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Regolamento

R.R. Emilia-Romagna 3/2018

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO FORESTALE REGIONALE IN ATTUAZIONE DELL'ART.13 DELLA L.R. N. 30/1981

Normativa regionaleR.R. Emilia-Romagna 3/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, in Emilia-Romagna, gestione dei boschi e delle aree assimilate, castagneti da frutto, piantagioni legnose, siepi, terreni saldi e pascoli, prevenzione incendi e uso dei mezzi motorizzati. Prevede regole su autorizzazioni, comunicazioni, piani di gestione, tagli, ripristini e misure Natura 2000. È in vigore dal 45° giorno dopo la pubblicazione (2018) e sostituisce le precedenti prescrizioni forestali del 1995.

Regolamento forestale regionale dell’Emilia-Romagna

Regolamento forestale regionale dell’Emilia-Romagna

Il regolamento disciplina, per l’intero territorio regionale, la gestione forestale e le attività connesse in Emilia-Romagna. Definisce un sistema di autorizzazioni, comunicazioni e piani di gestione per boschi, castagneti, siepi, terreni pascolivi e altre aree di interesse forestale, con specifiche cautele per vincolo idrogeologico, incendi e siti Natura 2000.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina si applica a boschi e aree assimilate, castagneti da frutto, arboricoltura da legno, pioppicoltura e altre piantagioni legnose, siepi e formazioni lineari, terreni saldi, pascoli, aree a rischio incendio, uso di mezzi motorizzati nei boschi e produzione di legno da superfici non sempre qualificabili come bosco. La finalità è la salvaguardia del sistema forestale, dell’ambiente e della funzione ecologica, protettiva, produttiva e socio-ricreativa dei soprassuoli.

Nei siti della Rete Natura 2000, alcune disposizioni del regolamento valgono come misure generali di conservazione, insieme alle misure specifiche e ai piani di gestione dei singoli siti.

Definizioni rilevanti

Il regolamento chiarisce nozioni operative essenziali per l’applicazione pratica, tra cui:

  • ente forestale, individuato nei Comuni e nelle loro Unioni;
  • pascolo e terreno pascolivo;
  • terreno saldo e terreno saldo arbustato;
  • siepe e formazione vegetale lineare;
  • boschetto;
  • pista forestale o di esbosco;
  • operatore forestale;
  • castagneto da frutto.

Sono inoltre richiamate le definizioni del testo unico forestale e la normativa tecnica di settore per gli altri termini non espressamente definiti.

Soggetti competenti e procedura telematica

Le funzioni operative sono affidate agli enti forestali, mentre le amministrazioni pubbliche concorrono all’attuazione del regolamento nell’ambito delle rispettive competenze. Le istanze di autorizzazione e le comunicazioni sono presentate tramite un sistema telematico regionale, con inoltro contestuale agli enti di gestione delle aree protette quando necessario.

Gli enti forestali forniscono supporto informativo e tecnico anche per gli interventi che, pur esenti da autorizzazione o comunicazione, richiedano nulla osta o valutazione di incidenza in base ad altre norme.

Regime generale di autorizzazione, comunicazione ed efficacia

Gli interventi suscettibili di impatti ambientali negativi devono essere autorizzati dall’ente forestale. L’autorizzazione è rilasciata o negata entro 45 giorni dalla domanda; ha durata biennale e può essere sospesa o revocata in caso di irregolarità.

In molti casi è sufficiente la comunicazione, con decorrenza ordinaria dopo 30 giorni, salvo che la comunicazione sia corredata da asseverazioni tecniche e nomina del direttore lavori, nel qual caso l’intervento può iniziare subito. Anche la comunicazione ha validità biennale.

Sono esenti da autorizzazione e comunicazione gli interventi liberamente esercitabili, quelli eseguiti in attuazione di ordinanze, alcuni tagli per autoconsumo entro limiti prefissati e varie manutenzioni di limitata estensione o per infrastrutture e reti tecnologiche.

Tutela di elementi storici e di interesse culturale

Chi realizza interventi forestali deve preservare elementi storici e testimonianze della cultura rurale e boschiva, come cippi confinari, alberi e filari storici, antiche viabilità, manufatti votivi o commemorativi, tracce di carbonaie, sistemazioni idraulico-agrarie e ruderi rurali. Il regolamento impone quindi un obbligo di attenzione conservativa, senza derogare alle tutele del codice dei beni culturali.

