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Legge

L.R. Valle d'Aosta 36/2000

Norme disciplinanti la rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Abrogazione della legge regionale 29 novembre 1996, n. 41.*

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 36/2000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Valle d’Aosta l’installazione, l’esercizio, il collaudo, la vigilanza e le autorizzazioni degli impianti di distribuzione carburanti, inclusi quelli autostradali e ad uso privato. Prevede anche contributi per carburanti alternativi a minore impatto ambientale. Molte parti originarie su razionalizzazione, qualità urbana e orari sono state abrogate; restano centrali le procedure autorizzative e di controllo.

Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione in Valle d’Aosta

Disciplina regionale della rete distributiva dei carburanti in Valle d’Aosta

La legge regola l’organizzazione e l’esercizio della rete distributiva dei carburanti per autotrazione nel territorio della Valle d’Aosta, nell’ambito delle funzioni amministrative trasferite alla Regione. Il testo consolidato disciplina impianti ad uso pubblico, impianti autostradali, impianti ad uso privato, controlli, sanzioni e misure di incentivazione per carburanti alternativi.

Ambito di applicazione e principi generali

L’installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione carburanti sono attività liberamente esercitate, ma sulla base dell’autorizzazione prevista dalla legge. La disciplina si applica agli impianti destinati all’erogazione di benzine, gasolio, GPL e metano, con una nozione ampia di rete distributiva e diverse classificazioni degli impianti in base alla struttura e ai servizi accessori.

Definizioni rilevanti

La legge definisce in modo tecnico i principali elementi della rete, tra cui:

  • impianto di distribuzione carburanti, come complesso commerciale unitario con uno o più apparecchi di erogazione;
  • erogatore, colonnina e consistenza dell’impianto;
  • self-service pre-pagamento e post-pagamento;
  • tipologie convenzionali di impianto: stazione di servizio, stazione di rifornimento, chiosco e punto isolato. Queste definizioni servono a identificare il regime autorizzatorio, di controllo e di collaudo applicabile.

Competenze dei Comuni e regime autorizzatorio per gli impianti ordinari

Per gli impianti ad uso pubblico, il rilascio dell’autorizzazione spetta al Comune. Sono soggetti ad autorizzazione:

  • la realizzazione di un nuovo impianto, anche a seguito di trasferimento;
  • il potenziamento. La domanda va presentata al Comune e l’autorizzazione è subordinata alla verifica di conformità urbanistica, fiscale, sanitaria, ambientale, stradale, antincendio e storico-artistica, oltre che alle norme specifiche della legge.

L’atto autorizzativo deve indicare:

  • prodotti erogabili, numero e tipo degli erogatori, capacità dei serbatoi;
  • obbligo di collaudo prima dell’apertura oppure autorizzazione all’esercizio provvisorio;
  • termine massimo di sei mesi, prorogabile per comprovata necessità, entro cui aprire l’impianto o utilizzare le parti potenziate;
  • obbligo per il titolare di adottare le misure di sicurezza richieste dalle autorità competenti.

Se il Comune non comunica il diniego entro 90 giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta; resta il potere comunale di annullare l’assenso illegittimamente formatosi, salvo sanatoria dei vizi. Le precedenti concessioni rilasciate ai sensi della legge regionale n. 41/1996 sono convertite di diritto in autorizzazioni.

Modifiche, potenziamenti e trasferimenti degli impianti

Il potenziamento consiste nell’aumento dei tipi di carburante erogabili e/o nell’aggiunta di apparecchiature self-service pre-pagamento. Il trasferimento è lo spostamento dell’impianto in un luogo diverso da quello originariamente autorizzato.

Alcune modifiche sono soggette a semplice comunicazione al Comune, in particolare:

  • aumento delle colonnine per prodotti già autorizzati;
  • cambio di destinazione d’uso di serbatoi o erogatori;
  • sostituzione o installazione di serbatoi;
  • sostituzione di colonnine a un solo erogatore con colonnine a erogazione multipla;
  • sostituzione di miscelatori manuali con elettrici o elettronici;
  • installazione di dispositivi self-service post-pagamento. Per alcune di queste modifiche non è richiesto il collaudo, ma la loro consistenza deve essere comunicata al Comune e alla struttura regionale competente, che aggiorna l’autorizzazione.

Collaudo, verifiche tecniche ed esercizio provvisorio

L’installazione, il trasferimento, il potenziamento e alcune modifiche devono essere sottoposti a collaudo da una Commissione regionale. Il collaudo verifica anche l’idoneità tecnica ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale; tale verifica va effettuata al momento del collaudo e comunque non oltre 15 anni dalla precedente verifica.

Il Comune può consentire l’esercizio provvisorio, su istanza dell’interessato e previa perizia giurata, ma non per impianti GPL e metano. Dopo la comunicazione di fine lavori, il collaudo deve comunque svolgersi entro 90 giorni.

La Commissione di collaudo deve effettuare l’accertamento entro 90 giorni dalla domanda. In caso di esito negativo, fissa un termine non superiore a tre mesi per ottemperare alle prescrizioni e presentare una nuova istanza; la continuazione dell’esercizio è subordinata all’esito positivo del nuovo collaudo.

Composizione della Commissione regionale di collaudo

La Commissione è composta da rappresentanti della struttura regionale competente, dei Vigili del Fuoco, dell’UTF, dell’ARPA e dell’Azienda sanitaria locale. È integrata, se necessario, da rappresentanti dell’ente stradale competente o dell’ufficio tecnico comunale in relazione alla localizzazione dell’impianto. La presenza del Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato e dell’Ingegnere capo dell’UTF o suo delegato è sempre necessaria. Le spese di collaudo sono a carico del richiedente; ai componenti non regionali spetta un gettone di presenza giornaliero e il rimborso delle spese di trasferta.

