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Sentenza

Sentenza del 28/06/2016 n. 841 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Pagamento rateale su rivalutazione partecipazioni - omissione pagamenti successivi - ammissibile il recupero effettuato dall'Ufficio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva optato per la rivalutazione fiscale di una partecipazione societaria ai sensi della normativa sulle rivalutazioni, predisponendo una perizia giurata e versando la prima rata dell'imposta sostitutiva. Successivamente aveva omesso il pagamento della seconda e della terza rata, sostenendo che tale omissione integrasse una revoca tacita dell'opzione, anche perché la partecipazione aveva perso convenienza e la società partecipata era stata dichiarata fallita. L'Agenzia delle Entrate ha contestato questa impostazione, sostenendo che il pagamento della prima rata aveva perfezionato la rivalutazione e reso irrevocabile la scelta, con conseguente obbligo di versare le rate residue, oltre a sanzioni e interessi.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato integralmente la sentenza di primo grado, confermando la legittimità della cartella di pagamento e del ruolo emessi per il recupero delle rate non versate, nonché delle relative sanzioni e interessi. Il Collegio ha ritenuto che la rivalutazione, una volta perfezionata mediante perizia giurata e pagamento della prima rata, costituisca una scelta vincolante e non revocabile unilateralmente per una successiva valutazione di convenienza. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la complessità e l'incertezza interpretativa della materia.

Norme richiamate

  • Articoli 5 e 7 della legge n. 448/2001

    Costituiscono la base normativa della facoltà di rideterminare il valore fiscale di terreni e partecipazioni mediante perizia giurata e pagamento di un'imposta sostitutiva.

  • Articolo 2 del decreto-legge n. 282/2002, convertito dalla legge n. 27/2003

    Ha previsto la riapertura e la proroga dei termini per usufruire della rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni.

  • Articolo 36-bis del d.P.R. n. 600/1973

    Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni e l'iscrizione a ruolo delle somme dovute e non versate, comprese quelle derivanti dall'omesso pagamento di rate dichiarate.

  • Articoli 1324 e 1334 del Codice civile

    Sono richiamati per qualificare l'opzione del contribuente come atto unilaterale dichiarativo che produce effetti quando giunge a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria e non può essere revocato unilateralmente dopo il suo perfezionamento.

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 3410 del 20 febbraio 2015

    La scelta costituisce "atto unilaterale dichiarativo di volontà" e "non può essere revocato per scelta unilaterale del contribuente".

    La Cassazione ha affermato che la rivalutazione si perfeziona con la perizia giurata e il pagamento dell'imposta sostitutiva, anche mediante il versamento della prima rata in caso di rateazione, rendendo irrevocabile l'opzione.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 4 agosto 2004

    L'opzione e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate "con il versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata".

    Il pagamento della prima rata perfeziona la rivalutazione e fa sorgere l'obbligo di completare il pagamento rateale, senza possibilità di revoca per il solo mancato interesse successivo.

Massime di principio

  • Quando un'agevolazione fiscale opzionale si perfeziona mediante il compimento di specifici adempimenti, come una perizia giurata e il pagamento della prima rata, la scelta può diventare irrevocabile.
  • L'omesso pagamento delle rate successive non equivale automaticamente alla rinuncia o alla revoca dell'opzione: l'Amministrazione può recuperare le somme residue, con sanzioni e interessi se previsti.
  • La successiva perdita di convenienza economica dell'operazione, il fallimento della società partecipata o l'assenza di un danno immediato per l'Erario non eliminano di regola l'obbligo tributario già perfezionato.
  • Per evitare il recupero coattivo, il contribuente deve verificare prima di esercitare l'opzione se la normativa consente espressamente la revoca o quali siano gli effetti dell'omesso pagamento delle rate successive.
  • La decisione riguarda il regime della rivalutazione delle partecipazioni e non implica necessariamente che ogni agevolazione fiscale rateizzata sia sempre irrevocabile: occorre esaminare la disciplina specifica applicabile.

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