Modalità operative generali, cartelli di cantiere e limiti alla pubblicità

Le imprese forestali devono apporre un cartello di cantiere ben visibile durante taglio ed esbosco, con indicazione dell’area, del tipo di intervento, della proprietà e del soggetto esecutore. Nei boschi e castagneti esterni al territorio urbanizzato sono vietate segnaletica e pubblicità, salvo gli obblighi di legge. La segnaletica temporanea per eventi deve essere possibilmente biodegradabile e rimossa al termine.

Vigilanza, sanzioni e ripristino

Gli enti forestali esercitano vigilanza e irrogano le sanzioni previste dalla legge regionale forestale. La Regione promuove collaborazione con Carabinieri Forestali, Vigili del Fuoco e altri soggetti di controllo, anche tramite accesso al sistema telematico.

Alle violazioni si applicano le sanzioni della legge regionale n. 30/1981, oltre alle sanzioni statali e di settore. In caso di inosservanza delle norme di gestione forestale, possono operare anche i meccanismi di ripristino previsti dal testo unico forestale, con eventuale esecuzione d’ufficio e addebito dei costi al responsabile.

Pianificazione forestale: piani di gestione ordinari e semplificati

I boschi e gli altri soprassuoli forestali possono essere gestiti mediante piani di gestione forestale, approvati secondo la metodologia regionale, di regola per superfici superiori a 50 ettari. Per i beni silvo-pastorali pubblici il piano è la regola; in assenza di piano i tagli restano possibili con autorizzazione o comunicazione, ma per superfici pubbliche oltre 50 ettari è necessaria una relazione tecnica asseverata.

Sono riconosciuti come strumenti equivalenti i piani di coltura e conservazione e altri piani semplificati, utilizzabili su superfici medio-piccole, su impianti finanziati pubblicamente e in altri casi previsti. Tali piani definiscono turni, modalità di utilizzazione, manutenzioni e forme di governo/trattamento; possono derogare ai modelli ordinari solo se il regolamento lo consente espressamente e se motivati. Gli interventi previsti nei piani, salvo quelli esenti, restano soggetti a comunicazione.

Conversione tra forme di governo e divieti di trasformazione

È vietata la conversione delle fustaie in cedui e il ripristino del ceduo dopo conversione all’alto fusto. La trasformazione di cedui composti o a sterzo in ceduo semplice è vietata se i boschi sono invecchiati; negli altri casi è soggetta ad autorizzazione e a specifica relazione tecnica. Il passaggio da sterzo a ceduo semplice deve essere graduale, con almeno due tagli di curazione e con rilascio prevalente dei polloni più giovani.

Per i boschi di neoformazione, il regolamento distingue tra età e superfici: i soprassuoli tra 10 e 30 anni possono essere indirizzati al ceduo con comunicazione o autorizzazione a seconda della superficie; quelli oltre 30 anni richiedono una valutazione tecnica e autorizzazione. Se non ricorrono le condizioni previste, la ceduazione è vietata e si applicano le regole delle fustaie.

Sradicamento, rinnovo anticipato e rinnovazione

Lo sradicamento di piante e ceppaie vive è di norma vietato, salvo casi espressi. Sono ammessi l’asportazione di piante per bonsai con autorizzazione, e lo sradicamento di piante morte o ceppaie secche con obbligo di ripristino del suolo e, se necessario, rimboschimento. Anche dopo le utilizzazioni devono essere lasciati alcuni tronchi morti, salvo ragioni fitosanitarie o di sicurezza.

La rinnovazione anticipata per mutare la composizione del bosco è ammessa mediante piccoli tagli e introduzione di specie autoctone, previa autorizzazione; l’estirpazione di ceppaie e la lavorazione del suolo sono vietate come regola generale. L’introduzione di specie alloctone è ammessa solo in mescolanza con autoctone e per finalità produttive. Per il recupero di rimboschimenti di conifere alloctone deperienti è possibile intervenire anche senza i limiti ordinari di superficie, con piano o aggiornamento del piano di coltura.

Periodi di taglio, tagli in prossimità di infrastrutture e cartografia operativa

Sono fissati periodi stagionali per i tagli di utilizzazione nei cedui e, per i diradamenti e ripuliture nelle fustaie, la possibilità di operare in qualsiasi stagione. L’ente forestale può modificare i periodi di 15 giorni per ragioni meteoclimatiche.

