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Legge

L.R. Emilia-Romagna 11/2018

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 11/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge collega l’assestamento di bilancio 2018-2020 con interventi su ambiente, territorio, economia, trasporti, assistenza, benessere animale e tributi. Introduce o modifica varie norme regionali, con alcune misure transitorie limitate al 2018 e un’adesione onerosa alla Fondazione Symbola. Alcune disposizioni risultano oggi superate o abrogate.

Disposizioni collegate all’assestamento e prima variazione del bilancio 2018-2020 della Regione Emilia-Romagna

Disposizioni collegate all’assestamento 2018-2020

La legge, applicabile alla Regione Emilia-Romagna, contiene un insieme di interventi normativi collegati alla manovra di assestamento e alla prima variazione del bilancio di previsione 2018-2020. La disciplina risultante aggiorna numerose leggi settoriali in materia ambientale, economica, sociale, tributaria e di organizzazione di servizi e contributi.

Finalità generali

Il provvedimento è adottato in coerenza con il d.lgs. 118/2011 e mira a rendere più efficace l’azione amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi del DEFR 2017, in collegamento con la legge di assestamento del bilancio regionale 2018-2020.

Ambiente, territorio e demanio idrico

La legge interviene sulla disciplina regionale delle acque minerali e termali, introducendo la possibilità di subconcessione dell’attività di coltivazione, previa autorizzazione e nel rispetto della durata della concessione. La subconcessione è ammessa verso:

  • un altro soggetto economico nell’ambito di affitto di ramo d’azienda;
  • un soggetto controllato, in un assetto di gruppo o multilivello.

Il subconcessionario deve possedere i requisiti generali e tecnico-economici richiesti per la concessione, potendo avvalersi di quelli del concessionario se questi lo impegna espressamente nell’atto di sub-concessione. Restano dovuti diritti proporzionali e canone, con responsabilità solidale del concessionario.

Per i siti della rete Natura 2000, viene ridisegnato il procedimento di adozione e approvazione delle misure di conservazione: la Giunta regionale adotta un atto preliminare, lo pubblica per 60 giorni, raccoglie osservazioni, si pronuncia di norma entro 90 giorni e approva la proposta da trasmettere al Ministero per la designazione delle ZSC. Entro 6 mesi dal decreto di designazione delle ZSC, la Giunta approva le relative misure. Sono previste forme di pubblicità su sito regionale, BURERT, albi pretori e quotidiani locali, oltre alla consultazione dei proprietari interessati nei casi previsti.

Per ZPS e ZSC designate, si applica lo stesso procedimento, con semplificazione per modifiche di errore materiale, adeguamento a norme comunitarie/nazionali o modifiche senza nuovi vincoli urbanistico-edilizi, approvabili con deliberazione di Giunta.

In materia di demanio idrico, per infrastrutture pubbliche esistenti già al momento del trasferimento della funzione alle Regioni, occupanti aree senza titolo, è prevista la presentazione di istanza di regolarizzazione. Fino alla definizione del procedimento non si procede alla sanzione; può essere prevista l’esenzione dal pagamento, soprattutto per infrastrutture di uso pubblico. Per enti pubblici, gestori di infrastrutture e soggetti esercenti pubblici servizi è possibile definire, d’intesa con la Regione, il numero e la tipologia delle interferenze anche mediante criterio statistico, con canone annuo complessivo e aggiornamento in base alle variazioni delle reti e occupazioni. L’indennizzo per occupazione senza titolo del demanio idrico è quantificato sul canone dovuto con maggiorazione del 100% per ogni annualità di utilizzo abusivo.

La legge rafforza anche la disciplina delle concessioni, prevedendo che talune ipotesi di subconcessione a terzi siano ammesse solo con autorizzazione espressa dell’autorità concedente, sulla base di direttive regionali e dentro la durata della concessione.

Sempre in materia ambientale e territoriale, la legge modifica la disciplina regionale urbanistica e di governo del territorio, elevando dal 20% al 35% la soglia richiamata dalla normativa regionale sulla tutela e uso del territorio e sopprimendo una previsione sullo scomputo integrale del valore delle aree dal contributo di costruzione.

Natura, aree protette e siti UNESCO

La Regione può concedere contributi a Parchi nazionali, enti di gestione dei parchi e della biodiversità o altri enti pubblici per interventi di conservazione e valorizzazione di siti UNESCO riconosciuti come Riserva della Biosfera MAB o come Sito Patrimonio dell’Umanità fondato sul criterio naturale IX, nonché per la predisposizione di nuove candidature. La norma amplia quindi l’ambito soggettivo dei beneficiari e l’oggetto dei finanziamenti.

