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Sentenza

Sentenza del 28/06/2016 n. 13342 - Corte di Cassazione

DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - Acquisto prima casa - Revoca dell'agevolazione - Liquidazione della maggiore imposta - Termine - Disciplina dell'art. 11 della l. n. 289 del 2002 - Sospensione e proroga - Applicazione - Scadenza del termine per il trasferimento della residenza in epoca successiva a quello per la presentazione dell'istanza di condono - Irrilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti hanno impugnato l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva revocato l'agevolazione prima casa, poiché non avevano trasferito la residenza nel Comune dell'immobile entro il termine perentorio di diciotto mesi. In Cassazione hanno sostenuto, principalmente, che l'Amministrazione fosse decaduta dal potere di recuperare la maggiore imposta, contestando l'applicazione della proroga biennale prevista dall'art. 11 della legge n. 289 del 2002. Hanno inoltre dedotto una causa di forza maggiore, dovuta al prolungamento dei lavori di ristrutturazione, e sostenuto che il termine di diciotto mesi fosse meramente ordinatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha stabilito che la proroga biennale dei termini per la rettifica, la liquidazione della maggiore imposta e l'irrogazione delle sanzioni si applica anche alla perdita delle agevolazioni prima casa, pur se il termine per presentare la domanda di definizione agevolata era scaduto prima della maturazione dell'obbligo di trasferire la residenza. È sufficiente che l'atto fosse stato registrato entro il 30 settembre 2003; non rileva che la perdita del beneficio non fosse ancora maturata alla scadenza del termine per il condono. La Corte ha inoltre confermato che il termine di diciotto mesi per trasferire la residenza è perentorio. La censura sulla causa di forza maggiore è stata dichiarata inammissibile perché la CTR non aveva omesso la motivazione, ma aveva omesso di pronunciarsi, sicché avrebbe dovuto essere denunciata come violazione dell'art. 112 c.p.c. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 1, Parte Prima, Nota II-bis, Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Il riconoscimento dell'agevolazione prima casa è subordinato, tra l'altro, al trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l'immobile entro diciotto mesi.

    Il trasferimento tempestivo della residenza costituisce un elemento costitutivo del diritto all'agevolazione; il termine è perentorio e il suo mancato rispetto comporta la decadenza dal beneficio.

  • Art. 76, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Disciplina il termine per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro.

    Il termine ordinario di decadenza dell'Amministrazione può essere inciso da specifiche disposizioni di sospensione o proroga previste dalla legge.

  • Art. 11, commi 1 e 1-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289

    La proroga di due anni dei termini di rettifica e liquidazione si applica anche alle violazioni relative alle agevolazioni in materia di imposta di registro.

    La proroga biennale opera anche quando la decadenza riguarda agevolazioni fiscali, comprese quelle per l'acquisto della prima casa. Ai fini dell'astratta definibilità del rapporto è sufficiente che la registrazione sia intervenuta entro il 30 settembre 2003; non è necessario che la perdita del beneficio si sia già verificata alla data di scadenza del condono.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

    Quando il giudice omette completamente di esaminare una domanda o un'eccezione, la censura corretta è la violazione dell'obbligo di pronuncia, non l'omessa motivazione su un fatto controverso.

Massime di principio

  • Il mancato trasferimento della residenza entro il termine previsto per l'agevolazione prima casa comporta, in linea generale, la decadenza dal beneficio, salvo specifiche circostanze riconosciute dalla legge o dalla giurisprudenza.
  • I termini per l'accertamento e il recupero della maggiore imposta possono essere prorogati da disposizioni speciali collegate a condoni o definizioni agevolate, anche se la violazione che determina la decadenza si perfeziona dopo la scadenza della domanda di condono.
  • Per stabilire se una proroga è applicabile conta l'astratta riconducibilità del rapporto d'imposta alla disciplina agevolata, non necessariamente il fatto che la perdita del beneficio fosse già maturata alla data rilevante.
  • Una causa di forza maggiore deve essere tempestivamente dedotta e adeguatamente provata; il semplice prolungamento dei lavori di ristrutturazione non è automaticamente idoneo a escludere la decadenza.
  • Nel ricorso per cassazione è essenziale qualificare correttamente il vizio: l'omessa pronuncia su una domanda o eccezione va denunciata come violazione dell'art. 112 c.p.c., mentre l'omessa motivazione riguarda un diverso vizio.

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