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Legge

L.R. Marche 15/2013

Attività della Regione Marche per l'affermazione dei valori della resistenza, dell'antifascismo e dei principi della Costituzione Repubblicana

Normativa regionaleL.R. Marche 15/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione Marche, contributi e progetti per diffondere la conoscenza della Resistenza, dell’antifascismo e della Costituzione, con particolare attenzione ai giovani, ai luoghi della memoria e ai Percorsi della pace. Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2014; restano rilevanti anche i finanziamenti e programmi annuali successivi, mentre il settantesimo anniversario della Guerra di liberazione ha carattere ormai storico e non attuale.

Promozione dei valori della Resistenza, dell’antifascismo e della Costituzione nella Regione Marche

Promozione dei valori della Resistenza, dell’antifascismo e della Costituzione nella Regione Marche

La legge definisce un insieme di interventi della Regione Marche per conservare, valorizzare e diffondere il patrimonio storico, culturale e civile legato alla Resistenza, all’antifascismo e ai principi della Costituzione repubblicana. La disciplina opera nel territorio marchigiano e combina contributi, progetti regionali, coordinamento istituzionale e programmi annuali di attuazione.

Finalità generali

La Regione dichiara di agire nel solco dei valori nati dalla Resistenza, sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto regionale. L’obiettivo è sostenere iniziative dirette a mantenere vivo, rinnovare, approfondire e divulgare il patrimonio culturale, storico, ambientale e politico della resistenza antifascista, anche coinvolgendo i soggetti che contribuirono alla liberazione d’Italia, comprese le forze armate alleate e i corpi militari italiani partecipanti alla lotta di liberazione.

Contributi regionali e tipologie di iniziative finanziabili

La Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati per una serie ampia di interventi, tra cui:

  • diffusione fra i giovani, nelle scuole e nei luoghi di lavoro, della conoscenza storica della Resistenza, dei principi della Carta costituzionale e dello Statuto regionale, nonché del tributo di sangue e sofferenze delle vittime civili e dei perseguitati politici e razziali;
  • iniziative culturali e manifestazioni celebrative delle ricorrenze legate alla Resistenza e alla Costituzione repubblicana, anche d’intesa con Comuni, autorità militari e scolastiche, organizzazioni sindacali e antifasciste;
  • mostre, convegni, ricerche storiche e raccolta di materiale documentario sulla Resistenza, l’antifascismo e le istituzioni repubblicane;
  • pubblicazioni di studi, ricerche, saggi, raccolte di materiale e testimonianze sulla storia regionale contemporanea, sull’antifascismo e sulla Resistenza, nonché corsi rivolti soprattutto ai giovani;
  • visite guidate nei luoghi simbolo della Resistenza nelle Marche;
  • valorizzazione e tutela ambientale delle aree marchigiane simbolo della Resistenza;
  • ogni altra iniziativa coerente con le finalità della legge.

Alle associazioni o federazioni partigiane con struttura nazionale e riconosciute enti morali, operanti nelle Marche, è assicurata priorità di finanziamento.

Percorsi della pace e della memoria antifascista

La Regione promuove la realizzazione dei “Percorsi della pace e della memoria antifascista”, intesi come sistema unitario e coordinato di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, delle testimonianze, dei documenti, dei reperti e dei luoghi della memoria storica relativi alla Resistenza, alla lotta partigiana e all’antifascismo.

A tal fine la Regione finanzia progetti di realizzazione, conservazione e implementazione di tali percorsi, purché integrino la tutela ambientale o la valorizzazione dei luoghi della memoria con almeno una delle seguenti iniziative:

  • culturali;
  • didattiche;
  • turistiche;
  • di manutenzione e conservazione di documenti, testimonianze, edifici, reperti e monumenti relativi alla Resistenza, all’antifascismo o alla lotta partigiana.

È prevista anche la possibilità di creare un “museo diffuso” con supporti digitali e materiali audio-video. I progetti sono presentati dai Comuni, singoli o associati, con indicazione di motivazione e modalità attuative secondo il programma regionale; essi possono prevedere anche l’istituzione di autonomi soggetti giuridici.

