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Regolamento

R.R. Emilia-Romagna 2/2018

APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO REGIONALE 3 APRILE 2017, N. 1 DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-QUATER DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 E S.M. IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI

Normativa regionaleR.R. Emilia-Romagna 2/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento regionale Emilia-Romagna aggiorna la disciplina su esercizio, manutenzione, controllo, accertamento e ispezione degli impianti termici, introducendo CRITER, libretto elettronico e targatura impianti, nonché contributi e sanzioni. Si applica sul territorio regionale; l’entrata in vigore è fissata al 1° giugno 2017, con specifici termini transitori fino al 31 dicembre 2019 e fino alla conclusione delle campagne già avviate.

Modifiche alla disciplina regionale sugli impianti termici in Emilia-Romagna

Disciplina regionale degli impianti termici in Emilia-Romagna

Il regolamento detta, per il territorio dell’Emilia-Romagna, le regole su esercizio, conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici per climatizzazione invernale ed estiva e per la produzione di acqua calda sanitaria. La disciplina si coordina con la normativa statale e introduce il catasto regionale CRITER, il libretto di impianto elettronico e la targatura obbligatoria.

Ambito di applicazione ed esclusioni

Il regolamento si applica agli impianti termici presenti sul territorio regionale, inclusi quelli di produzione centralizzata di acqua calda sanitaria, con alcune esclusioni puntuali. Restano fuori, tra gli altri, gli impianti sotto determinate soglie di potenza, le cucine economiche, termocucine e caminetti aperti, nonché gli impianti inseriti in cicli di processo. Gli impianti disattivati o mai attivati sono esentati fino alla riattivazione o prima attivazione, ma la condizione va comunicata alla Regione.

Catasto regionale CRITER e targatura degli impianti

La Regione istituisce il catasto regionale degli impianti termici, denominato CRITER, come sistema informativo per il censimento degli impianti e per la gestione di controlli, accertamenti e ispezioni. L’accesso è profilato per responsabili di impianto, imprese di installazione e manutenzione, ispettori, enti locali e distributori di combustibile. Ogni impianto registrato riceve un codice univoco di riconoscimento, la “targa impianto”, che deve comparire su tutti i documenti trasmessi alla Regione.

Libretto di impianto e registrazione informatizzata

Gli impianti devono essere muniti di libretto di impianto per la climatizzazione, redatto sul modello approvato dalla Giunta regionale e corredato del codice di targatura. Il libretto sostituisce i vecchi libretti di centrale e di impianto, che però devono essere conservati e allegati al nuovo documento. La trasmissione alla Regione avviene solo in via informatica tramite CRITER.

Per gli impianti di nuova realizzazione il libretto va predisposto dall’installatore entro 30 giorni dall’attivazione. Per gli impianti esistenti la predisposizione avviene al primo controllo utile e comunque entro il 31 dicembre 2019, salvo proroga nei territori con campagne comunali o provinciali ancora in corso. Il responsabile di impianto o il terzo responsabile deve richiederne la registrazione, compilando le parti di propria competenza e fornendo i dati necessari. Al responsabile va consegnata anche copia cartacea aggiornata del libretto.

Responsabile dell’impianto e terzo responsabile

L’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell’impianto restano in capo al responsabile dell’impianto, che può delegarli a un terzo responsabile nei limiti previsti. La delega non è ammessa per singole unità immobiliari residenziali con generatore non installato in locale tecnico esclusivo. Nei locali tecnici con più generatori o macchine frigorifere al servizio di più impianti è possibile nominare un unico terzo responsabile.

Se l’impianto non è conforme, la delega è ammessa solo se l’atto prevede espressamente la messa a norma. Il delegante deve garantire la copertura finanziaria degli interventi; nei condomìni ciò avviene con apposita delibera assembleare. Il terzo responsabile risponde anche delle violazioni ed è tenuto a comunicare alla Regione delega, revoca, rinuncia, decadenza e variazioni dell’impianto tramite CRITER.

Sono previsti requisiti specifici per il terzo responsabile: impresa abilitata e iscritta alla Camera di Commercio o all’albo artigiani, incompatibilità con il venditore di energia per lo stesso impianto, requisiti rafforzati per impianti oltre 350 kW e obblighi aggiuntivi per gli impianti oltre 232 kW con individuazione del conduttore.

Conduttore degli impianti oltre 232 kW

Per gli impianti di riscaldamento con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW, alimentati a gas naturale o combustibili liquidi o solidi, è obbligatoria la figura del conduttore. Il conduttore deve possedere l’abilitazione prevista dalla normativa statale e regionale. Se l’impianto è delegato a terzo responsabile, questi deve garantire anche l’adempimento degli obblighi relativi alla conduzione.

