artt. 131-bis e 133 c.p., deducendo che il fatto fosse di particolare tenuità (breve durata, assenza di danno) e pertanto non punibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Nel merito la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati: ha chiarito che il reato di invasione (art. 633 c.p.) si configura anche quando chi entra come ospite o con autorizzazione del precedente detentore permane nell'alloggio pubblico senza titolo; che la nuova fattispecie aggravata (menzionata nella sentenza) non escludeva l'ambito di tutela dell'art. 633; che l'art. 603, comma 3-bis c.p.p. (dovere di rinnovare l'istruttoria in appello) è applicabile solo quando l'appello riformi un'assoluzione fondata su diversa valutazione di prove dichiarative, ma non si applica quando l'assoluzione di primo grado si fonda su una causa di non punibilità ex art. 131-bis, perché tale causa presuppone l'accertamento della colpevolezza; e infine che i fatti concreti (i ricorrenti sorpresi mentre montavano mobili, la scelta del domicilio nell'immobile occupato, ecc.) legittimavano la statuizione di condanna e l'esclusione della particolare tenuità.

Norme richiamate

  • art. 633 cod. pen.

    La Corte interpreta l'art. 633 come tutelante la destinazione pubblicistica del bene: integra il reato l'occupazione arbitraria di immobile pubblico 'sine titulo', anche se l'agente era entrato come ospite o con l'autorizzazione del precedente detentore, perché tale autorizzazione non costituisce titolo legittimo.

  • art. 639-bis cod. pen.

    Norma indicata nel capo di imputazione ma non oggetto di specifica disamina motivazionale; non emergono interpretazioni particolari nel testo.

  • art. 110 cod. pen.

    Riconosciuto il concorso di persone nel reato (imputazione in concorso).

  • art. 133 cod. pen.

    Il vizio prospettato dai ricorrenti (escludere l'invasione per chi fosse entrato come ospite) è respinto: la Corte sottolinea che rileva l'arbitrarietà dell'occupazione e non il mero possesso dei requisiti amministrativi per l'assegnazione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità presuppone l'accertamento della responsabilità penale: è applicabile solo dopo aver constatato l'integrazione del reato; pertanto una sentenza di non punibilità ex art. 131-bis non è equivalenza a una assoluzione fondata su inidoneità probatoria e non attiva l'obbligo automatico di rinnovazione dell'istruttoria in appello previsto dall'art. 603, comma 3-bis c.p.p.

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Si applica quando l'appello riforma un'assoluzione di primo grado sulla base di diverso apprezzamento dell'attendibilità di prove dichiarative ritenute decisive; non si applica se l'assoluzione è stata pronunciata per non punibilità ex art. 131-bis.

  • art. 634-bis cod. proc. pen.

    Richiamata nella sentenza per distinguere fattispecie aggravate commesse con violenza o minaccia; la Corte osserva che la norma riguarda casi con modalità specifiche (violenza/minaccia) e non esclude che l'art. 633 già ricomprendesse l'occupazione senza titolo non violenta.

  • art. 12, comma 1, legge regionale del Lazio

    Riferimento normativo amministrativo (subentro nell'assegnazione) ritenuto irrilevante ai fini penalistici perché il diritto al subentro nasce da procedimento amministrativo non presente nel caso concreto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna al pagamento delle spese del procedimento da parte dei ricorrenti per inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata per giustificare l'imposizione dell'ammenda anche in assenza di colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'invasione di immobile pubblico (art. 633 c.p.) si configura anche quando chi occupa è subentrato come ospite o con autorizzazione del precedente detentore: l'elemento cruciale è l'assenza di un titolo giuridico all'occupazione, non la circostanza iniziale dell'ingresso.
  • L'acquiescenza o l'autorizzazione del precedente assegnatario non sanano penalmente una occupazione 'sine titulo' di alloggio pubblico; l'ente proprietario non può delegare l'assegnazione secondo criteri extra-legali.
  • La disposizione processuale che impone la rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603, comma 3-bis c.p.p.) trova applicazione quando l'appello riforma un'assoluzione basata su diversa valutazione di prove dichiarative; non si applica quando l'assoluzione di primo grado è motivata dalla non punibilità ex art. 131-bis, poiché quest'ultima presuppone l'accertamento della colpevolezza.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede un'accertata integrazione del reato e una valutazione concreta della gravità, della durata e delle conseguenze del fatto: elementi fattuali quali la permanenza, la presa di residenza, l'arredamento e il comportamento dimostrano la stabile compromissione del diritto dominicale e possono escludere la tenuità.
  • In sede di impugnazione, la Corte di merito può riformare in pejus una decisione di primo grado fondata su non punibilità quando la ricostruzione dei fatti e la valutazione probatoria consentono di accertare la responsabilità; in tali casi non sempre è necessaria la rinnovazione dell'istruttoria, salvo che si tratti del caso previsto testualmente dall'art. 603, comma 3-bis c.p.p.
  • I ricorsi dichiarati inammissibili comportano sanzioni processuali: pagamento delle spese e, in casi valutati ai sensi della giurisprudenza costituzionale, corresponsione di una somma alla cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.