Cassazione Civile, Sentenza n. 16060/2020 del 28/07/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza della Corte d'appello di Catania che aveva dichiarato inammissibile il loro appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la loro domanda di rivendicazione della comproprietà e di rilascio di un fabbricato rurale a Valverde (CT), accogliendo invece la domanda riconvenzionale per usucapione ventennale proposta da Rapisardi e Coco. In Cassazione i ricorrenti deducevano vizi procedurali (tra cui violazioni degli artt. 342, 348-bis, 112 c.p.c., mancata adeguata motivazione dell'ordinanza, carenze di contraddittorio) e di merito sulla valutazione probatoria dell'animus possidendi e della pubblicità del possesso necessaria per l'usucapione, nonché doglianze sulle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come privo di pregio. Ha ritenuto legittima l'ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c., osservando che il contraddittorio era stato garantito (le parti avevano avuto la possibilità di esprimersi sulla questione) e che l'ordinanza non è impugnabile per cassazione nella sua funzione deflattiva. Quanto al merito, la Corte ha confermato che il Tribunale aveva correttamente valutato le prove, riconoscendo l'animus possidendi e la pubblicità del possesso a favore di Rapisardi e Coco; le censure dei ricorrenti attengono ad una rivalutazione delle prove non consentita in sede di legittimità. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore delle resistenti, liquidate in complessivi € 3.000,00 per ciascuna delle parti resistenti costituite (oltre accessori e rimborso forfetario secondo tariffa), con espresso richiamo all'art. 13, comma 1-quater del DPR 115/2002 circa il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 348-bis c.p.c.
Consente al giudice d'appello di dichiarare l'inammissibilità dell'appello per manifesta o probabile infondatezza al fine deflattivo; richiede che le parti siano "sentite" ma non impone una formale fase di contraddittorio se esse sono state messe in grado di esporsi; l'ordinanza adottata su tale base ha natura non decisoria impugnabile limitatamente e, secondo la Corte, non soggetta a censura in Cassazione nel merito dell'atto ordinatorio.
art. 342 c.p.c.
Principio di specificità dell'impugnazione: l'appellante deve specificare i motivi; la Corte ha richiamato che l'eccezione di aspecificità doveva essere trattata con adeguata specificazione nell'atto processuale previo obbligo delle parti.
art. 112 c.p.c.
Regola del contraddittorio; la Corte ha ritenuto che il requisito è soddisfatto quando le parti hanno avuto la possibilità di discutere le questioni rilevanti, anche se in un'unica udienza su più questioni preliminari.
art. 350 c.p.c.
Disciplina l'udienza in Corte d'appello e la necessità di sentire le parti prima di procedere; la Corte ha osservato che l'ordine procedurale previsto non vincola il giudice a successive formalità onde vietare la pronuncia ex art. 348-bis.
art. 91 c.p.c.
Norma sulle spese processuali: le questioni inerenti alla condanna alle spese sono accessorie all'accoglimento dell'impugnazione; qui la richiesta di modifica delle spese è stata ritenuta connessa e quindi insussistente dopo il rigetto.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Principi relativi alla valutazione della prova e all'onere della prova; la Corte ha ricordato la limitazione del sindacato di legittimità sulla valutazione del compendio probatorio fatta dal giudice di merito.
artt. 832, 1140, 1158, 1163, 2697 e 2943 c.c.
Norme sostanziali in materia di possesso, azione di rivendicazione e prescrizione/usucapione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale aveva correttamente valutato gli elementi necessari per la declaratoria di usucapione (animus, possesso pubblico) e che le dedotte violazioni erano in realtà contestazioni di merito sulla valutazione delle prove.
art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002
Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il suo pagamento da parte dei ricorrenti.
Costituzione, art. 24 e art. 111
I ricorrenti evocavano profili costituzionali relativi all'accesso alla giustizia e al doppio grado/giusto processo; la Corte ha ritenuto le doglianze non fondate rispetto alla natura dell'ordinanza d'inammissibilità e ai limiti del sindacato di legittimità.
Massime di principio
- L'art. 348-bis c.p.c. legittima il giudice d'appello a risolvere la lite in limine per manifesta o probabile infondatezza dell'appello; perché l'ordinanza sia valida è sufficiente che le parti siano state messe in condizione di esprimersi, non occorre una formale fase dialogica separata.
- Le ordinanze di inammissibilità adottate ai sensi dell'art. 348-bis perseguono una funzione deflattiva e, salvo i casi di palese violazione di legge, il loro sindacato in Cassazione è limitato; le doglianze sul mancato sviluppo del contraddittorio devono dimostrare l'effettiva carenza dell'opportunità di partecipazione.
- In sede di legittimità il riesame della prova è molto limitato: le censure che consistono nel ricostruire diversamente il compendio probatorio sono inammissibili quando il giudice di merito ha motivatamente valutato le fonti di prova (testimonianze, comportamenti) e ha tratto deduzioni plausibili sull'animus possidendi e sulla pubblicità del possesso.
- L'animus possidendi e la pubblicità del possesso possono essere desunti anche da elementi di fatto e dalla modalità di godimento del bene; la clandestinità richiede che il possesso sia occultato nei confronti di tutti, non semplicemente non autorizzato dal proprietario.
- Le eccezioni di legittimazione attoriale o di specificità dell'impugnazione devono essere sollevate con chiarezza e specificità in sede d'appello; la mancata specificazione può essere considerata rinuncia o resa inefficace la contestazione tardiva.
- La soccombenza in Cassazione comporta la condanna alle spese del grado di legittimità e l'applicazione delle norme sul contributo unificato e sui rimborsi forfetari, come previsto dalla normativa vigente (DPR 115/2002 e tariffa forense).
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