L.R. Valle d'Aosta 3/2001
Disposizioni sull'ordinamento dei consorzi di miglioramento fondiario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Valle d’Aosta, natura, organizzazione, organi, voto, contributi e attività dei consorzi di miglioramento fondiario, enti privati senza scopo di lucro che perseguono finalità agricole, forestali, ambientali e di difesa del suolo. Prevede anche riordino territoriale e adeguamento degli statuti entro un anno dall’entrata in vigore, dunque con rilievo soprattutto originario e transitorio.
Ordinamento dei consorzi di miglioramento fondiario
Ordinamento dei consorzi di miglioramento fondiario
La legge regionale disciplina in Valle d’Aosta il funzionamento dei consorzi di miglioramento fondiario, riconoscendoli come strumenti stabili per la valorizzazione agricola e forestale, la difesa del suolo, la regimazione delle acque e la tutela ambientale.
Finalità e ambito dell’intervento pubblico
Il provvedimento inquadra l’attività di miglioramento fondiario come mezzo permanente per:
- lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle produzioni agricole e forestali;
- la riorganizzazione fondiaria;
- la difesa del suolo;
- la regimazione delle acque;
- la tutela dell’ambiente e delle risorse naturali.
L’intervento pubblico deve coordinarsi con la programmazione economica regionale, con il programma regionale di sviluppo e con gli strumenti di pianificazione e programmazione della Regione e degli enti locali in materia di agricoltura, foreste e lavori pubblici.
Natura giuridica del consorzio
Il consorzio di miglioramento fondiario è qualificato come ente privato senza scopo di lucro, costituito secondo le forme previste dalla normativa statale in materia di bonifica integrale, ma chiamato a svolgere un’opera di interesse generale.
Partecipazione al consorzio e catasto consortile
Il consorzio è formato dai proprietari di immobili agricoli ed extra-agricoli situati nel perimetro del comprensorio che traggono o possono trarre beneficio dall’attività consortile già realizzata o da realizzare.
La partecipazione è obbligatoria e la qualità di consorziato deriva dall’iscrizione delle proprietà immobiliari nel catasto consortile.
Statuto, organi e regole di funzionamento
Ogni consorzio adotta un proprio statuto, conforme alla legge, che disciplina in particolare composizione, funzioni degli organi e modalità organizzative. Lo statuto è deliberato dall’assemblea e approvato con decreto dell’assessore regionale competente.
Gli organi del consorzio sono:
- assemblea;
- consiglio direttivo;
- presidente;
- collegio dei revisori dei conti.
Gli organi elettivi durano in carica tre o cinque anni secondo lo statuto. La partecipazione agli organi, di regola, non dà diritto a compensi, salvo diversa previsione statutaria. Le deliberazioni richiedono la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Assemblea: convocazione e competenze
L’assemblea è composta dai proprietari iscritti nel catasto consortile. È convocata dal presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, oppure su richiesta di almeno un decimo dei consorziati o di un terzo dei componenti del consiglio direttivo; in difetto provvedono i revisori dei conti.
All’assemblea spettano, tra l’altro:
- l’elezione del consiglio direttivo e dei revisori dei conti;
- le modifiche statutarie, salvo l’aggiornamento tecnico-operativo rimesso al consiglio direttivo per l’adeguamento a nuove norme;
- le modifiche del comprensorio territoriale;
- l’approvazione del bilancio preventivo, delle variazioni e del consuntivo;
- le deliberazioni sulle proposte delle eventuali assemblee di zona;
- le decisioni sulle questioni straordinarie, come nuove opere, mutui, progetti preliminari, autorizzazione a stare in giudizio contro terzi, disciplina della gestione territoriale in relazione alla normativa di tutela ambientale e ogni altra materia non attribuita ad altri organi.
Lo statuto stabilisce anche la percentuale minima di partecipanti necessaria per la validità delle assemblee, in rapporto alla superficie rappresentata e/o al numero dei consorziati.
Consiglio direttivo: composizione, elezione e competenze
Il consiglio direttivo è composto da un numero dispari di consorziati non inferiore a cinque. L’elezione avviene a scrutinio segreto; in prima convocazione è richiesta la partecipazione della maggioranza dei consorziati, mentre in seconda convocazione l’elezione è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.