Limiti di temperatura e limiti di esercizio invernale

Il regolamento fissa i valori massimi della temperatura ambiente: 18°C, con tolleranza di 2°C, per gli edifici industriali, artigianali e assimilabili; 20°C, con tolleranza di 2°C, per gli altri edifici. Per la climatizzazione estiva la media ponderata non può scendere sotto 26°C, con tolleranza di 2°C. Sono previste deroghe per strutture sanitarie, piscine, saune, sedi diplomatiche e, in casi particolari, per attività industriali e artigianali.

Per il riscaldamento invernale valgono limiti di periodo e durata giornaliera: 12 ore al giorno dal 1° novembre al 15 aprile in zona D, 14 ore dal 15 ottobre al 15 aprile in zona E, nessun limite in zona F. Al di fuori dei periodi consentiti l’attivazione è possibile solo in presenza di situazioni climatiche giustificative e per un tempo ridotto; sono previste ampie deroghe per alcune categorie di edifici e impianti. I sindaci possono comunque intervenire con ordinanza per ampliare o ridurre periodi e orari e per abbassare le temperature massime.

Termoregolazione e contabilizzazione del calore

I condomìni e gli edifici polifunzionali serviti da impianti centralizzati, reti di teleriscaldamento o sistemi centralizzati che alimentano una pluralità di edifici devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione per singola unità immobiliare, secondo la disciplina regionale richiamata. Gli impianti sono parte integrante dell’impianto termico e il responsabile, o il terzo responsabile, deve garantirne funzionamento e manutenzione. L’obbligo è annotato nel libretto di impianto e la mancata installazione è sanzionata.

Controllo funzionale e manutenzione ordinaria

Le operazioni di controllo funzionale e manutenzione devono essere eseguite da ditte abilitate; per apparecchi con gas fluorurati sono richieste anche le certificazioni specifiche. Gli interventi vanno eseguiti secondo le istruzioni tecniche dell’installatore, o, in mancanza, secondo quelle del fabbricante, oppure, se assenti, secondo le norme UNI e CEI applicabili.

Al termine l’operatore redige il rapporto di controllo funzionale e manutenzione, che resta conservato dal manutentore per almeno 5 anni ed è allegato al libretto. Se emergono condizioni di grave e immediato pericolo l’impianto va fermato; se emergono anomalie non immediatamente pericolose, il manutentore esegue gli interventi di competenza e informa il responsabile. In tali casi il rapporto deve essere trasmesso alla Regione entro 30 giorni tramite CRITER.

Controllo di efficienza energetica e cadenze

Il controllo di efficienza energetica è obbligatorio per gli impianti di climatizzazione invernale sopra 10 kW, estiva sopra 12 kW e per gli impianti centralizzati di produzione ACS di qualsiasi potenza. Va eseguito secondo le cadenze dell’Allegato B, di norma in occasione dei controlli funzionali e manutentivi, e comporta il pagamento del contributo regionale.

Il controllo va effettuato anche alla prima messa in esercizio, in caso di sostituzione del sottosistema di generazione o di interventi manutentivi che incidano sull’efficienza. Per gli impianti già esistenti per i quali prima non era previsto il controllo, il primo controllo si effettua al primo intervento utile di manutenzione. L’operatore deve verificare il codice di targatura e il libretto di impianto.

Per i generatori a fiamma alimentati a combustibile liquido o gassoso, il rendimento di combustione non può scendere sotto i limiti dell’Allegato C. Il rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere trasmesso alla Regione entro 90 giorni, o entro 30 giorni se contiene raccomandazioni o prescrizioni, solo tramite CRITER e solo per impianti già censiti e muniti di libretto. La validità della registrazione dipende dalla completezza del modello e, per i controlli obbligatori, dal pagamento del contributo. Sono previsti obblighi di sostituzione del generatore entro 180 giorni se non si raggiungono i valori minimi, nonché di ripristino delle prestazioni per pompe di calore, macchine frigorifere e unità cogenerative.

Accertamenti, ispezioni e soggetti incaricati

La Regione è competente per l’attuazione del sistema di verifica dell’efficienza energetica degli impianti termici. Le funzioni operative sono affidate all’Organismo regionale di accreditamento e ispezione, individuato dalla Regione e indicato come ERVET Spa, che gestisce CRITER, gli accreditamenti, i programmi di verifica, i rapporti con i distributori e il tavolo di confronto.

Gli accertamenti consistono in controlli documentali su libretti e rapporti registrati nel catasto. Per alcuni impianti di potenza intermedia l’accertamento sostituisce di norma l’ispezione. Le ispezioni sono svolte da ispettori qualificati, indipendenti e accreditati, iscritti in apposito elenco; l’iscrizione è requisito necessario ma non comporta automatico conferimento di incarichi.