Per la manutenzione di reti e infrastrutture tecnologiche, e per la viabilità o i manufatti, sono previste regole speciali: alcuni interventi sono sempre consentiti, altri richiedono comunicazione, con possibilità di deroghe sui turni e sulle forme di governo purché sia mantenuta una copertura arborea minima. Il materiale legnoso deve essere collocato in modo sicuro rispetto a incendi e corsi d’acqua.

Esbosco, piste temporanee, gru a cavo e ripristino

Il transito di trattori e mezzi motorizzati nel bosco è ammesso solo se non arreca danni al soprassuolo o movimenti di terra, salvo limiti dell’ente forestale. L’apertura di piste temporanee di esbosco va sempre indicata nelle istanze o comunicazioni. Lo sgombero del legname deve avvenire tempestivamente; in genere entro il 15 luglio successivo al taglio, salvo proroghe o deroghe stagionali, e oltre tale termine non è più consentito il transito motorizzato sulle tagliate.

È favorita l’installazione di gru a cavo per ridurre nuove piste. Gli impianti più piccoli sono soggetti a comunicazione; quelli più grandi o che attraversano viabilità pubblica richiedono documentazione tecnica e hanno durata massima di 6 mesi. Devono essere comunicati anche a Vigili del Fuoco e Carabinieri Forestali. A fine lavori deve essere inviata comunicazione di rimozione.

Gestione delle fustaie: regole comuni, diradamenti, taglio raso e tagli successivi

Per le fustaie il regolamento distingue tra taglio raso, diradamenti, tagli di preparazione, tagli successivi e trasformazione a trattamento disetaneo.

Il taglio raso è soggetto ad autorizzazione e, per superfici superiori a 1 ettaro, richiede progetto tecnico. I turni minimi sono differenziati per specie: ad esempio 90 anni per faggio, querce e miscugli conifere-latifoglie, 70 per abeti, pini e carpini/frassini, 60 per castagno e ontano, 50 per douglasia, 15 per pioppo, salice e robinia. In caso di specie miste con presenza significativa di specie a turno più lungo, vale il turno più lungo.

I diradamenti semplici sono consentiti con comunicazione; quelli più intensi richiedono autorizzazione e, oltre certe soglie, progetto, direzione lavori e certificazione finale. Sono ammessi tagli geometrici a strisce o buche per favorire la meccanizzazione, con limiti dimensionali e fasce di rispetto tra i varchi.

Il passaggio da trattamento coetaneo a disetaneo è ammesso con tagli di selezione distanziati di almeno 10 anni e con tasso di utilizzazione contenuto. Nei tagli successivi, il taglio di sementazione deve rispettare l’età minima e garantire adeguata provvigione residua; lo sgombero finale è subordinato all’effettiva rinnovazione.

Cedui: matricinatura, turni minimi, cedui a sterzo e cedui composti

Nei cedui semplici il taglio di utilizzazione è subordinato a comunicazione, salvo eccezioni. Il numero minimo di matricine è, in linea generale, 80 per ettaro, con deroghe per castagno e per specie come robinia, salice, pioppo e nocciolo. Le matricine devono essere distribuite uniformemente, con limiti massimi e con una quota da scegliere tra quelle rilasciate nel taglio precedente. Devono essere preservate anche alcune specie sporadiche e, se presenti, cipresso comune e pino domestico.

I turni minimi per i cedui semplici sono: 30 anni per il faggio, 20 per querce/carpino/frassini, 10 per il castagno, 8 per ontano, robinia, salice e pioppo.

Per i cedui a sterzo, il regolamento impone almeno 30 matricine per ettaro, consente il taglio di curazione quando i polloni più vecchi superano 10 cm di diametro e stabilisce un intervallo minimo di 10 anni tra tagli. La trasformazione verso lo sterzo può avvenire gradualmente, con eventuale riduzione dei tagli successivi a 5 anni in casi di recupero di cedui invecchiati, previa relazione tecnica.

Nei cedui composti devono essere mantenute almeno 160 matricine per ettaro, distribuite su almeno tre classi di età; la trasformazione da ceduo semplice può avvenire incrementando la matricinatura. Sono previste regole specifiche per cedui intensamente matricinati e per il caso in cui il soprassuolo, pur parzialmente ceduo, debba essere considerato fustaia per densità e dimensioni degli esemplari.

