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Legge

L.R. Valle d'Aosta 5/2001

Organizzazione delle attività regionali di protezione civile.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 5/2001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza in materia di protezione civile in Valle d’Aosta, definendo organi, competenze regionali e comunali, interventi urgenti e contributi per danni a imprese, agricoltura e abitazioni. Prevede misure transitorie per eventi del 2000 e per domande pendenti. Alcune norme sono state aggiornate nel tempo, ma il quadro resta applicabile in ambito regionale.

Organizzazione delle attività regionali di protezione civile in Valle d'Aosta

Organizzazione delle attività regionali di protezione civile in Valle d'Aosta

La legge disciplina l’assetto della protezione civile regionale, definendo funzioni di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza. L’ambito di applicazione è quello della Valle d’Aosta, ferma la possibilità di partecipare, su richiesta, anche ad iniziative fuori territorio regionale.

Finalità e principi generali

La Regione tutela vita, beni, insediamenti e ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali e attività umane. L’intervento regionale opera nel rispetto del principio di sussidiarietà: la Regione interviene quando gli eventi non possono essere previsti, prevenuti o fronteggiati con i mezzi di Comuni e Comunità montane.

Definizioni operative

La disciplina distingue tra:

  • previsione, intesa come raccolta ed elaborazione di dati e studi per individuare modelli e procedure di valutazione del rischio;
  • prevenzione, cioè interventi strutturali, monitoraggi, controlli e regole d’uso del suolo per evitare dissesti;
  • soccorso, come insieme degli interventi di prima assistenza;
  • superamento dell’emergenza, ossia le iniziative necessarie e indilazionabili per il ritorno alla normalità.

Adempimenti di cittadini, enti e Comuni

La legge attribuisce obblighi diffusi di prevenzione:

  • i privati devono curare la manutenzione dei propri fondi e delle opere realizzate su di essi;
  • i proprietari pubblici o privati di infrastrutture devono garantirne l’uso sicuro, vigilare sui rischi derivanti dal territorio circostante, eseguire gli interventi necessari, segnalare i pericoli e predisporre piani di sicurezza e pronto intervento;
  • i Comuni devono pianificare il territorio in modo da localizzare le infrastrutture in aree idonee sotto il profilo idrogeologico, vigilare sul rispetto dei vincoli urbanistici e intervenire sulle situazioni di pericolo strettamente locali;
  • la Regione deve costruire modelli di valutazione del rischio e programmare gli interventi diretti o indiretti di prevenzione e contenimento.

Organi regionali di protezione civile

Il Comitato regionale per la protezione civile è l’organo centrale di coordinamento. È presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore delegato e comprende dirigenti regionali, rappresentanti di enti e corpi nazionali, regionali e locali coinvolti nel soccorso tecnico, sanitario e di ordine pubblico, oltre alle associazioni di volontariato.

Il Comitato:

  • predispone e attua programmi e piani regionali di previsione e prevenzione;
  • adotta i piani di emergenza sulla base di tali programmi;
  • esprime pareri tecnici e di fattibilità sugli interventi al di fuori del territorio regionale;
  • in caso di calamità assume le funzioni di Centro di coordinamento dei soccorsi.

Previsione e informazione preventiva

La Giunta regionale promuove strumenti conoscitivi sui fenomeni fisici che incidono sull’uso del territorio, in particolare sul rischio idrogeologico, anche tramite studi meteorologici e climatologici. Può disporre sistemi di comunicazione, rilevazione e segnalazione e promuove iniziative di informazione e formazione della popolazione.

Prevenzione, pianificazione ed esercitazioni

La Regione realizza opere e attività di prevenzione sulla base dei programmi e dei piani del Comitato. Gli strumenti principali sono informazione, formazione, pianificazione dell’emergenza ed esercitazioni.

Per la revisione dei piani comunali di protezione civile la Regione può concedere contributi agli enti locali, con criteri e modalità stabiliti dalla Giunta previo parere del CPEL.

Obblighi di informazione e autoresponsabilità nelle attività in ambiente montano

Chiunque si trovi sul territorio regionale deve informarsi sui rischi presenti, tenendo conto dei bollettini di allerta e degli avvisi della protezione civile regionale, nonché dei rischi dell’ambiente montano. Chi svolge attività escursionistiche, alpinistiche, scialpinistiche, in bicicletta o sport fluviali deve adottare cautela e diligenza, usare attrezzatura adeguata, attenersi alle indicazioni di segnaletica e informazioni disponibili e assumersi la responsabilità dei rischi derivanti da negligenza, imprudenza o imperizia.