Verifiche sugli impianti esistenti

Gli impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge sono stati sottoposti a verifica entro un anno dall’entrata in vigore. L’esito è trasmesso al Ministero competente. La Commissione verifica lo stato degli impianti sotto il profilo della prevenzione incendi, ambientale e sanitaria, comunque non oltre 15 anni dalla precedente verifica.

Se emergono anomalie, il Comune comunica l’esito all’interessato e all’UTF, indicando un termine per l’adeguamento:

  • fino a 18 mesi per il Comune di Aosta;
  • fino a 24 mesi per gli altri Comuni. Il titolare non conforme deve presentare entro 30 giorni un programma di adeguamento o di smantellamento. Nel provvedimento di chiusura il Comune deve prevedere il ripristino delle aree.

Impianti autostradali

Per gli impianti ubicati in autostrada, le domande di nuova concessione e di potenziamento vanno presentate alla struttura regionale competente e devono essere corredate dai pareri di assenso e tecnici di ente stradale, Vigili del Fuoco, UTF, ASL e ARPA, oltre alla documentazione tecnica, alla relazione tecnica, alla prova dei requisiti soggettivi e della capacità tecnico-organizzativa ed economica, e alla dichiarazione di compatibilità urbanistica per GPL e metano.

La concessione è rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione della domanda completa ed ha durata diciottennale. Il trasferimento della titolarità della concessione richiede il parere UTF, l’assenso della società titolare della concessione autostradale e la prova della titolarità dell’impianto da parte del cessionario; la concessione può essere trasferita solo insieme alla proprietà dell’impianto. Anche il rinnovo segue un termine di 90 giorni ed è subordinato al collaudo tecnico dell’impianto; la domanda va presentata almeno sei mesi prima della scadenza.

Impianti ad uso privato e prelievo in recipienti

La Regione rilascia le autorizzazioni per impianti di distribuzione carburanti ad uso privato, nonché per le loro modifiche, potenziamenti e trasferimenti. Sono considerati impianti privati sia quelli destinati al rifornimento esclusivo di veicoli di proprietà o in leasing di aziende e pubbliche amministrazioni, sia quelli destinati a veicoli di imprese diverse dal titolare, purché sussista un consorzio o associazione di imprese, oppure una società partecipata dal titolare.

È inoltre prevista un’autorizzazione triennale per il prelievo di carburanti in recipienti presso distributori automatici da parte di operatori economici o altri utenti che dispongano di impianti o mezzi non rifornibili normalmente. L’autorizzazione indica gli impianti utilizzabili e richiede il rispetto delle norme di sicurezza sul trasporto e contenimento dei carburanti.

Vigilanza e controlli

La vigilanza amministrativa è svolta, oltre che dagli organi di polizia, da personale regionale incaricato. I titolari devono consentire libero accesso agli impianti e fornire le informazioni richieste. Restano fermi i controlli fiscali, quelli relativi alla sicurezza e all’incolumità pubblica affidati all’UTF e ai Vigili del Fuoco, e i controlli in materia sanitaria, ambientale e stradale delle amministrazioni competenti.

Misure per i carburanti alternativi a minore impatto ambientale

La legge prevede contributi in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese per favorire lo sviluppo della rete dei carburanti alternativi, la riqualificazione ambientale e di sicurezza degli impianti esistenti e l’installazione di nuovi impianti per energia elettrica e idrogeno. Sono finanziabili:

  • interventi su impianti di uso pubblico situati in Valle d’Aosta per potenziare la distribuzione di metano, GPL, energia elettrica o idrogeno per autotrazione;
  • realizzazione di nuovi impianti per gli stessi carburanti o vettori energetici. La Giunta regionale definisce criteri, modalità, spese ammissibili e bandi per la concessione dei contributi, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente.

Sistema informativo e osservatorio

La struttura regionale competente effettua il monitoraggio dell’evoluzione della rete distributiva e comunica annualmente i risultati al Ministero competente. I Comuni trasmettono tutte le modifiche intervenute sulla rete per le decisioni di loro competenza. Per l’aggiornamento dei dati, l’ufficio regionale si dota di un sistema informativo. Ogni anno la struttura regionale richiede all’UTF i dati sugli erogati di benzine, gasolio e GPL; i titolari devono comunicare annualmente anche i dati relativi all’erogato di metano.

Sanzioni e proventi

La violazione dell’obbligo di sottoporre gli impianti a collaudo comporta una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.200.000. La violazione dell’obbligo di comunicazione di alcune modifiche comporta una sanzione da lire 100.000 a lire 300.000. I proventi delle sanzioni e quelli versati per le spese della Commissione di collaudo sono destinati ai capitoli di bilancio indicati dalla legge.

Abrogazioni e rinvio

La legge abroga espressamente le leggi regionali n. 41/1996, n. 4/1998 e n. 4/2000. Per le fattispecie non disciplinate, rinvia alle disposizioni del d.lgs. 32/1998, in quanto compatibili.

Regime temporale e attualità della disciplina

Il provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Nel testo consolidato risultano però abrogate le disposizioni originarie su razionalizzazione della rete, qualità urbana, distanze minime, orari e ferie degli impianti; la disciplina oggi effettivamente rilevante riguarda soprattutto autorizzazioni, controlli, impianti autostradali, impianti privati e incentivi per carburanti alternativi. Le norme su sanzioni, monitoraggio e contributi restano riferibili al quadro vigente, ma alcune previsioni finanziarie originarie richiamano l’esercizio 2000 e sono quindi prive di attualità operativa.

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