Coordinamento regionale

Per rendere più efficace l’azione pubblica e razionalizzare l’uso delle risorse, la legge istituisce il Coordinamento regionale dei Percorsi della pace e della memoria antifascista. Il Coordinamento svolge funzioni di raccordo tra esperienze, progetti e competenze, condivisione di soluzioni operative, circolazione di informazioni su iniziative e materiali didattici, e rafforzamento delle reti tra associazioni, fondazioni e istituti attivi nelle materie della legge.

Ne fanno parte:

  • l’assessore regionale competente in materia di attività culturali o un suo delegato;
  • un rappresentante dei Comuni indicato dall’ANCI tra quelli che ebbero un particolare ruolo nella guerra di resistenza e liberazione;
  • un rappresentante dell’ANPI;
  • un rappresentante dell’Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche;
  • un rappresentante dell’associazione Università della pace;
  • un docente universitario di storia nominato dalla Giunta regionale;
  • un rappresentante della scuola designato dall’Ufficio scolastico regionale per le Marche.

La costituzione del Coordinamento è demandata a modalità stabilite dalla Giunta regionale e la partecipazione è gratuita.

Progetti regionali e partenariato interregionale

La Regione può realizzare direttamente, oppure in collaborazione con enti locali, altri enti, associazioni, fondazioni e comitati, progetti per promuovere la conservazione e la diffusione dei valori dell’antifascismo e della Resistenza. Tali iniziative possono essere proposte anche dal Coordinamento.

La legge prevede inoltre che la Regione promuova intese e accordi per un partenariato interregionale finalizzato alla valorizzazione dei territori teatro delle lotte partigiane e della resistenza al nazifascismo, anche in collegamento con i Percorsi della pace e della memoria antifascista.

Programma regionale e criteri di finanziamento

La Giunta regionale approva il programma degli interventi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria annuale. Il programma determina:

  • le risorse destinate alle iniziative dell’articolo sui contributi, che non possono essere inferiori al 75% dei finanziamenti previsti dalla legge;
  • le risorse per i progetti sui Percorsi della pace e della memoria antifascista, con priorità ai progetti presentati d’intesa tra Comuni, associazioni e federazioni partigiane e altri soggetti pubblici e privati, nonché a quelli di valenza almeno interprovinciale;
  • le risorse per eventuali progetti regionali diretti;
  • criteri e modalità di finanziamento nel rispetto delle quote riservate;
  • la quota di cofinanziamento a carico dei proponenti dei progetti relativi ai Percorsi.

Il programma è adottato sentita la competente Commissione assembleare e il Coordinamento regionale.

Celebrazioni del settantesimo anniversario della Guerra di liberazione

La legge contiene una previsione specifica per le celebrazioni del settantesimo anniversario della Guerra di liberazione, affidate a iniziative regionali secondo le modalità del programma annuale e con particolare riferimento all’attivazione dei Percorsi della pace e della memoria antifascista. Si tratta di una previsione ormai storicamente esaurita, riferita a una ricorrenza già trascorsa.

Disposizioni finanziarie e decorrenza

Gli oneri sono quantificati di anno in anno, a decorrere dal 2014, tramite le rispettive leggi finanziarie e nel rispetto degli equilibri di bilancio. Le somme sono iscritte in una specifica unità previsionale di base e in un capitolo istituito dalla Giunta regionale nel bilancio del Programma operativo annuale.

Decorrenza, transitorio e abrogazioni

Le disposizioni della legge si applicano dal 1° gennaio 2014, salvo quanto previsto per l’adozione dell’atto organizzativo del Coordinamento, che deve avvenire entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. La legge richiama inoltre disposizioni abrogate e sostituisce la normativa regionale precedente indicata nelle note di abrogazione. Le previsioni collegate a adempimenti puntuali e a una ricorrenza già trascorsa hanno oggi rilievo sostanzialmente esaurito, mentre la disciplina strutturale resta riferita al quadro regionale marchigiano.

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