L.R. Marche 4/2007
Disciplina del Consiglio delle autonomie locali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce e regola il Consiglio delle autonomie locali delle Marche, organo permanente di rappresentanza e raccordo tra Regione ed enti locali. Stabilisce composizione, elezione, funzionamento, durata delle cariche, rinnovo, decadenza, funzioni consultive e di iniziativa legislativa, oltre a norme transitorie per la prima costituzione. Alcune previsioni hanno rilievo solo nella fase iniziale o fino all’adozione del regolamento interno.
Disciplina del Consiglio delle autonomie locali delle Marche
Disciplina del Consiglio delle autonomie locali delle Marche
La legge disciplina composizione, elezione, funzionamento e competenze del Consiglio delle autonomie locali delle Marche, quale organo permanente di rappresentanza istituzionale del sistema delle autonomie locali e di raccordo tra Regione ed enti locali. La normativa definisce anche il procedimento consultivo e alcune disposizioni transitorie legate alla prima costituzione e al rinnovo dell’organo.
Composizione e rappresentanza
Il Consiglio è composto da:
- Presidenti delle Province;
- Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia;
- diciassette Sindaci rappresentanti dei Comuni diversi dai capoluogo;
- tre Presidenti di Unione montana rappresentanti delle Unioni montane.
La rappresentanza può corrispondere a un’unica tipologia di ente locale; in caso di sovrapposizione tra componenti di diritto e componenti eletti, va esercitata un’opzione entro trenta giorni dalla nomina. La composizione deve garantire pluralismo politico-istituzionale, equilibrio tra popolazione, territori e generi. La sede è presso il Consiglio regionale.
Elezione dei rappresentanti dei Comuni
I Sindaci di cui alla componente elettiva sono scelti dalle Assemblee dei Sindaci di ciascuna provincia, convocate e presiedute dai Presidenti delle Province. Alle Assemblee partecipano senza voto i Sindaci dei capoluogo e i Presidenti delle Unioni montane dell’ambito provinciale.
Il numero di seggi da eleggere per provincia è determinato dal Presidente del Consiglio regionale in proporzione alla popolazione residente, secondo le ultime rilevazioni ufficiali ISTAT. Lo stesso Presidente ripartisce i seggi tra Comuni con popolazione superiore e inferiore a 5.000 abitanti per assicurare equilibrio tra popolazione e numero di Comuni delle due classi. Se i seggi sono più di uno, deve comunque essere garantita la rappresentanza di entrambe le classi demografiche.
All’elezione partecipano solo i Sindaci appartenenti alla classe demografica interessata, con voto limitato secondo il numero dei seggi da attribuire. Sono eletti i candidati con più voti; in caso di parità si procede al ballottaggio. Le Assemblee possono definire ulteriori modalità elettive per assicurare i principi di equilibrio e pluralismo, compresa la presenza di candidati di sesso diverso quando i seggi sono più di uno.
Elezione dei rappresentanti delle Unioni montane
I tre rappresentanti delle Unioni montane sono eletti dall’Assemblea dei Presidenti delle Unioni montane, convocata e presieduta dal Presidente dell’Unione montana con maggiore popolazione residente, secondo le rilevazioni ISTAT. L’elezione avviene con voto limitato a due. L’Assemblea può stabilire ulteriori modalità per garantire la rappresentanza di Unioni montane di almeno tre ambiti provinciali e il rispetto dei principi generali della legge.
Deleghe e partecipazione alle sedute
I componenti possono delegare la partecipazione alle sedute:
- i Presidenti delle Province al Vice Presidente, se presente, o a un Consigliere designato;
- i Sindaci al Vice Sindaco o al Presidente del consiglio comunale, se presente;
- i Presidenti di Unione montana a un Assessore designato.
Costituzione, insediamento e funzionamento interno
Sulla base dei risultati delle elezioni, il Presidente del Consiglio regionale costituisce il Consiglio con proprio decreto e convoca la seduta di insediamento entro trenta giorni dall’ultima elezione. Il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza dei componenti.