Adesione alla Fondazione Symbola

La Regione è autorizzata ad aderire a Symbola - Fondazione per le qualità italiane, come componente sostenitore, con versamento di:

  • 25.000 euro per il primo anno;
  • 10.000 euro per ciascun anno successivo.

L’adesione è subordinata alla permanenza della conformità dello statuto e delle iniziative della Fondazione ai principi statutari regionali e all’assenza di fini di lucro. Gli oneri 2018-2020 sono coperti tramite appositi capitoli di bilancio e fondi speciali; per gli anni successivi si provvede con gli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di bilancio. Il Presidente della Regione, o un suo delegato, è autorizzato a compiere gli atti necessari al perfezionamento dell’adesione.

Cultura, turismo, commercio e politiche giovanili

In materia di politiche per le giovani generazioni, si prevede che anche le associazioni di Comuni capoluogo possano presentare progetti di valenza regionale nell’ambito dei programmi previsti dalla legge.

La legge interviene sulla qualificazione e promozione del pane e dei prodotti da forno, riscrivendo in modo organico la disciplina regionale. Le denominazioni di pane, pane fresco, pane parzialmente cotto, pane conservato, panificio e responsabile dell’attività produttiva sono rinviate alla normativa statale. È disciplinata l’informazione al consumatore, imponendo che il prodotto sia immediatamente e chiaramente identificabile, anche tramite separazione e indicazioni a scaffale; sono vietate diciture ingannevoli come “pane di giornata”, “pane appena sfornato” o “pane caldo” per prodotti ottenuti da completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o meno.

Per la vendita del pane sfuso è obbligatorio disporre di attrezzature dedicate e separate dagli altri alimenti; la vendita su aree pubbliche, in edifici stabili e in negozi mobili è ammessa solo se l’esercente dispone di idonee attrezzature igienico-sanitarie. In mancanza, è consentita solo la vendita di pane preconfezionato all’origine.

La Regione può sostenere iniziative promozionali dei forni artigianali regionali e finanziare la “Giornata del pane e dei prodotti da forno”, che si svolge ogni anno. La data dell’evento, l’entità e le modalità di concessione dei contributi sono definite con atto della Giunta. La Giunta è anche chiamata a promuovere azioni per la tracciabilità del prodotto e a favorire accordi di filiera.

Entro il 31 gennaio 2019 la Giunta regionale deve adottare un regolamento, previo parere della Commissione assembleare competente, che disciplini:

  • l’uso delle denominazioni di pane e panificio;
  • le modalità omogenee di indicazione e separazione dei prodotti panari;
  • gli indirizzi sulle azioni per la tracciabilità;
  • i contenuti, la durata e le modalità dei corsi di formazione.

Sul piano sanzionatorio, sono previste sanzioni pecuniarie per la violazione degli obblighi di identificazione e informazione del prodotto, con importi da 2.500 a 10.000 euro per alcune violazioni; per recidiva o particolare gravità si applica la disciplina statale del commercio.

La disciplina regionale sul pane è stata anche oggetto di abrogazioni e soppressioni di disposizioni previgenti, riducendo il contenuto originario della legge del 2017 e rinviando maggiormente alla normativa statale e a futuri atti regolamentari.

Turismo invernale

Per gli interventi a favore delle stazioni invernali e del sistema sciistico, la misura dei contributi, in caso di programmi straordinari di intervento cofinanziati dallo Stato e riferiti a beni pubblici o nella disponibilità pubblica, può arrivare fino al 100% della spesa ammissibile.

Commercio su aree pubbliche in forma hobbistica

Per il solo anno 2018 sono introdotte norme transitorie sulla vendita hobbistica su aree pubbliche. Chi aveva già ottenuto due o più tesserini tra il 2013 e il 2017 può richiederne un ulteriore al Comune competente. I tesserini rilasciati nel 2017 restano efficaci per tutto il 2018 fino alla completa vidimazione degli spazi. Si tratta di una disciplina temporalmente limitata e ormai esaurita.

Credito alle imprese e sviluppo economico

Per facilitare l’accesso al credito delle PMI, la Giunta è autorizzata ad avviare procedure per limitare nel territorio regionale l’intervento del fondo di garanzia statale alla sola controgaranzia delle garanzie emesse dai Confidi, con riferimento ai finanziamenti fino a 100.000 euro, previa istituzione di un apposito fondo regionale di garanzia.

La Regione sostiene inoltre i soggetti che operano a supporto del sistema produttivo regionale iscritti all’elenco degli intermediari finanziari vigilati ex art. 106 TUB e i Confidi accreditati a richiedere la controgaranzia del fondo di garanzia PMI.

Trasporti e viabilità

La legge amplia gli interventi finanziabili per la sicurezza dei trasporti e della rete stradale regionale, includendo:

  • interventi per la sicurezza degli utenti;
  • contributi per l’acquisto di mezzi e attrezzature per attività di supporto alla sicurezza degli utenti della rete stradale.

