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Legge

L.R. Emilia-Romagna 13/2018

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 13/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Emilia-Romagna n. 24/2003 sulla polizia locale, rafforzando il modello di polizia di comunità, disciplinando volontari e Street Tutor, ridefinendo corpi e servizi, formazione, collaborazioni, strumenti di autotutela, contributi e un fondo per le spese di difesa. Alcune misure hanno copertura solo per il 2018-2020 o scadenze transitorie fino al 2023/2024.

Modifiche alla disciplina regionale della polizia locale in Emilia-Romagna

Modifiche alla disciplina regionale della polizia locale in Emilia-Romagna

La legge regionale Emilia-Romagna 30 luglio 2018, n. 13 interviene in modo esteso sulla l.r. n. 24/2003, aggiornando obiettivi, organizzazione, formazione, collaborazioni e dotazioni della polizia locale. Il provvedimento consolida il modello di polizia di comunità e introduce anche disposizioni transitorie e finanziarie con effetti temporali specifici.

Ambito di intervento e obiettivi generali

La legge amplia le finalità della disciplina regionale della polizia amministrativa locale, includendo espressamente il decoro urbano, il contrasto al gioco d’azzardo patologico, la riqualificazione urbana e la tutela del territorio, la prevenzione del crimine organizzato e mafioso, la sicurezza e regolarità del lavoro e il contrasto all’abusivismo. Viene inoltre aggiornato il riferimento agli organismi sanitari e ambientali regionali.

Principi organizzativi della polizia locale

La Regione definisce indirizzi generali per organizzazione e svolgimento dei servizi di polizia locale, ispirati a un modello di polizia di comunità: radicamento territoriale, orientamento al cittadino, collaborazione tra corpi e con le forze statali, formazione qualificata, servizi centrati sulla soluzione dei problemi della comunità e valorizzazione dell’immagine della polizia locale.

Funzioni regionali di coordinamento e indirizzo

La Regione mantiene funzioni di coordinamento, indirizzo, raccomandazione tecnica e sostegno operativo, formativo e professionale. La Giunta regionale può intervenire su sistema informativo, criteri di selezione e formazione, cooperazione e scambio informativo tra corpi e servizi, modulistica uniforme, ausiliari di polizia amministrativa locale e sistemi di telefonia dedicati. Sono previste raccomandazioni tecniche anche su organizzazione, mezzi, immagine e trattamenti sanitari obbligatori.

Organizzazione delle strutture e requisiti dei corpi

La legge distingue tra corpi e servizi di polizia locale. I corpi devono garantire continuità di servizio tutto l’anno, avere un comandante e almeno 30 addetti a tempo indeterminato, salvo deroghe, e rispettare standard quantitativi e qualitativi definiti dalla Giunta regionale. Le strutture non in possesso dei requisiti restano servizi; il monitoraggio regionale è quadriennale. Le forme associate devono prevedere regole di indirizzo e riparto di entrate e spese.

Personale, comando e formazione

Il comandante deve avere comprovata esperienza, assume lo status di appartenente alla polizia locale e riveste la qualifica apicale dell’ente o della forma associata. Gli enti devono garantire formazione iniziale specifica, visite mediche periodiche e misure per il benessere psico-fisico degli addetti. È istituito un elenco regionale dei comandanti e dei responsabili di servizio, con percorsi formativi disciplinati dalla Giunta, e un corso-concorso unico regionale per il reclutamento.

Collaborazioni, volontariato e Street Tutor

La legge consente l’utilizzo di volontari, nel rispetto del Codice del Terzo settore e tramite convenzioni con associazioni non discriminatorie, con attività aggiuntive e non sostitutive della polizia locale. È disciplinata anche la figura degli Street Tutor, utilizzabili per prevenzione dei rischi e mediazione dei conflitti nei pressi di locali ed eventi; l’attività richiede autorizzazione comunale e formazione specifica, con validità regionale. Sono previste anche collaborazioni con gruppi di vicinato, guardie particolari giurate e altri soggetti utili alla collettività.

Strumenti di autotutela e dotazioni

La normativa introduce strumenti di autotutela per gli addetti di polizia locale, tra cui bastone estensibile e spray irritante, oltre ad altri dispositivi di protezione e sicurezza, se previsti dalla normativa nazionale. I comandi possono anche attivare percorsi formativi e iniziative di supporto psicologico.

Incentivi, contributi e fondo per la difesa

La Regione promuove accordi di programma e concede contributi per la costituzione e qualificazione dei corpi, per i servizi nelle Unioni di Comuni e per progetti sperimentali o di rilievo regionale. È istituito un fondo per le spese di difesa nei procedimenti penali a carico degli addetti di polizia locale, riservato agli enti privi di polizza assicurativa e con obbligo di restituzione entro cinque anni.

Valorizzazione dell’immagine e giornata regionale

È istituita la giornata regionale della polizia locale il secondo venerdì di maggio. La Regione può promuovere iniziative regionali e locali di valorizzazione dell’immagine della polizia locale e emanare raccomandazioni tecniche per la comunicazione verso i cittadini.

Disposizioni finanziarie e transitorie

Gli oneri per il fondo difesa e per il corso-concorso unico sono coperti per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 con le risorse del bilancio regionale 2018-2020; per gli esercizi successivi si provvede con le ordinarie autorizzazioni di bilancio. In sede di prima applicazione, la ricognizione delle strutture al 31 dicembre 2023 deve essere effettuata entro sei mesi; gli enti devono adeguare i regolamenti entro 18 mesi dall’entrata in vigore. Gli accordi di programma previgenti cessano con l’entrata in vigore della legge e la rendicontazione va trasmessa entro il 31 dicembre 2018.

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