Nella prima seduta elegge al proprio interno un Presidente e due Vicepresidenti con distinte votazioni a scrutinio segreto. Le cariche durano trenta mesi e devono essere attribuite a rappresentanti di diverse tipologie di enti locali. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti; dalla terza votazione basta la maggioranza dei voti validi espressi e, in caso di parità, prevale il più giovane. I Vicepresidenti sono eletti a maggioranza dei voti validi espressi; devono appartenere a tipologie di enti locali diverse da quelle già rappresentate nelle elezioni precedenti e, in caso di parità, prevale il più giovane. È previsto l’avvicendamento tra tipologie di enti locali a ogni rinnovo. Il regolamento interno può prevedere durata e modalità diverse, nel rispetto dei principi della legge, e disciplina le funzioni di Presidente e Vicepresidenti.
Regolamento interno e adozione delle deliberazioni
Competenze, organizzazione, funzionamento e modalità di adozione delle decisioni sono definite dal regolamento interno, approvato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti rispettivamente dei Comuni, delle Province e delle Unioni montane. Il regolamento deve assicurare l’equo concorso delle diverse tipologie di enti locali nell’organizzazione e nel funzionamento dell’organo.
Prima dell’approvazione, la proposta di regolamento è trasmessa alla Giunta per il regolamento del Consiglio regionale, che può formulare osservazioni sui profili di raccordo procedurale con il Consiglio regionale. Salvo diversa disciplina del regolamento interno, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validi espressi, purché non vi sia il voto contrario della maggioranza dei componenti appartenenti a una tipologia di ente locale.
Rinnovo, sostituzione e decadenza
Il Consiglio è rinnovato entro novanta giorni dall’elezione per il rinnovo degli organi della maggioranza dei Comuni della regione. Le Assemblee per l’elezione dei rappresentanti dei Comuni e delle Unioni montane devono essere convocate entro sessanta giorni dalle elezioni comunali. Il Presidente del Consiglio regionale può ricostituire il Consiglio con la presenza dei quattro quinti dei componenti. Fino alla ricostituzione, i poteri del precedente Consiglio sono prorogati.
I componenti decadono quando cessano, per qualsiasi causa, dalla rispettiva carica di Presidente di Provincia, Presidente di Unione montana o Sindaco. La sostituzione avviene:
- automaticamente, con i successivi titolari della carica, per Presidenti di Provincia e Sindaci capoluogo;
- tramite nuove procedure elettive per i componenti eletti dai Comuni e dalle Unioni montane, con convocazione delle rispettive Assemblee entro sessanta giorni dalla cessazione.
I componenti restano in carica fino alla sostituzione.
Poteri istruttori, partecipazione e rapporti istituzionali
Il Consiglio può chiedere l’intervento alle sedute dei dirigenti della Regione e degli enti locali per acquisire notizie e informazioni utili. Alle riunioni sono invitati il Presidente della Giunta regionale, gli assessori e i consiglieri regionali.
Funzioni consultive, propositive e di iniziativa legislativa
Il Consiglio esercita l’iniziativa delle leggi regionali ai sensi dello Statuto. Esprime pareri al Consiglio regionale sulle proposte relative a:
- bilancio di previsione e altri atti di programmazione economico-finanziaria;
- conferimento di funzioni o modifica del riparto delle competenze tra enti locali e Regione;
- atti di programmazione e pianificazione generale e settoriale, compresi quelli relativi ai finanziamenti dell’Unione Europea.
Esprime inoltre parere alla Giunta regionale:
- nei casi di esercizio del potere sostitutivo verso gli enti locali per atti obbligatori relativi a funzioni conferite dalla Regione;
- su accordi di programma quadro e intese istituzionali di programma che incidono sull’assetto e sullo sviluppo territoriale locale;
- su regolamenti di interesse degli enti locali;
- sui criteri di riparto delle risorse agli enti locali;
- su atti di indirizzo e programmazione che incidono sulle funzioni degli enti locali.
Il Consiglio regionale e la Giunta possono richiedere pareri anche su altri atti. Il Consiglio delle autonomie locali può trasmettere osservazioni su atti di competenza della Giunta e del Consiglio regionale, redige un rapporto annuale sulla propria attività e sugli effetti delle politiche regionali di interesse degli enti locali, e può segnalare al Presidente della Giunta eventuali lesioni dell’autonomia locale da parte di leggi o provvedimenti statali, anche per eventuali iniziative davanti alla Corte costituzionale.
