R.R. Marche 3/2013
Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali per l'autorizzazione e l'accreditamento dell'attività di trasporto sanitario di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36 (sistema di Emergenza sanitaria)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina nelle Marche i requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali per autorizzare e accreditare l’attività di trasporto sanitario. Prevede domanda al Dipartimento regionale, verifiche ASUR e rilascio entro 90 giorni, con silenzio-assenso. Stabilisce anche regole transitorie per gli operatori già attivi, con adeguamento entro due anni dall’entrata in vigore.
Requisiti per autorizzazione e accreditamento del trasporto sanitario
Requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento del trasporto sanitario nelle Marche
Il regolamento regionale disciplina, nel territorio delle Marche, i requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali necessari per ottenere l’autorizzazione e, per le attività rese per conto del SSR, anche l’accreditamento del trasporto sanitario. La disciplina si innesta sulla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36, in materia di sistema di emergenza sanitaria.
Ambito di applicazione e disciplina generale
L’atto definisce i presupposti per l’esercizio dell’attività di trasporto sanitario e rinvia agli allegati tecnici per la puntuale individuazione dei requisiti richiesti. La regolazione riguarda sia l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, sia l’accreditamento necessario quando il trasporto sanitario è svolto per conto del Servizio sanitario regionale.
Autorizzazione all’esercizio
L’esercizio dell’attività di trasporto sanitario è subordinato ad autorizzazione rilasciata dal direttore del Dipartimento regionale competente in materia di salute e servizi sociali, previo accertamento da parte dei servizi competenti dell’ASUR del possesso dei requisiti minimi previsti dall’allegato A.
Non è richiesta l’autorizzazione per:
- le ambulanze in transito occasionale nelle Marche appartenenti a soggetti aventi sede in altre Regioni;
- i mezzi appartenenti agli enti del Servizio sanitario regionale.
Procedura per il rilascio dell’autorizzazione
La domanda va presentata al Dipartimento regionale competente e deve contenere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti previsti dall’allegato A.
Il procedimento è strutturato come segue:
- il Dipartimento trasmette la documentazione all’ASUR per le verifiche;
- l’ASUR conclude gli accertamenti entro 60 giorni dalla presentazione della domanda;
- il direttore del Dipartimento si pronuncia entro 90 giorni dalla domanda.
Se il termine di 90 giorni decorre inutilmente, l’autorizzazione si intende rilasciata. Il provvedimento può essere adottato anche con prescrizioni, indicando il termine massimo per l’adeguamento.
Accreditamento per il trasporto per conto del SSR
Fermo restando il possesso dell’autorizzazione, l’esercizio dell’attività di trasporto sanitario per conto del SSR è subordinato ad accreditamento. Anche in questo caso il rilascio è disposto dal direttore del Dipartimento regionale, previo accertamento dell’ASUR sul possesso dei requisiti di cui all’allegato B.
Procedura per l’accreditamento
La domanda di accreditamento va presentata al Dipartimento regionale e deve contenere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti dell’allegato B.
La procedura prevede che:
- il Dipartimento invii la documentazione all’ASUR per le verifiche;
- le verifiche siano svolte entro 60 giorni;
- il direttore del Dipartimento si pronunci entro 90 giorni dalla domanda.
Anche per l’accreditamento vale il meccanismo del silenzio-assenso: decorso inutilmente il termine, il provvedimento si intende rilasciato. L’accreditamento può essere rilasciato con prescrizioni, indicando il termine massimo per adeguarsi. I soggetti accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblicato sul sito internet della Regione.
Regime transitorio per gli operatori già attivi
I soggetti che operavano nella Regione alla data di entrata in vigore del regolamento dovevano adeguarsi ai requisiti degli allegati A e B entro due anni, presentando nello stesso termine nuova domanda di autorizzazione e, se necessario, di accreditamento.
Per il regime transitorio è previsto che:
- i soggetti già autorizzati, o precedentemente esentati dall’obbligo di autorizzazione, siano provvisoriamente autorizzati a proseguire l’attività;
- tale autorizzazione provvisoria decada se, entro la scadenza del secondo anno, non venga presentata la domanda di autorizzazione;
- i soggetti che, alla data di entrata in vigore, svolgevano attività per conto e a carico del SSR siano provvisoriamente accreditati;
- l’accreditamento provvisorio decada se, entro il secondo anno, non sia presentata la contestuale domanda di autorizzazione e accreditamento.
Le verifiche relative alle domande possono essere svolte contestualmente dall’ASUR.
Vigilanza e controlli
L’ASUR, tramite i servizi competenti appositamente individuati, esercita la vigilanza e il controllo sulla permanenza dei requisiti richiesti per autorizzazione e accreditamento.
Dotazioni minime per i mezzi del SSR
Per i mezzi appartenenti agli enti del SSR, pur non essendo richiesta l’autorizzazione, resta comunque necessario il possesso:
- delle dotazioni minime tecniche, di attrezzature e di personale previste dall’allegato A;
- dei requisiti previsti per l’accreditamento dall’allegato B.
Allegati tecnici
La disciplina sostanziale è integrata dagli allegati tecnici A e B. È presente anche un allegato C, richiamato nel testo, senza che nel corpo del regolamento ne sia specificato il contenuto.
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