Interventi per rischio idrogeologico e opere urgenti

In materia di rischio idrogeologico, sulla base delle indicazioni dei Comuni, la struttura regionale competente predispone il piano degli interventi strutturali e non strutturali programmabili, realizzati dalla Regione o dai Comuni secondo le rispettive competenze. Per gli interventi comunali la Regione può concedere contributi fino al 95% della spesa ammissibile, entro i limiti di bilancio e secondo un programma triennale aggiornato annualmente.

Per gli interventi urgenti e indifferibili, finalizzati a prevenire pericoli immediati o a garantire servizi primari e collegamenti, la Giunta regionale può concedere contributi ai Comuni; in casi di competenza regionale, grande estensione o particolare complessità, gli interventi sono realizzati direttamente dalla Regione. I lavori urgenti sono esenti da autorizzazioni o altri atti di assenso.

Soccorso e gestione dell’emergenza

I Comuni devono accertare tempestivamente le situazioni di pericolo e segnalarle al centro operativo della protezione civile; la segnalazione può essere effettuata anche da chiunque abbia accertato il pericolo. Il Sindaco conserva i poteri contingibili e urgenti e l’obbligo di informare la popolazione.

Ogni Comune deve predisporre un piano di emergenza, anche in forma associata. Durante la calamità il Sindaco dirige e coordina i soccorsi in ambito comunale e, se le risorse locali non bastano, chiede l’intervento della Regione. La Regione può rimborsare ai Comuni fino al 95% della spesa ammissibile per tali interventi.

Dichiarazione di eccezionale calamità o avversità atmosferica

Il Presidente della Giunta regionale esercita le competenze di protezione civile attribuite dalle leggi statali al Presidente della Provincia e al Prefetto. Su proposta della struttura competente può dichiarare, con decreto, l’esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, delimitando la zona colpita. Il decreto è comunicato immediatamente alla struttura nazionale e ai Comuni interessati; il Sindaco deve darne pubblicità entro 24 ore.

Il Presidente può convocare il Centro di coordinamento dei soccorsi e assicura, tramite la struttura regionale competente, la direzione unificata delle componenti interne ed esterne all’amministrazione necessarie al superamento dell’evento. La cessazione dello stato di calamità è dichiarata con le stesse forme e mezzi di pubblicità.

Contributi per l’assistenza alle popolazioni colpite

Quando sia stato dichiarato lo stato di eccezionale calamità o avversità atmosferica, la Regione può concorrere alle spese sostenute dagli enti locali per:

  • garantire sostentamento e ospitalità temporanei alle popolazioni colpite;
  • realizzare interventi urgenti per rendere utilizzabili, ove possibile, le abitazioni danneggiate;
  • assicurare le condizioni essenziali di vivibilità.

Il contributo può arrivare fino al 95% della spesa ammissibile, entro i limiti di bilancio.

Pronto intervento e soccorso sanitario

Per interventi urgenti e indifferibili non sostenuti dagli enti locali, la Giunta regionale può provvedere direttamente al superamento della calamità, con particolare riguardo alla tutela della pubblica incolumità, al ripristino dei collegamenti, delle reti idriche e fognarie, dei ricoveri provvisori e alla fornitura di beni e servizi. Tali interventi hanno carattere di somma e imperiosa urgenza e sono esenti da autorizzazioni o assensi.

Il soccorso sanitario, il primo soccorso, l’assistenza sanitaria e la profilassi sono diretti dall’Azienda USL della Valle d’Aosta in coordinamento con gli altri servizi di soccorso.

Volontariato e disciplina dei trasporti

La legge riconosce il ruolo essenziale del volontariato, garantendone la partecipazione alle attività di protezione civile. Dopo la dichiarazione di calamità, il dirigente della struttura regionale competente coordina l’attività sul territorio delimitato di squadre, associazioni, comitati e volontari, anche provenienti da altre regioni.

Per consentire il regolare svolgimento dei soccorsi, accesso e circolazione di persone e mezzi nelle aree in emergenza sono regolati dalle disposizioni del dirigente della struttura regionale competente.

Natura pubblica delle opere di protezione civile

Le opere previste in materia di rischio idrogeologico, interventi urgenti, soccorso comunale, assistenza alle popolazioni e pronto intervento sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Superamento dell’emergenza e ripristino delle opere pubbliche

Dopo i primi interventi urgenti, la Giunta regionale può provvedere, su richiesta del Comune e se il Comune non può intervenire direttamente, alla riparazione, ristrutturazione o ricostruzione di opere pubbliche, edifici pubblici ed edifici di culto distrutti o danneggiati. Se gli enti locali possono eseguire gli interventi, la Regione trasferisce le risorse necessarie secondo procedure definite dalla Giunta.

Aiuti alle attività produttive

Dopo la dichiarazione di eccezionale calamità o avversità atmosferica, la Regione può concedere aiuti finanziari, nel rispetto della disciplina eurounitaria sugli aiuti di Stato, per favorire la ripresa delle attività produttive o indennizzare parte dei danni.