Procedimento per l’acquisizione dei pareri
Le proposte sulle quali il Consiglio regionale deve acquisire il parere, e quelle sulle quali il parere è richiesto ai sensi della legge, sono trasmesse dal Presidente del Consiglio regionale contestualmente all’assegnazione alle Commissioni competenti. Il parere è reso sul testo della proposta della Commissione referente nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale. Decorso inutilmente il termine, si può prescindere dal parere.
Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina anche ulteriori modalità di consultazione in Commissione.
Per le proposte concernenti il riparto delle competenze tra enti locali e Regione, gli articoli difformi dal parere del Consiglio delle autonomie locali richiedono l’approvazione a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.
Per gli atti di competenza della Giunta, il parere va espresso entro venti giorni dal ricevimento; il termine può essere ridotto dal Presidente della Giunta o prorogato, su richiesta motivata del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, fino a un massimo di trenta giorni. Scaduti i termini senza parere, la Giunta può adottare l’atto prescindendo dal parere. Copia di tali atti è trasmessa anche al Consiglio regionale.
Struttura di supporto
Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali con le necessarie risorse materiali e una dotazione organica adeguata.
Norme transitorie per la prima costituzione
In sede di prima applicazione, fino all’elezione del Consiglio provinciale di Fermo in luogo del Presidente della Provincia, il Consiglio provinciale di Ascoli Piceno nomina al proprio interno un rappresentante designato dai consiglieri eletti nelle circoscrizioni del territorio di Fermo. Il Sindaco di Fermo fa parte di diritto del Consiglio.
I seggi spettanti ai Comuni sono ripartiti, per la prima applicazione, secondo la tabella allegata. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, i soggetti competenti convocano le Assemblee per procedere all’elezione dei componenti.
Disposizioni transitorie sui pareri
Fino all’entrata in vigore delle norme regolamentari sul procedimento dei pareri, la Commissione consiliare referente esamina il parere del Consiglio delle autonomie locali e approva definitivamente il testo da sottoporre al Consiglio regionale, trasmettendone copia al Consiglio delle autonomie locali. Il relatore illustra in Aula le decisioni della Commissione e le motivazioni di eventuale mancato accoglimento.
Un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali può partecipare, senza voto, alle sedute della Commissione quando si esaminano gli atti relativi al riparto delle competenze tra enti locali e Regione. Gli articoli difformi dal parere richiedono la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale. Prima della votazione finale, il Presidente del Consiglio può acquisire il parere del Presidente del Consiglio delle autonomie locali o di un suo delegato per determinare la maggioranza necessaria.
Rapporti con la normativa previgente
La legge abroga la precedente disciplina incompatibile e prevede che la Conferenza regionale delle autonomie continui a svolgere le proprie funzioni fino all’insediamento del nuovo Consiglio. La Giunta regionale era tenuta a presentare entro sei mesi una proposta di riordino degli organi e delle procedure di concertazione con gli enti locali. Fino alla revisione della normativa previgente, il comitato esecutivo delle Conferenze provinciali delle autonomie è integrato dai Sindaci e dai Presidenti di Unione montana membri del Consiglio delle autonomie locali.
Prima ripartizione dei seggi dei Comuni
Nella prima applicazione, la ripartizione dei 17 seggi dei Comuni è stabilita come segue:
- Ascoli Piceno: 1 seggio per Comuni sopra 5.000 abitanti e 1 per Comuni sotto 5.000;
- Fermo: 1 e 1;
- Macerata: 2 e 2;
- Ancona: 3 e 2;
- Pesaro: 2 e 2.
La tabella allegata disciplina quindi la distribuzione iniziale dei seggi tra i diversi ambiti provinciali e le due classi demografiche.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 14 mag 2007L.R. Marche 5/2007
- Regolamento · 1 mar 2007R.R. Marche 2/2007
- Legge · 23 feb 2007L.R. Marche 2/2007
- Legge · 23 feb 2007L.R. Marche 3/2007
- Legge · 12 giu 2007L.R. Marche 6/2007
- Legge · 5 feb 2007L.R. Marche 1/2007
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →