Sentenza del 28/06/2016 n. 203 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso dell’imposta di registro versata in eccedenza. L’Ufficio sosteneva che il contribuente non avesse reso, nella sentenza dichiarativa dell’usucapione o in un atto integrativo, le dichiarazioni richieste per beneficiare dell’aliquota agevolata prevista per la prima casa. In particolare, contestava l’assenza delle dichiarazioni relative alla residenza nel Comune, alla mancata titolarità di altri immobili nello stesso Comune e alla mancata fruizione di precedenti agevolazioni prima casa. Il contribuente chiedeva il rigetto dell’appello, sostenendo che l’agevolazione si applica anche agli immobili acquisiti per usucapione e che le condizioni sostanziali richieste dalla legge risultavano comunque esistenti e provate.
La decisione
La Commissione Tributaria ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza di primo grado, riconoscendo il diritto del contribuente al rimborso dell’imposta di registro pagata in eccedenza. Il Collegio ha ritenuto che la disciplina non imponesse necessariamente una dichiarazione formale delle condizioni nell’atto, ma richiedesse che tali condizioni ricorressero concretamente al momento della formazione dell’atto traslativo, costituito nel caso specifico dalla sentenza dichiarativa dell’usucapione. Poiché il contribuente aveva provato la sussistenza dei requisiti nell’istanza di rimborso e nel giudizio, la pretesa erariale è stata ritenuta infondata. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere al contribuente le spese di giudizio, liquidate in euro 300,00 complessivi.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, Tariffa, parte prima, art. 1, nota II-bis
Per beneficiare dell’aliquota agevolata prima casa devono ricorrere determinate condizioni sostanziali, tra cui la residenza o l’impegno a trasferirla, l’assenza di altri diritti reali su abitazioni nel medesimo Comune e l’assenza di precedenti acquisti agevolati incompatibili.
D.P.R. n. 131/1986, Tariffa, art. 8, nota II-bis
estende l’agevolazione anche ai provvedimenti che accertano l’acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento
L’agevolazione prima casa può applicarsi anche agli immobili acquistati per usucapione, nonostante l’acquisto derivi da una sentenza dichiarativa e non da un ordinario contratto di compravendita.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 15
La parte soccombente deve rifondere le spese di giudizio alla parte vittoriosa, salvo diverse ragioni per compensarle.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 34
Disciplina la trattazione in pubblica udienza delle controversie tributarie, quando richiesta secondo le modalità previste.
Massime di principio
- Le agevolazioni prima casa possono applicarsi anche agli acquisti immobiliari derivanti da usucapione, se la normativa equipara espressamente tali provvedimenti agli atti traslativi ordinari.
- Quando la legge richiede che determinate condizioni ricorrano al momento dell’acquisto, può essere sufficiente provare l’esistenza concreta dei requisiti, anche se non sono stati formalmente dichiarati nell’atto originario, salvo che una specifica disposizione imponga espressamente una dichiarazione a pena di decadenza.
- Nel caso di acquisto per usucapione, la verifica dei requisiti agevolativi deve essere riferita al momento della formazione della sentenza dichiarativa dell’acquisto e può essere documentata anche mediante l’istanza di rimborso o nel successivo giudizio tributario.
- Il contribuente che chiede il rimborso dell’imposta deve fornire prova puntuale della sussistenza dei requisiti previsti per l’agevolazione; la semplice mancanza di dichiarazioni formali non è necessariamente decisiva se i requisiti sostanziali risultano dimostrati.
- In caso di rigetto dell’appello dell’Amministrazione finanziaria, l’Ufficio può essere condannato alla rifusione delle spese processuali in favore del contribuente.
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