Lo statuto può prevedere un unico collegio oppure più collegi elettorali, con criteri idonei a garantire la rappresentanza delle diverse zone del comprensorio.
Non possono far parte del consiglio direttivo, oltre a varie cause di incompatibilità e ineleggibilità, coloro che hanno rapporti di lavoro o incarichi professionali con il consorzio, liti pendenti, contratti di fornitura o appalto in corso, funzioni di vigilanza sul consorzio, determinate condanne o misure di sicurezza, interdiczioni, fallimento, minore età, interdizione o inabilitazione, gestione non rendicontata di denaro consorziale o debiti liquidi ed esigibili in mora verso il consorzio. Sono previste inoltre incompatibilità tra soggetti legati da specifici rapporti di parentela, affinità, comunione o coniugio.
Se non si procede al rinnovo entro il termine statutario, il consiglio uscente resta in carica solo per l’ordinaria amministrazione fino all’elezione del nuovo organo, che deve comunque avvenire entro sei mesi dalla scadenza.
Tra le principali competenze del consiglio direttivo vi sono:
- l’elezione del presidente e del vicepresidente;
- la convocazione dell’assemblea e la definizione dell’ordine del giorno;
- la redazione del bilancio preventivo, delle variazioni e del consuntivo;
- la proposta di modifiche statutarie;
- l’approvazione dei programmi di attività;
- la deliberazione sui progetti esecutivi delle opere e sul loro funzionamento;
- l’approvazione dei piani di ripartizione delle spese e dei ruoli di contribuenza;
- la decisione sulla partecipazione, con responsabilità limitata, ad enti, società o associazioni di interesse per il consorzio;
- le decisioni sul contenzioso;
- la disciplina dei servizi di esattoria e cassa;
- l’organizzazione dei servizi, i rapporti di lavoro del personale e i relativi regolamenti;
- gli atti di disposizione e gestione dei beni mobili e immobili, le garanzie reali e i diritti reali minori;
- le transazioni e i compromessi arbitrali;
- la definizione delle condizioni di appalto, cottimo, lavori in economia, forniture e locazioni;
- l’aggiornamento del catasto consortile;
- la conservazione e manutenzione delle opere consortili;
- l’irrogazione delle sanzioni interne;
- la decisione sui reclami dei consorziati;
- l’autorizzazione delle spese e, in generale, tutti gli atti di gestione amministrativa ed economica non riservati ad altri organi.
Presidente: nomina e funzioni
Il presidente è eletto dal consiglio direttivo nella prima riunione, da convocare entro trenta giorni dalle elezioni del consiglio stesso. Nella medesima seduta è eletto anche il vicepresidente.
Il presidente convoca e presiede assemblea e consiglio direttivo, firma contratti, atti e corrispondenza, firma i ruoli di contribuenza, sovrintende all’amministrazione, cura l’esecuzione delle deliberazioni, promuove le azioni urgenti e conservativive da sottoporre a ratifica, ordina pagamenti e riscossioni e presiede le gare per appalti e forniture.
Collegio dei revisori dei conti
Il collegio è nominato dall’assemblea ed è composto da tre o cinque membri, anche esterni al consorzio.
Svolge funzioni di vigilanza sulla gestione, partecipa alle sedute quando si trattano questioni contabili, riferisce all’assemblea sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo e verifica annualmente il conto di cassa. Può inoltre compiere ispezioni e controlli, anche individualmente, con successiva comunicazione scritta al consiglio direttivo.
Non possono essere revisori il presidente, il vicepresidente, i membri del consiglio direttivo, i loro parenti e affini entro il secondo grado, né chi ha rapporti di prestazione d’opera retribuita con il consorzio. In caso di vacanza, la sostituzione deve avvenire entro tre mesi. In presenza di gravi irregolarità, il collegio può chiedere l’immediata convocazione dell’assemblea.
Diritto di voto, rappresentanza e liste elettorali
Il diritto di voto spetta ai proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile. Tutti i consorziati hanno uguale diritto di voto, salvo eventuali differenziazioni statutarie basate sul contributo pagato e/o sulla superficie degli immobili.
