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Legge

L.R. Marche 11/2013

Disciplina dell'’attività di lavanderia a gettoni. Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2011, n. 25 “Disciplina dell’attività di tintolavanderia”, 20 novembre 2007, n. 17 “Disciplina dell’attività di acconciatore e di estetista” e 25 gennaio 2005, n. 2 “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”

Normativa regionaleL.R. Marche 11/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale disciplina l’attività di lavanderia a gettoni e interviene su norme regionali già vigenti in materia di tintolavanderia, acconciatore/estetista e tutela del lavoro. Il testo fornito è solo di modifica e non contiene il contenuto delle nuove disposizioni; l’efficacia riguarda la Regione indicata nel titolo e resta attuale finché non modificato o abrogato.

Disciplina dell’attività di lavanderia a gettoni e modifiche correlate a tintolavanderia, acconciatore/estetista e lavoro

Disciplina dell’attività di lavanderia a gettoni e modifiche collegate

La legge regionale interviene sul quadro normativo della Regione in materia di lavanderia a gettoni e adegua, in via coordinata, alcune disposizioni già contenute nelle leggi regionali su tintolavanderia, acconciatore/estetista e occupazione, tutela e qualità del lavoro. Il testo fornito contiene solo riferimenti alle modifiche apportate e non riporta il contenuto letterale delle nuove norme.

Ambito delle modifiche normative

Il provvedimento incide su tre diverse fonti regionali:

  • la l.r. 5 dicembre 2011, n. 25, recante la disciplina dell’attività di tintolavanderia;
  • la l.r. 20 novembre 2007, n. 17, in materia di acconciatore ed estetista;
  • la l.r. 25 gennaio 2005, n. 2, sulle norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

La legge introduce o modifica definizioni, rubrica di articolo, requisiti e ipotesi ulteriori nell’ambito della disciplina regionale, ma il testo qui disponibile non consente di dettagliare il contenuto sostanziale delle singole previsioni aggiunte o sostituite.

Interventi sulla l.r. 25/2011 (tintolavanderia)

Il provvedimento apporta più modifiche alla disciplina della tintolavanderia:

  • aggiunge un comma 1-bis all’articolo 1;
  • sostituisce la rubrica dell’articolo 4;
  • modifica il comma 5 dell’articolo 4;
  • inserisce l’articolo 4-bis;
  • sostituisce il comma 1 dell’articolo 5;
  • aggiunge la lettera l-bis) al comma 1 dell’articolo 8.

Sul piano operativo, ciò indica un rafforzamento o una precisazione della disciplina regionale relativa all’attività di tintolavanderia e ai relativi obblighi/condizioni, ma il contenuto concreto delle modifiche non è riportato nel testo consolidato fornito.

Interventi sulla l.r. 17/2007 (acconciatore ed estetista)

La legge modifica anche la disciplina regionale dell’attività di acconciatore e di estetista:

  • interviene sul comma 4 dell’articolo 4;
  • sostituisce il comma 1 dell’articolo 5.

Si tratta di adeguamenti coordinati della normativa regionale di settore, senza che nel testo disponibile sia possibile ricostruire la specifica regola introdotta o sostituita.

Intervento sulla l.r. 2/2005 (tutela e qualità del lavoro)

È aggiunto il comma 1-quater all’articolo 19 della l.r. 25 gennaio 2005, n. 2. Anche in questo caso il testo fornito non contiene il contenuto della nuova previsione, ma solo l’indicazione dell’inserimento.

Profili applicativi e limiti temporali

Nel materiale trasmesso non risultano indicati termini di efficacia temporale, regimi transitori, scadenze o disposizioni di chiusura particolari. La legge ha applicazione nel territorio della Regione di riferimento e opera come legge di modifica di discipline regionali già esistenti.

Utilità pratica

Per un operatore del diritto o del settore economico, il testo qui disponibile consente solo di individuare che la legge:

  • introduce una disciplina regionale sulla lavanderia a gettoni;
  • coordina tale disciplina con la normativa su tintolavanderia, acconciatore/estetista e lavoro;
  • modifica puntualmente articoli già vigenti di altre leggi regionali.

Poiché il contenuto sostanziale delle singole modifiche non è riportato, non è possibile ricavare ulteriori obblighi, requisiti o procedure dal testo fornito.

Testo integrale

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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

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