L.R. Marche 6/2007
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica varie leggi regionali e introduce la disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) e della gestione dei siti della Rete Natura 2000 nelle Marche. Molte disposizioni iniziali risultano abrogate; restano rilevanti soprattutto le norme su VAS, gestione, monitoraggio, sanzioni e regole transitorie, in larga parte oggi superate o applicabili solo fino a specifici adempimenti iniziali.
Disciplina regionale su VAS e Rete Natura 2000, con modifiche a leggi ambientali regionali
Modifiche legislative e quadro generale
La legge regionale disciplina, per la Regione Marche, modifiche a precedenti leggi regionali in materia ambientale e introduce una compiuta disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) e della Rete Natura 2000. Il testo consolidato mostra tuttavia che molte disposizioni di modifica originarie sono state successivamente abrogate o assorbite da normative più recenti.
Parte di modifica di altre leggi regionali
I primi articoli del provvedimento erano dedicati a modifiche e integrazioni di leggi regionali previgenti, ma risultano oggi in gran parte abrogati. In particolare:
- gli articoli 1-12 sono abrogati;
- gli articoli 13 e 15 risultano abrogati dal 1° gennaio 2024 per effetto del combinato disposto di successive modifiche legislative;
- l’articolo 14 è abrogato;
- l’articolo 16 aveva introdotto l’art. 23-bis nella l.r. 10/1999. Di conseguenza, la parte effettivamente rilevante del testo consolidato è quella dedicata a VAS e Rete Natura 2000.
Valutazione ambientale strategica: finalità e ambito
La disciplina della VAS attua la direttiva 2001/42/CE e mira a garantire che piani e programmi potenzialmente idonei a produrre effetti significativi sull’ambiente siano valutati prima dell’approvazione, con integrazione del livello di protezione ambientale nella decisione pubblica.
Sono soggetti a VAS i piani e programmi che:
- riguardano settori quali agricoltura, foreste, pesca, energia, industria, trasporti, rifiuti, acque, telecomunicazioni, turismo, pianificazione territoriale e destinazione dei suoli, e definiscono il quadro di riferimento per opere o interventi sottoposti a VIA;
- richiedono valutazione di incidenza ai sensi del d.p.r. 357/1997;
- comportano modifiche a piani o programmi già ricompresi nella disciplina oppure definiscono il quadro di riferimento per progetti non assoggettati a VIA, quando possano avere effetti significativi sull’ambiente secondo i criteri della direttiva europea.
Autorità competenti e coordinamento procedimentale
La competenza per la VAS è attribuita:
- alla Regione, per piani e programmi regionali e degli enti da essa dipendenti o a rilevanza regionale;
- alla Provincia, per piani e programmi provinciali, intercomunali e degli altri enti pubblici, salvo diversa previsione. Per gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale si applica la normativa regionale specifica in materia di governo del territorio.
Nei casi di piani e programmi gerarchicamente ordinati, le autorità competenti devono tenere conto delle valutazioni già svolte sul piano sovraordinato, così da evitare duplicazioni del giudizio.
Linee guida, pubblicità e consultazione
La Giunta regionale deve emanare linee guida per definire le modalità operative della VAS, comprese pubblicità e consultazione del pubblico, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. Fino all’approvazione di tali linee guida, per gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale le forme di pubblicità e consultazione previste dalla l.r. 34/1992 sono considerate sufficienti anche ai fini della VAS.
Monitoraggio degli effetti ambientali
Regione, Provincia e Comune devono monitorare gli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione dei propri piani e programmi, anche mediante strumenti già esistenti. Il monitoraggio serve a individuare tempestivamente eventuali effetti negativi e ad adottare misure correttive.
Rete Natura 2000: oggetto e coordinamento con la normativa statale
Il capo dedicato alla Rete Natura 2000 disciplina l’individuazione e la gestione dei siti SIC, ZSC e ZPS nel territorio regionale. Per quanto non espressamente previsto dalla legge regionale, si applica la normativa statale vigente, in particolare il d.p.r. 357/1997.
Funzioni della Regione sui siti Natura 2000
La Giunta regionale:
- individua i siti della Rete Natura 2000 sulla base di specifiche e documentate indicazioni scientifiche, d’intesa con le Province e sentiti gli altri enti locali e gli enti gestori;
- aggiorna e trasmette periodicamente al Ministero competente i dati relativi ai siti;
- adotta linee guida per l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative conferite agli enti gestori.
Gestione dei siti e riparto delle competenze
La gestione dei siti Natura 2000 è affidata, secondo la collocazione territoriale, a:
- enti di gestione delle aree naturali protette, per le parti ricadenti entro tali aree;
- Comunità montane, per i siti ricadenti nel loro perimetro amministrativo;
- Provincia, per le porzioni esterne alle aree protette e alle Comunità montane. Per i siti che ricadono in parte in ambienti marini, la gestione spetta all’ente che gestisce la porzione terrestre; negli altri casi la competenza è della Provincia.
Quando un sito ricade nella competenza di più enti, la gestione avviene d’intesa tra gli enti interessati, limitatamente a specifiche funzioni gestionali e in proporzione alla superficie gestita da ciascuno.
