Cassazione Civile, Sentenza n. 1658/2022 del 19/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnarono avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativi ai periodi 2003-2006, basati su indagini bancarie che attribuivano alla società movimenti sui conti correnti personali dei soci (società a ristretta base familiare). Hanno contestato: 1) presunto ampliamento del thema decidendum in appello da parte dell'Amministrazione (uso di operazioni non indicate negli avvisi); 2) errata applicazione dell'art. 37(3) DPR 600/73 e della regola sulle presunzioni (richiesta di gravità, precisione e concordanza); 3) carenza o apparente motivazione della sentenza di appello; 4) omessa pronuncia su fatto decisivo (insufficiente prova a supporto degli avvisi). L'Agenzia, con ricorso incidentale, ha invece censurato la decisione di merito che aveva forfetariamente ridotto del 30% i maggiori ricavi accertati, sostenendo che non è possibile riconoscere automaticamente costi occulti senza prova della loro effettività.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale dei contribuenti (confermando la legittimità dell'utilizzo delle indagini bancarie e della presunzione iuris tantum nei confronti di soci di società a ristretta base familiare, con onere della prova a carico del contribuente) e ha invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia. È stata cassata la parte della sentenza di appello che aveva applicato una riduzione forfettaria del 30% dei maggiori ricavi per riconoscimento automatico di costi non provati; la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione per nuovo esame anche sulle spese. È indicato che i ricorrenti principali debbono versare l'eventuale ulteriore contributo unificato previsto.
Norme richiamate
art. 32, D.P.R. n. 600/1973
Consente all'Amministrazione di utilizzare le risultanze bancarie; nelle società a ristretta base familiare le operazioni sui conti dei soci possono essere riferite alla società tramite una presunzione iuris tantum, che il contribuente può superare con prova specifica.
art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600/1973
Richiamato nella controversia: la Corte conferma l'orientamento di legittimità secondo cui la presunzione legale fondata su indagini bancarie può operare anche senza richiedere i caratteri della gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c., posto il peculiare regime delle indagini bancarie e la previsione normativa a favore dell'Ufficio.
art. 2729 c.c.
Norma sulle presunzioni semplici che richiede gravità, precisione e concordanza; la Corte ha ritenuto che tale criterio non si applica rigidamente alla presunzione normativa richiamata dall'art. 32 DPR 600/73 nelle indagini bancarie su soci di società a ristretta base familiare.
art. 51 e art. 54, D.P.R. n. 633/1972
Richiamati in relazione all'IVA: per l'accertamento fondato su indagini bancarie opera analogo regime presuntivo favorevole all'Amministrazione, con onere del contribuente di provare l'estraneità delle operazioni.
art. 109 (e art. 75 nel previgente testo), T.U.I.R. n. 917/1986
Richiamati dall'Amministrazione nel ricorso incidentale in tema di deducibilità dei costi: la Corte ha ritenuto illegittimo il riconoscimento automatico di costi occulti senza prova della loro effettività nei casi di accertamento basato su indagini bancarie.
art. 360 c.p.c. (n. 3, n. 4, n. 5) e art. 112 c.p.c.
Richiamate per i motivi di cassazione: il Collegio ha esaminato la legittimità procedurale delle censure (es. mutamento del thema decidendum, vizio di motivazione, omesso esame di fatto decisivo) e ha applicato la giurisprudenza relativa ai limiti del sindacato di legittimità e ai requisiti dell'art. 360 n.5 (omesso esame di fatto) nella formulazione vigente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dispone e dà atto dell'eventuale ulteriore versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, nel rispetto della normativa sul contributo.
Massime di principio
- In società di persone a ristretta base familiare, le movimentazioni bancarie sui conti correnti dei soci possono essere ricollegate alla società tramite presunzione iuris tantum ex art. 32 DPR 600/73; l'onere di provare l'estraneità delle operazioni grava sul contribuente.
- Le indagini bancarie producono una presunzione legale che, se non superata con prova specifica, legittima l'accertamento dell'Ufficio; non è sufficiente una giustificazione generica sull'attività svolta.
- Non è legittimo che il giudice riconosca automaticamente, in sede di accertamento basato su indagini bancarie, percentuali forfettarie di costi (es. abbattimento del 30%) in assenza di prova dell'effettività dei costi: i costi deducibili devono essere provati.
- In appello l'Amministrazione può introdurre nuovi argomenti a sostegno della pretesa originaria purché non si configuri una domanda nuova nei suoi elementi costitutivi (soggetti, petitum, causa petendi); l'uso di ulteriori indagini per corroborare l'accertamento è consentito.
- Il sindacato della Corte di Cassazione sui fatti è limitato: non può rimettere in discussione valutazioni congruenti del merito salvo vizi di motivazione rilevanti o omissioni specifiche indicate ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
- Per far valere l'omesso esame di un fatto decisivo ai fini della cassazione (art. 360 n.5), il ricorrente deve indicare puntualmente il fatto storico omesso, la prova testuale o extratestuale da cui risulta, come e quando fu discussa e la sua decisività.
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