Sono previsti contributi in conto capitale fino al 40% del danno ammissibile, aumentabili fino a un ulteriore 30% se l’impresa riprende l’attività nello stesso luogo o altrove in Valle d’Aosta. I benefici riguardano imprese industriali, artigianali, alberghiere, turistiche, bancarie, assicurative, di trasporto, di noleggio e ausiliarie, nonché le altre imprese commerciali e i lavoratori autonomi. La concessione tiene conto dell’entità complessiva dei danni, dell’incidenza sull’economia regionale e delle risorse disponibili.

Aiuti al settore agricolo

In caso di calamità riconosciuta, la Regione interviene con aiuti finanziari per ripristinare la coltivabilità dei fondi e delle piantagioni, ricostruire o riparare fabbricati rurali e manufatti destinati all’attività agricola, nonché per indennizzare parte dei danni. I contributi in conto capitale possono arrivare al 40% del danno ammissibile, con possibile aumento fino al 30% se l’attività produttiva viene ripresa nello stesso luogo o altrove in Valle d’Aosta.

Possono beneficiarne agricoltori, coltivatori diretti, affittuari, piccoli proprietari coltivatori, cooperative agricole, consorzi di miglioramento fondiario e consorterie.

Contributi per abitazioni e beni mobili

In caso di calamità riconosciuta, la Regione può intervenire per ricostruire o riparare immobili e pertinenze o per indennizzare i danni subiti. I contributi in conto capitale possono arrivare al:

  • 60% del danno ammissibile per immobili di residenza del proprietario, del coniuge, dei figli o dei genitori;
  • 40% del danno ammissibile per immobili tenuti a disposizione o locati a terzi.

Sono ammessi anche i danni a beni mobili, esclusi i beni di lusso individuati dalla Giunta. La Giunta definisce tipologie ammissibili e misura massima del contributo.

Limiti di cumulo, assicurazioni e criteri di calcolo

I contributi del capo sugli aiuti post-calamità non sono cumulabili con altri interventi comunitari, statali o regionali per le stesse finalità e non coprono i danni da interruzione o cessazione dell’attività né la perdita di produzione agricola. Restano salve le disposizioni più favorevoli; gli importi già percepiti sono considerati anticipazioni.

Per i beni assicurati, se il risarcimento assicurativo è almeno pari al 60% del danno ammissibile, il contributo copre integralmente la parte residua non risarcita. Se il risarcimento è inferiore, il contributo è limitato alla parte residua del danno non indennizzata dall’assicurazione.

Procedimenti amministrativi e criteri di ammissibilità

La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione i procedimenti per la concessione dei contributi relativi a imprese, agricoltura e abitazioni, nonché i criteri per determinare il danno ammissibile.

Disposizioni finanziarie

Gli oneri sono imputati ai capitoli di bilancio regionali indicati dalla legge, con nuove denominazioni per alcuni capitoli relativi a previsione/prevenzione e al fondo per interventi urgenti e inderogabili. La gestione del fondo per il superamento delle eccezionali calamità è assimilata a quella del fondo di riserva per spese impreviste.

Per gli interventi di superamento dell’emergenza, la spesa grava prioritariamente sugli stanziamenti delle strutture operative competenti; eventuali variazioni di bilancio sono disposte dalla Giunta e comunicate al Consiglio entro dieci giorni.

Disposizioni urbanistiche e transitorie

Per calamità dovute a frane, inondazioni, valanghe o slavine, le aree colpite sono classificate come aree ad elevata pericolosità idrogeologica e vi si applicano i vincoli urbanistici previsti per le aree a pericolosità più elevata, in attesa dell’aggiornamento delle cartografie comunali degli ambiti inedificabili.

Per le valanghe e slavine, quando le opere di protezione specifiche non siano tecnicamente o economicamente compatibili con l’uso del territorio, gli immobili privati adibiti a seconda casa, se danneggiati ma non distrutti, possono essere ripristinati a cura e spese del proprietario e utilizzati solo nel periodo estivo e in assenza di pericolo valanghivo, con indicazione di tale limite nella certificazione urbanistica.

Norme transitorie sui contributi e applicazione agli eventi del 2000

Le disposizioni sui contributi per imprese, agricoltura e abitazioni si applicano anche alle domande pendenti relative ad altre normative analoghe, purché non definite alla data di entrata in vigore della legge; i richiedenti dovevano presentare apposita domanda entro 90 giorni.

La legge si applica anche agli eventi dovuti alle eccezionali avversità atmosferiche dell’ottobre 2000 già oggetto di stato di emergenza. Per tali eventi, le spese degli enti locali per soccorso e assistenza sono interamente a carico della Regione.

Entrata in vigore

La legge è stata dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.

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