Cedui invecchiati

Sono considerati invecchiati i cedui semplici o composti non utilizzati da oltre 40 anni per specie quercine e oltre 50 anni per le altre specie; i cedui a sterzo sono invecchiati quando i polloni più vecchi hanno 60 anni. Nei cedui invecchiati è sempre ammessa la conversione all’alto fusto con comunicazione.

Per aree di piccola estensione, e in presenza di polloni di età prevalente inferiore a 70 anni, sono ammessi alcuni interventi con comunicazione; per superfici maggiori o nei casi più complessi è necessaria autorizzazione e relazione tecnica. Oltre i 70 anni si applicano forme di trattamento tipiche delle fustaie, con progetto e direzione lavori. Anche qui possono essere richieste cauzioni o interventi sostitutivi a spese del responsabile se la rinnovazione naturale non si realizza.

Castagneti da frutto e recupero di castagneti abbandonati

Nei castagneti da frutto sono liberamente consentiti innesti, potature, taglio di polloni, pulizia del sottobosco produttivo, ripristino dei terrazzamenti e sostituzione di piante con altre di castagno. Sono soggette a comunicazione la sostituzione fino al 50% delle piante in 10 anni e il pascolo controllato; richiedono autorizzazione i tagli di cambio di destinazione e la sostituzione oltre il limite del 50%.

Per i castagneti da frutto abbandonati il regolamento consente, previa autorizzazione, tagli di recupero, estirpazione di specie concorrenti, innesti, ripristini morfologici e opere di recupero. È disciplinata anche la conversione dei boschi cedui di castagno in castagneti da frutto, con taglio totale di ringiovanimento su superfici inferiori a un ettaro e recupero scalare negli anni successivi.

Piantagioni legnose, arboricoltura da legno, pioppicoltura e alberi di Natale

Le piantagioni legnose a ciclo medio-lungo o breve, comprese SRF e tartufaie coltivate, sono qualificate come aree agricole a media intensità colturale. Se finanziate pubblicamente, devono essere gestite con piano semplificato; se non finanziate, il piano è facoltativo ma possibile. Gli impianti possono essere trasformati in colture agrarie a fine ciclo; l’abbandono può determinare la qualificazione a bosco, se accertati specifici requisiti strutturali e gestionali.

Per gli alberi di Natale, piante, cimali e rami destinati al commercio devono essere accompagnati da speciale permesso o contrassegno. Gli impianti di conifere per questa produzione, su terreno non boscato, non mutano la destinazione del suolo se comunicati preventivamente all’ente forestale. In caso di mancata segnalazione, l’impianto è trattato come rimboschimento a tutti gli effetti.

Sistemi agroforestali, siepi, formazioni lineari e boschetti

Il regolamento consente sistemi agroforestali in pascoli, prato-pascoli e terreni agricoli abbandonati con copertura arborea inferiore al 50%, previa autorizzazione e relazione tecnica. Sono ammesse attività di pascolo, recinzioni, stabulazione libera, taglio selettivo della vegetazione indesiderata, selvicoltura ad albero, impianto di specie fruttifere, interventi per funghi e tartufi e coltivazioni estensive a basso impatto. L’autorizzazione dura 5 anni, è rinnovabile e riguarda fino a 10 ettari per area; l’ente può modificare perimetri e prescrizioni o revocare l’autorizzazione in caso di violazioni o impatti negativi.

Per siepi e formazioni lineari è ammessa la manutenzione senza autorizzazione, purché restino continuità e capacità di rinnovazione; sono previsti obblighi di mantenimento di esemplari, sostituzione dei filari e divieto di estirpazione degli arbusti, salvo eccezioni. I boschetti di piccola estensione sono trattati secondo le regole delle analoghe formazioni forestali; l’eliminazione o estirpazione su superfici superiori ai limiti ordinari richiede autorizzazione.

Terreni saldi, pascoli, lavorazioni e deflusso delle acque

Nei terreni saldi ex coltivi in vincolo idrogeologico devono essere mantenuti efficienti fossi e cunette. La rimozione di rovi, vitalbe e felci è sempre libera; il taglio o l’estirpazione di alberi e arbusti è soggetto ad autorizzazione nei territori vincolati, nelle aree protette e nei siti Natura 2000, con regole anche per le fasce esterne al bosco e per il ripristino della coltivazione su piccoli ex coltivi abbandonati.

