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Provvedimento

Deliberazione n. 628 del 17/10/2024

Provvedimento del 17 ottobre 2024

Garante Privacy628

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Le misure erano state rivolte a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, con ordine di bloccare la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi, a soli fini probatori. La decisione conferma l’intervento urgente disposto dal dirigente competente e la successiva ratifica collegiale.

Ratifica nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di misure d’urgenza su segnalazione di revenge porn

Ratifica di misure urgenti su segnalazione di revenge porn nei confronti di piattaforme digitali

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 17 ottobre 2024, due determinazioni d’urgenza adottate il 30 settembre 2024 dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il procedimento trae origine da una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, tramite piattaforme digitali.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
  • il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di segnalare al Garante il fondato motivo di ritenere che contenuti sessualmente espliciti destinati a restare privati possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso tramite piattaforme digitali;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza provvedimenti volti a impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica del Collegio.

Attività istruttoria e provvedimenti d’urgenza

Ricevuta la segnalazione, l’Autorità ha verificato la compatibilità della fattispecie con la disciplina sul c.d. revenge porn. Sulla base di tale verifica, il dirigente competente ha adottato in urgenza i provvedimenti nn. 479 e 480 del 30 settembre 2024, trasmessi lo stesso giorno ai gestori delle piattaforme interessate.

Le misure ordinate sono state:

  • l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
  • l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati nella conservazione del materiale, con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Decisione finale

Il Garante, esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. La decisione conferma quindi l’ordine di impedire la diffusione del contenuto segnalato e la prescrizione di conservazione limitata nel tempo per finalità probatorie.

Punti principali

Origine della segnalazione

La persona interessata ha presentato una segnalazione al Garante ai sensi dell’art. 144-bis del Codice, rappresentando il rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. La segnalazione ha riguardato le piattaforme Facebook, Instagram e Telegram.

Provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza i provvedimenti nn. 479 e 480 del 30 settembre 2024 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. È stata ingiunta l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, e prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito il 17 ottobre 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza già adottati. La ratifica conferma quindi l’efficacia delle misure volte a impedire la diffusione del materiale e a preservare, in modo idoneo e non direttamente identificabile, eventuali evidenze utili ai fini probatori.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure urgenticonservazione dei datipubblica sicurezza e libertà personale

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