La Giunta deve definire criteri e modalità di concessione dei contributi. Sono ampliati anche i soggetti coinvolti nella programmazione e realizzazione delle iniziative, con il coinvolgimento di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

Nel trasporto pubblico locale e regionale, il gestore del contratto di servizio ferroviario è incluso tra i soggetti destinatari degli obblighi previsti, e vengono introdotti indirizzi regionali in materia tariffaria per incentivare l’uso del trasporto pubblico e per rafforzare i controlli contro il mancato pagamento delle tariffe. La Giunta stabilisce modalità di erogazione dei contributi, monitoraggio e revoca. Una precedente disposizione è stata abrogata.

Assistenza alla persona: case famiglia, appartamenti protetti e gruppi appartamento

La legge introduce una disciplina specifica per case famiglia, appartamenti protetti e gruppi appartamento per anziani e disabili, qualificati come strutture a bassa intensità assistenziale con capienza massima di sei utenti.

Le strutture devono rispettare i requisiti previsti dalla legge quadro sui servizi sociali e i requisiti strutturali degli alloggi ad uso civile. L’attività si avvia mediante SCIA al Comune competente e non può iniziare prima della presentazione della segnalazione.

Sono previsti requisiti soggettivi stringenti: non può gestire tali strutture chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; chi abbia riportato determinate condanne penali; chi sia sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza. Il divieto dura cinque anni dalla esecuzione della pena o dal passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

La SCIA deve essere corredata da dichiarazioni sostitutive; il Comune accerta i presupposti oggettivi e i requisiti soggettivi. La mancanza dei requisiti comporta i provvedimenti previsti dalla disciplina generale della SCIA e la perdita dei requisiti soggettivi determina la decadenza della segnalazione. Sono escluse dalla disciplina le case famiglia multiutenza per minori e altre comunità di tipo familiare definite da direttive regionali.

Tutela e controllo della popolazione canina e felina; benessere animale

La Regione assume funzioni di indirizzo e coordinamento nella disciplina di cani e gatti, con riferimento a informazione, formazione e piani di risanamento, costruzione e gestione delle strutture di ricovero. Viene istituito un sistema informatizzato di anagrafe canina regionale e un piano operativo di prevenzione del randagismo.

È istituito, senza oneri per il bilancio regionale, il Tavolo regionale per la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo, con funzione consultiva sui provvedimenti in materia. La composizione e il funzionamento sono demandati a delibera di Giunta; il Tavolo deve riunirsi almeno una volta all’anno.

La Regione coordina l’azione dei Comuni, acquisito il parere del Tavolo, definendo esigenze strutturali, modalità di compartecipazione per strutture di ricovero e indirizzi per il funzionamento delle strutture, con particolare riguardo ad adozioni, tariffe, contribuzioni, gestione amministrativa e assistenza veterinaria. I Comuni, le Aziende USL e le associazioni organizzano corsi di istruzione e aggiornamento per il personale addetto e per i volontari.

La disciplina sul commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali di affezione viene riformulata. Sono considerate attività economiche, tra le altre, allevamenti, vendita, pensioni, toelettatura e addestramento, esclusi gli stabilimenti veterinari pubblici e privati. Per cani e gatti, l’allevamento è definito in base alla soglia di tre fattrici o dieci cuccioli l’anno; se a fini di lucro, rientra nelle attività economiche soggette a SCIA al SUAP, con allegati tecnici e indicazione di specie ospitabili, conformità ai requisiti regionali, attrezzature e responsabile formato sul benessere animale. Per l’attività non lucrativa è prevista una dichiarazione ai servizi veterinari.

Per cani, gatti e furetti, salvo la toelettatura, il titolare deve tenere un registro di carico e scarico con provenienza e destinazione degli animali. La norma non si applica ai cani delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza. Sono inoltre abrogate alcune previgenti disposizioni regionali in materia.

Tributi regionali e fiscalità dell’automobile

La Regione può stipulare accordi o intese con enti locali, amministrazioni statali e altri enti pubblici per lo scambio di informazioni sul parco auto regionale e per realizzare progetti operativi, anche sperimentali, finalizzati a banche dati integrate nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. La finalità è contrastare evasione ed elusione, migliorando al contempo il rapporto con il contribuente e la sicurezza stradale.

Disposizioni transitorie e finali

Per il 2018 è previsto che la Giunta regionale approvi un piano annuale per l’attuazione degli interventi di propria competenza in materia di partecipazione regionale all’Unione europea e ai rapporti internazionali.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURERT. Alcune disposizioni inserite o modificate risultano espressamente abrogate già nel testo consolidato o riferite a periodi ormai conclusi, e sono quindi da considerarsi oggi sostanzialmente superate o deprecate.

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