Programmazione e svolgimento delle ispezioni

Sono soggetti a ispezione gli impianti sopra determinate soglie di potenza e gli impianti centralizzati di ACS. Ogni anno, entro il 30 dicembre, l’Organismo definisce il programma delle ispezioni per l’anno successivo, privilegiando impianti senza rapporto di controllo, impianti vecchi, generatori a combustibile solido o liquido, generatori a gas oltre 100 kW, macchine frigorifere oltre 100 kW e impianti con esiti critici nei rapporti di controllo. Il programma include anche gli impianti non ancora registrati nel CRITER, individuati anche tramite i dati dei distributori di combustibile.

L’ispezione può essere richiesta anche dal proprietario, acquirente o conduttore dell’immobile ed è onerosa; i costi sono a carico del richiedente, salvo che emergano anomalie, nel qual caso l’onere passa al responsabile dell’impianto. L’ispettore deve avvisare con almeno 15 giorni di anticipo, indicare data, fascia oraria e documentazione da esibire, e verificare impianto, documenti, sistemi di contabilizzazione e, se del caso, temperature ambiente. Il rapporto di ispezione viene consegnato al responsabile e trasmesso entro 2 giorni all’Organismo tramite CRITER.

Effetti delle ispezioni e interventi conseguenti

Se l’ispezione o l’accertamento rilevano irregolarità, il rapporto indica gli interventi necessari; in caso di pericolo immediato l’impianto può essere disattivato e ne sono informati il Comune e, se il gas è di rete, anche il distributore. Se il rendimento del generatore a fiamma è inferiore ai limiti, si applica l’obbligo di sostituzione o, se il generatore viene riportato a conformità con manutenzione, va effettuato un nuovo controllo di efficienza energetica.

Il mancato rispetto dei termini per tali adempimenti comporta sanzioni sia per il responsabile dell’impianto sia per l’installatore/manutentore che ometta la registrazione delle comunicazioni dovute.

Comunicazioni dei distributori di combustibile

I distributori di combustibile, compresi i gestori di reti di teleriscaldamento, i venditori di biomassa combustibile e i distributori di gasolio e GPL extra rete, devono comunicare entro il 31 marzo di ogni anno i dati sugli impianti riforniti nell’anno precedente, con modalità esclusivamente informatiche tramite CRITER. In prima attuazione il termine è differito di 90 giorni dalla scadenza del primo adempimento previsto per la registrazione dei libretto. I dati sono accessibili ai Comuni.

Contributo regionale “Bollino Calore Pulito”

Per coprire costi di gestione del catasto, informazione e attività di accertamento e ispezione, i responsabili degli impianti devono corrispondere un contributo tramite il “Bollino Calore Pulito”. Il contributo è differenziato per potenza dell’impianto secondo l’Allegato D; per impianti con più generatori di diversa tecnologia si sommano le potenze nominali. Il pagamento avviene in occasione dei controlli obbligatori di efficienza energetica e il bollino è virtuale, generato dal sistema CRITER e associato al rapporto. Non pagano il contributo gli impianti costituiti esclusivamente da macchine frigorifere e pompe di calore, apparecchi a biomassa legnosa e sottostazioni di scambio termico allacciate a teleriscaldamento.

Sanzioni e procedimento sanzionatorio

Le violazioni della disciplina sono punite con le sanzioni previste dalla legge regionale 26/2004, secondo le specificazioni del regolamento. Sono sanzionati, tra l’altro, la mancata installazione dei sistemi di contabilizzazione nei condomìni, la mancata registrazione del libretto, il mancato controllo di efficienza energetica, l’omessa realizzazione degli interventi prescritti, la mancata compilazione o trasmissione del rapporto di controllo, e l’inadempimento dei distributori agli obblighi di comunicazione.

L’Organismo di Accreditamento e Ispezione segnala le non conformità con diffida amministrativa; se il destinatario non si adegua, si procede al verbale di accertamento e poi all’ordinanza regionale. Sono disciplinati anche pagamento in misura ridotta, scritti difensivi e possibilità di ricorso all’autorità giudiziaria.

Norme transitorie ed entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il 1° giugno 2017. Restano validi fino alla conclusione del relativo biennio di riferimento i procedimenti di accertamento e ispezione già avviati da Comuni e Province. In fase di prima applicazione, e comunque non oltre il termine previsto per la predisposizione dei libretti degli impianti esistenti, non si applicano alcune disposizioni relative ai dati mancanti nel catasto. Per i sottosistemi di generazione privi di normativa nazionale sui rendimenti in opera, i controlli di efficienza energetica non si eseguono fino all’adozione di specifiche integrazioni regionali.

Valutazione di attualità

Il regolamento è ancora formalmente una disciplina di riferimento, ma il testo qui riportato è una modifica del 2018 a un regolamento già operativo dal 2017. Non emerge una sua abrogazione, tuttavia alcune previsioni sono legate a termini ormai scaduti; pertanto la sua utilità pratica oggi è parziale, mentre la parte sostanziale della disciplina tecnica sugli impianti termici resta potenzialmente applicabile.

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