Le lavorazioni agricole nei terreni con pendenza media superiore al 60% sono vietate se richiedono lavorazioni annuali del suolo. Nei terreni con pendenza inferiore il Comune o l’ente competente può imporre misure restrittive per regimare le acque e proteggere il suolo. Il proprietario deve mantenere le opere idraulico-agrarie, la rete scolante e la viabilità poderale.

Il pascolo è regolato da periodi stagionali e da limiti di carico e sorveglianza; nei boschi giovani o in rinnovazione è vietato fino a determinate altezze. Nei terreni percorsi da incendio il pascolo è vietato per almeno 5 anni, mentre nei boschi percorsi dal fuoco sono vietati pascolo e caccia per 10 anni. Nei boschi distrutti o gravemente danneggiati da cause diverse dagli incendi il pascolo resta vietato finché non si ripristinano densità e struttura idonee.

Prevenzione incendi, abbruciamenti, controfuoco e fuoco prescritto

Il regolamento contiene una disciplina molto dettagliata sulla prevenzione degli incendi boschivi. Sono vietati l’accensione di fuochi nei boschi e in altre aree sensibili e, nei periodi di grave pericolosità, anche l’uso di attrezzature e operazioni che possano provocare scintille o braci. Sono previste deroghe e condizioni specifiche per attività agricole e forestali indispensabili, per campeggi scout, per manifestazioni pirotecniche e per l’abbruciamento controllato dei residui, sempre con preavviso alle autorità competenti quando richiesto.

Il fuoco prescritto è ammesso in casi eccezionali o sperimentali, con autorizzazione dell’ente forestale; il controfuoco è consentito solo nello spegnimento di incendi boschivi e su indicazione dei soggetti coordinatori. Restano salve le ordinanze di protezione civile e le eventuali misure fitosanitarie.

Uso di mezzi motorizzati, viabilità forestale e manifestazioni

Il transito di veicoli a motore è vietato nei boschi, nei terreni saldi, pascolivi e agricoli interessati dalla disciplina, nonché sulle piste forestali e percorsi fuori strada, salvo eccezioni legate alla conduzione dei fondi, ai lavori pubblici, alla sistemazione idrogeologica, alle attività agro-silvo-pastorali, alla vigilanza, soccorso e protezione civile, nonché ai proprietari di fondi non altrimenti raggiungibili.

Sulle viabilità forestali e private che attraversano il bosco il divieto è reso noto con cartelli o ordinanze. Le competizioni sportive e le manifestazioni con mezzi motorizzati richiedono specifica autorizzazione del Comune, sentito l’ente forestale e acquisiti eventuali nulla osta e valutazioni di incidenza. L’autorizzazione è temporanea, non può aprire nuovi tracciati e comporta l’obbligo di ripristino e, se necessario, cauzione.

Misure generali Natura 2000

Nei siti Natura 2000 si applicano misure specifiche per boschi, siepi, rimboschimenti, castagneti e piantagioni legnose. Tra le principali limitazioni: divieto di tagli in prossimità di specchi d’acqua e cavità naturali, periodi di sospensione dei tagli in pianura e collina, divieto di ceduo semplice o taglio raso nei boschi dominati da ontani neri e bianchi, limiti alle superfici scoperte, obblighi di rilascio di piante vive e morte, divieto di sradicamento delle ceppaie salvo autorizzazione, turni minimi specifici per castagno e faggio.

Per i rimboschimenti è vietato l’uso di specie alloctone, salvo gli impianti produttivi di pioppicoltura e arboricoltura da legno soggetti, in certi casi, a valutazione di incidenza. In collina e montagna sono vietati rimboschimenti su praterie, pascoli, incolti e aree aperte, salvo casi di difesa del suolo o ripristini naturalistici con specie autoctone.

Per la castanicoltura in siti Natura 2000 si impongono ulteriori obblighi di rilascio di esemplari maturi e limitazioni ai tagli e allo sradicamento.

Entrata in vigore e abrogazioni

Il regolamento è entrato in vigore 45 giorni dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. Da tale data non si applicano più le precedenti Prescrizioni di massima e di polizia forestale del 1995.

Valutazione di attualità

Il regolamento è tuttora un testo base della disciplina forestale regionale emiliano-romagnola e contiene regole operative ancora utili per autorizzazioni, gestione e vigilanza; perciò non è da considerarsi obsoleto.

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