L.R. Valle d'Aosta 34/2000
Integrazioni alla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione), già modificata dalla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 39. Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), già modificata dalla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 39.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale integra la disciplina del soccorso sulle piste di sci e modifica norme sull’esercizio ad uso pubblico delle piste in Valle d’Aosta. Prevede una fase transitoria per le stagioni 2000/2001 e 2001, con contributi fino a 6,5 miliardi di lire a favore dell’Associazione valdostana impianti a fune per finanziare il servizio di soccorso. Contiene anche le coperture finanziarie e le variazioni di bilancio per gli anni 2000-2001.
Integrazioni e modifiche alla disciplina del soccorso e delle piste di sci in Valle d'Aosta
Integrazioni e modifiche alla disciplina del soccorso e delle piste di sci in Valle d'Aosta
La legge regionale interviene sulla disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Valle d’Aosta e sulla normativa relativa all’esercizio ad uso pubblico delle piste di sci. Il testo consolida quindi un assetto organizzativo e finanziario volto a garantire il soccorso in pista, con disposizioni transitorie riferite a stagioni ormai concluse.
Oggetto e ambito dell’intervento
Il provvedimento:
- integra la legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2, relativa al servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione;
- modifica la legge regionale 17 marzo 1992, n. 9, sulle norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci.
L’ambito di applicazione è esclusivamente regionale e riguarda le piste da sci situate in Valle d’Aosta.
Disciplina sostanziale richiamata
Il testo fornito non riporta il contenuto puntuale delle modifiche agli articoli richiamati, ma indica che:
- viene aggiunto un comma 1-bis all’articolo 1 della legge regionale n. 2/1997;
- viene sostituita la lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 9/1992.
Pertanto, la disciplina risultante è quella già vigente nelle due leggi, come integrata e modificata da questa legge regionale.
Regime transitorio per la stagione 2000/2001 e l’estate 2001
In sede di prima applicazione, la Regione assicura lo svolgimento del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa durante:
- la stagione invernale 2000/2001;
- la stagione estiva 2001.
A tal fine è prevista la concessione di contributi, fino a un massimo complessivo di lire 6.500 milioni (euro 3.356.969,84), a favore dell’Associazione valdostana impianti a fune.
Modalità di concessione e riparto dei contributi
I contributi:
- sono concessi con deliberazione della Giunta regionale;
- sono ripartiti dall’Associazione valdostana impianti a fune tra i gestori delle piste di sci di discesa;
- devono essere distribuiti secondo criteri che tengano conto della estensione delle piste gestite e delle effettive esigenze organizzative connesse al servizio di soccorso.
L’Associazione valdostana impianti a fune deve comunicare alla struttura regionale competente in materia di piste di sci le modalità del riparto effettuato nel rispetto di tali criteri.
Aspetti finanziari e copertura della spesa
L’onere complessivo è quantificato in:
- lire 5.350 milioni per l’anno 2000;
- lire 1.150 milioni per l’anno 2001.
La copertura avviene mediante utilizzo di stanziamenti già iscritti su capitoli di spesa relativi alla manutenzione/gestione delle piste da sci e agli investimenti delle società di impianti a fune.
Variazioni di bilancio
Sono disposte variazioni al bilancio regionale di previsione 2000 e pluriennale 2000/2002:
- in diminuzione, sui capitoli 64560 e 64810;
- in aumento, sul nuovo capitolo 40815, denominato “Spese per il servizio di soccorso sulle piste di sci”.
Per il 2000 le variazioni operano sia in termini di competenza sia, in parte, di cassa; per il 2001 sono previste variazioni solo di competenza.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Attualità della norma
La disciplina transitoria e le variazioni di bilancio si riferiscono agli esercizi 2000 e 2001 e a stagioni invernali/estive già trascorse. Per tale ragione, pur potendo restare formalmente richiamata nel sistema normativo, la legge è oggi sostanzialmente obsoleta e di scarso o nullo utilizzo pratico.
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