Contenuto della gestione, misure di conservazione e approvazione
La gestione comprende in particolare:
- l’adozione di misure di conservazione e piani di gestione conformi alle esigenze di conservazione degli habitat e delle specie;
- la valutazione di incidenza di piani e interventi, o il parere nell’ambito di procedure già assoggettate a VIA o VAS;
- monitoraggi periodici;
- la trasmissione annuale alla Regione dei dati sui monitoraggi e sulle valutazioni di incidenza.
Per i piani e programmi di competenza regionale, il parere sulla valutazione di incidenza è espresso dalla Regione, sentiti gli enti gestori interessati.
Gli schemi delle misure di conservazione e dei piani di gestione sono depositati per 30 giorni presso l’ente gestore e gli enti locali interessati, con pubblicazione di avviso sul BUR e sui siti istituzionali. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni scritte entro i 30 giorni successivi alla scadenza del deposito. Entro i 60 giorni successivi l’ente gestore approva in via definitiva gli atti motivando sulle osservazioni; entro i 30 giorni successivi li trasmette alla Regione, che li approva nei 30 giorni successivi al ricevimento. Gli atti entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR.
Le misure di conservazione e i piani di gestione prevalgono, per i territori non inclusi nelle aree protette, sulle diverse disposizioni dei piani territoriali urbanistici vigenti.
Inadempienza degli enti gestori
In caso di accertata e persistente inattività nell’esercizio delle funzioni gestionali, la Regione diffida l’ente ad adempiere entro un termine non inferiore a 30 giorni; decorso inutilmente il termine, nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell’ente inadempiente.
Monitoraggio e informazione sui siti Natura 2000
La Giunta regionale effettua il monitoraggio previsto dal d.p.r. 357/1997 sulla base delle linee guida statali, acquisendo i dati dagli enti gestori o svolgendo proprie indagini territoriali. Può avvalersi del Corpo forestale dello Stato se convenzionato. Gli enti gestori devono eseguire controlli periodici per mantenere o ripristinare uno stato di conservazione soddisfacente di habitat e specie e garantire un’adeguata divulgazione delle informazioni sui siti e sugli obblighi vigenti.
Presso la struttura regionale competente è istituito l’Osservatorio regionale per la biodiversità, con funzioni di verifica ed elaborazione dei dati, nonché compiti consultivi e propositivi sugli aspetti tecnico-scientifici relativi ai siti e alle aree funzionalmente connesse. La Giunta ne disciplina il funzionamento.
Regime sanzionatorio e ripristino
Gli interventi o le opere realizzati in difformità dal piano di gestione o dalle misure di conservazione, oppure in assenza o difformità dalla valutazione di incidenza, o comunque in contrasto con gli obiettivi di tutela e conservazione dei siti, quando comportino alterazione dell’ambiente, determinano:
- l’obbligo di ripristino, a cura e spese del responsabile, della situazione ambientale antecedente;
- se il ripristino non è possibile o non è ritenuto opportuno, il pagamento di un’indennità pari alla maggiore somma tra danno arrecato e profitto conseguito;
- la possibilità per l’ente gestore di disporre l’immediata sospensione dei lavori fino al provvedimento sulle modalità di ripristino.
Se il responsabile non provvede, l’ente gestore esegue direttamente gli interventi con spese a carico del responsabile. Sono inoltre previste sanzioni amministrative pecuniarie:
- da 500 a 10.000 euro per opere o interventi in assenza o difformità dalla valutazione di incidenza;
- da 100 a 1.000 euro per violazione dei divieti contenuti nelle misure di conservazione o nei piani di gestione. Le funzioni sanzionatorie sono esercitate dagli enti gestori e i relativi proventi sono destinati al miglioramento ambientale, alla salvaguardia e alla conservazione dei siti.
Disposizioni finanziarie
Per l’anno 2007 sono autorizzate spese specifiche per l’attuazione delle attività del capo III:
- 70.000 euro per le funzioni di gestione dei siti;
- 30.000 euro per il monitoraggio e le attività informative. La copertura è assicurata mediante quota parte delle somme iscritte nel bilancio 2007; per gli anni successivi la spesa è demandata alle relative leggi finanziarie.
Norme transitorie e prima applicazione
I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge sono conclusi dall’autorità procedente. Le disposizioni dell’articolo 16 non si applicano ai procedimenti già pendenti. Entro un anno dall’entrata in vigore la Regione, d’intesa con le Province, deve procedere alla revisione dei siti e all’eventuale aggiornamento della delimitazione; se l’intesa non si raggiunge entro 60 giorni dalla proposta, provvede la Giunta regionale.
I piani di gestione finanziati con risorse del DOCUP 2000/2006 sono approvati secondo le modalità del nuovo art. 24. Fuori da tale ipotesi, le disposizioni in materia di gestione e monitoraggio dei siti si applicano dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR delle linee guida previste per la gestione coordinata. In prima applicazione, le misure di conservazione e salvaguardia sono approvate dalla Giunta regionale entro 45 giorni dall’entrata in vigore, in deroga al procedimento ordinario e sentita la Commissione consiliare competente. Decorso tale termine, cessa l’efficacia della deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio 2007, n. 60.
Valutazione complessiva di attualità
Il testo conserva oggi interesse soprattutto come base storica della disciplina regionale marchigiana su VAS e Rete Natura 2000, ma diverse disposizioni iniziali risultano abrogate e alcune norme transitorie sono ormai esaurite. Pertanto l’atto è solo in parte ancora utile come riferimento applicativo, mentre per vari profili ha carattere superato o sostituito da interventi successivi.
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