L.R. Marche 12/2013
Disposizioni particolari per il sostegno dell'attività edilizia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo 6 giugno 2013, n. 12 proroga di due anni, su richiesta degli interessati, i termini di inizio e ultimazione dei lavori dei permessi di costruire rilasciati prima dell’entrata in vigore della legge e ancora efficaci, anche se già prorogati. La proroga vale anche per DIA e SCIA presentate fino a tale data. Norma urgente, entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Proroga dei termini edilizi per permessi di costruire, DIA e SCIA
Proroga dei termini edilizi
La legge regionale Abruzzo n. 12 del 6 giugno 2013 interviene per sostenere l’attività edilizia nella fase di crisi economico-finanziaria, introducendo una proroga straordinaria dei termini connessi ai titoli edilizi già rilasciati o presentati prima della sua entrata in vigore.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Abruzzo e si applica, su richiesta degli interessati, ai titoli edilizi in corso alla data di entrata in vigore della legge.
Sono interessati:
- i permessi di costruire rilasciati prima dell’entrata in vigore della legge e ancora in corso;
- le denunce di inizio attività (DIA) presentate entro la medesima data;
- le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate entro la medesima data.
Contenuto della proroga
I termini di inizio e di ultimazione dei lavori sono prorogati di due anni.
La proroga opera anche quando i termini originari siano già stati prorogati in precedenza. La norma, quindi, si aggiunge alle eventuali proroghe già ottenute, purché il titolo edilizio sia ancora efficace al momento dell’entrata in vigore della legge.
Presupposti e modalità
L’estensione del termine non è automatica, ma richiede la presentazione di una richiesta da parte dei soggetti interessati. Il testo non disciplina ulteriori adempimenti procedurali o condizioni specifiche.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Rilevanza pratica
Si tratta di una disciplina temporanea, riferita a interventi edilizi già in essere alla data di entrata in vigore della legge. Per questo motivo conserva interesse solo per i titoli edilizi ancora pendenti o non scaduti a quella data, non per fattispecie successive.
Testo integrale
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