Il voto può essere esercitato:
- dai rappresentanti legali, per persone giuridiche, minori e interdetti;
- dal curatore o dal commissario giudiziale, per falliti e soggetti ad amministrazione controllata;
- dal proprietario o dall’usufruttuario, nei casi di separazione tra nuda proprietà e usufrutto, secondo chi sostiene le spese consortili;
- da un partecipante alla comunione delegato dalla maggioranza delle quote, oppure, in assenza di delega, dal primo intestatario catastale.
È ammessa la delega scritta ad altro soggetto, anche esterno al consorzio, purché maggiorenne; ciascuno può ricevere al massimo tre deleghe. Genitori e figli maggiorenni possono rappresentarsi reciprocamente senza delega scritta.
Le liste dei candidati possono essere presentate dai consorziati aventi diritto di voto e devono essere sostenute da almeno il 2% degli elettori. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti, con preferenza al più anziano in caso di parità. I verbali delle operazioni elettorali sono pubblicati per quindici giorni all’albo pretorio dei Comuni del comprensorio o all’albo consortile.
Oneri, contributi e riparto delle spese
Il consorzio può imporre contributi per l’esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere, nonché per la gestione consorziale in generale.
I proprietari dei beni nel comprensorio che traggono beneficio dall’attività consortile concorrono alle spese per:
- l’esecuzione delle opere non totalmente a carico di enti pubblici;
- l’esercizio e la manutenzione delle opere di miglioramento fondiario;
- le altre attività consortili;
- il funzionamento del consorzio.
I criteri di riparto sono rimessi agli statuti, fermo restando che:
- per gli oneri di funzionamento generale va considerata la ragionevole previsione del beneficio per le proprietà consorziate nel comprensorio;
- la ripartizione deve, in via di principio, seguire i benefici effettivamente conseguiti;
- il riparto può essere basato anche su criteri di superficie o altri parametri fisici degli immobili.
Le deliberazioni di riparto delle spese devono essere pubblicate per quindici giorni all’albo pretorio dei Comuni del comprensorio o all’albo consortile.
Programmazione e realizzazione delle opere
I consorzi beneficiano degli interventi finanziari previsti dalla normativa vigente.
La programmazione degli interventi deve rispettare principi di organizzazione produttiva, concependo i miglioramenti fondiari come investimenti di lunga durata stabilmente legati al suolo, idonei ad accrescere l’efficienza aziendale e a mantenere l’equilibrio ambientale nel segno del risparmio e della valorizzazione delle risorse naturali.
Tra gli interventi contemplati figurano, in particolare:
- lo sviluppo dell’irrigazione mediante uso razionale delle risorse idriche, con preferenza per iniziative complementari o interaziendali;
- l’ampliamento dell’estensione aziendale e il miglioramento dei terreni per una più organica organizzazione del territorio coltivato.
I consorzi possono promuovere espropriazioni per pubblica utilità, secondo la normativa statale richiamata, per la costruzione di strade interpoderali, monorotaie, teleferiche, fili a sbalzo e opere irrigue, con il consenso dei Comuni interessati. La volontà di procedere all’esproprio deve risultare dalla deliberazione di approvazione del progetto esecutivo, con indicazione dei mezzi finanziari necessari.
Gestione congiunta di interventi e benefici finanziari
I consorzi che operano congiuntamente per realizzare e gestire opere di interesse comune possono presentare un’unica domanda di concessione dei benefici finanziari previsti dalla legislazione regionale.
La domanda deve indicare espressamente la volontà di gestire congiuntamente i benefici e l’avvenuta stipula di una convenzione a tal fine.
Riordino territoriale e adeguamento statutario
Entro un anno dall’entrata in vigore della legge deve essere avviato un procedimento di riordino territoriale dei consorzi, con l’obiettivo di creare unità omogenee e funzionali alla gestione degli interventi.
La Giunta regionale fissa i criteri del riordino; il Presidente della Giunta, su proposta dell’assessore competente e sentiti i Comuni interessati e i consorzi esistenti alla data di entrata in vigore, emana i decreti di riordino.
Entro il medesimo termine di un anno i consorzi devono adeguare gli statuti alla nuova disciplina e trasmetterli alla struttura regionale competente, che ne verifica la conformità entro novanta giorni dal ricevimento.
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