Sentenza n. 15471/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - della Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione Edilizia Privata - U.O. Condono Edilizio n. rep. QI/891/2025 e n. prot. QI/53160/2025 del 12.03.2025 avente ad oggetto: “Reiezione istanza di Condono prot. 0/576998 sot.0 del 10.12.2004 - Abuso in Via Radicofani, 75 - 00138 - Municipio III”, notificata in data 01.09.2025; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché sconosciuto, ivi incluso, per quanto necessario, il c.d. “preavviso di rigetto” ex art. 10 bis della L. n. 241/1990 assunto dalla medesima Amministrazione con prot. 2016/18500 del 03.02.2016.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del condono edilizio richiesto nel 2004 per l’ampliamento di un immobile commerciale in via Radicofani 75, motivato con il superamento dei limiti volumetrici di 200 mc o del 20% della volumetria originaria
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La proprietaria attuale ha impugnato il diniego di condono relativo all’ampliamento dell’immobile, richiesto dal precedente proprietario ai sensi del d.l. n. 269/2003 e della l.r. Lazio n. 12/2004. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 6 l. n. 241/1990 e l’ingiustizia manifesta: la conformità urbanistica invocata nelle osservazioni al preavviso di rigetto riguardava la pianificazione comunale, conoscibile d’ufficio dall’amministrazione, che avrebbe anche potuto chiedere chiarimenti o integrazioni documentali. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 2, comma 1, lett. d), l.r. Lazio n. 12/2004 e dell’art. 32, comma 25, d.l. n. 269/2003, nonché vizi istruttori: l’opera sarebbe stata conforme alla disciplina urbanistica perché ricadente in zona “O”, disciplinata da un piano particolareggiato di recupero adottato nel 1998, con indice di trasformazione fondiaria pari a 0,8 mc/mq; avrebbe quindi dovuto applicarsi il limite statale più favorevole previsto per le opere conformi, anziché quello regionale più restrittivo stabilito per le opere non conformi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto decisiva la conformità urbanistica dell’ampliamento, poiché da essa dipende l’applicazione del limite volumetrico più favorevole previsto dall’art. 2, comma 1, lett. d), l.r. Lazio n. 12/2004, in combinato disposto con l’art. 32, comma 25, d.l. n. 269/2003. L’area ricadeva nel piano particolareggiato di recupero del nucleo “O” n. 8, adottato nel 1998; benché non ancora approvato al 31 marzo 2003, il piano era stato adottato entro tale data e i relativi parametri risultavano rispettati. Ha inoltre rilevato che l’amministrazione non poteva fondare il diniego sulla mancata prova della disciplina urbanistica, trattandosi di pianificazione da essa stessa adottata e che doveva conoscere, o avrebbe dovuto conoscere. La decisione impone la riedizione del potere nel rispetto dell’effetto conformativo della sentenza. Roma Capitale è stata condannata a rifondere le spese, liquidate in € 1.500,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. a) e d), l.r. Lazio n. 12/2004
Nella specie è acclarato che l’area interessata dall’intervento edilizio oggetto del denegato condono edilizio è ricompresa nell’ambito territoriale del Piano Particolareggiato del nucleo "O" "recupero urbanistico" n. 8 "Fidene Villa Spada", i cui parametri risultano essere stati rispettati. Detto piano, benché non ancora approvato entro il 31 marzo 2003, era stato, tuttavia, certamente adottato, essendo infatti stato adottato nel 1998, il che consente di ricondurre il caso in esame nella portata applicativa della citata lett. d) dell’art. 2 della l.r. n. 12/2004, quindi dell’art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003, come convertito in legge.
La previsione regionale che ammette il condono per opere conformi alla pianificazione urbanistica si applica anche quando il piano pertinente, pur non ancora approvato al 31 marzo 2003, fosse stato adottato entro quella data; in tal caso rilevano i limiti volumetrici statali richiamati dalla lettera d), più favorevoli di quelli previsti per le opere non conformi.
art. 32, comma 25, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Ai fini della determinazione della legittimità o meno del provvedimento impugnato risulta perciò dirimente la conformità o meno dell’opera realizzata alle prescrizioni urbanistiche, posto che, in caso di conformità, la previsione è di gran lunga più favorevole per chi chiede la sanatoria dell’abuso, essendo consentito un ampliamento molto più consistente, e considerato altresì che il diniego ivi opposto è stato disposto facendo automaticamente riferimento ai limiti più stringenti stabiliti in caso di non conformità.
Il limite statale richiamato dalla disciplina regionale, pari al 30% della volumetria originaria o, in alternativa, a 750 mc, opera per le opere conformi alla pianificazione urbanistica; l’amministrazione deve quindi accertare la conformità prima di applicare i più restrittivi limiti previsti per le opere non conformi.
art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990
In realtà, se è vero che di regola l’onere della prova grava sul soggetto che invoca un determinato fatto a sostegno della propria tesi, è altresì vero che qui si tratta della pianificazione urbanistica proveniente dalla stessa Amministrazione che ha adottato il provvedimento impugnato e che perciò era o avrebbe dovuto essere perfettamente a conoscenza della disciplina urbanistica dell’area e della conformità alla stessa dell’ampliamento realizzato.
Quando la conformità allegata dipende dalla pianificazione urbanistica adottata dalla stessa amministrazione procedente, questa non può limitarsi a imputare al privato la mancata produzione della prova: deve considerare la disciplina che conosce o avrebbe dovuto conoscere e svolgere gli accertamenti pertinenti.
Massime di principio
- Nel procedimento di condono edilizio, l’individuazione del limite massimo di ampliamento applicabile dipende dall’accertamento della conformità dell’opera alla pianificazione urbanistica rilevante: se l’opera è conforme, si applica il limite più favorevole previsto per tale fattispecie e non quello più restrittivo stabilito per le opere non conformi.
- Ai fini dell’applicazione della disciplina regionale del condono che richiama i limiti statali per le opere conformi alla pianificazione urbanistica, è sufficiente che il piano pertinente sia stato adottato entro la data indicata dalla legge, anche se non era ancora stato approvato a quella data.
- Quando il fatto da accertare riguarda la pianificazione urbanistica adottata dalla stessa amministrazione, questa deve tenerne conto d’ufficio e non può respingere l’istanza sulla sola base della mancata documentazione da parte del privato della disciplina urbanistica e della conformità dell’intervento.
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