Circolare numero 192 del 16-12-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che anche i dipendenti di aziende bancarie e assicurative possono fruire della sospensione contributiva prevista per gli eventi alluvionali di gennaio 2003, limitatamente ai lavoratori residenti nei Comuni interessati che ne abbiano fatto richiesta. Vengono indicate le modalità operative per il conguaglio, la codifica dei contributi sospesi, il versamento rateale tramite modello F24 e la codifica aziendale da utilizzare. Sono inoltre richiamate le istruzioni contabili già emanate e specificati i conti da utilizzare per la rilevazione dei crediti.
Chiarimenti sulla sospensione e rateazione dei contributi per i dipendenti di banche e assicurazioni colpiti dalle alluvioni di gennaio 2003 in Molise, Abruzzo e provincia di Foggia
Eventi alluvionali di gennaio 2003: sospensione contributiva per banche e assicurazioni
La circolare fornisce chiarimenti operativi sulla possibilità di applicare la sospensione contributiva ai dipendenti di aziende dei settori bancario e assicurativo coinvolti dagli eventi alluvionali verificatisi nel gennaio 2003 in Molise, Abruzzo e provincia di Foggia. Vengono definite le modalità di conguaglio, di versamento rateale e di rilevazione contabile, con specifica indicazione dei codici da utilizzare.
Ambito di applicazione
La misura riguarda gli istituti bancari e assicurativi che svolgono le attività di cui all’art. 2195, comma 1, n. 4, c.c. La sospensione è riconosciuta per la quota di contribuzione a carico dei dipendenti residenti nei Comuni richiamati nelle circolari n. 123 dell’8 luglio 2003 e n. 143 dell’11 agosto 2003, purché gli interessati abbiano chiesto di avvalersi della sospensione e della rateazione.
Gli eventi all’origine del beneficio sono le alluvioni verificatesi nel gennaio 2003 nelle località indicate, già oggetto delle ordinanze n. 3268 del 12 marzo 2003, n. 3280 e n. 3281 del 18 aprile 2003.
Chiarimento ministeriale e superamento della riserva
La circolare scioglie la riserva contenuta nella circolare n. 170 del 30 ottobre 2003. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha espresso parere favorevole all’estensione della sospensione contributiva ai dipendenti delle aziende bancarie e assicurative, consentendo così l’applicazione del regime anche a tale categoria di datori di lavoro.
Adempimenti richiesti alle aziende
I titolari o legali rappresentanti devono:
- presentare domanda di rimborso alla sede competente, corredata da una dichiarazione di responsabilità che attesti l’avvenuto pagamento dei modelli DM10/2 per i mesi interessati;
- compilare il DM10 del mese in cui viene effettuato il conguaglio, indicando nel quadro D i contributi da sospendere per il mese corrente e la somma dei contributi già versati nel periodo di sospensione, così da determinare l’importo complessivo per il quale applicare la rateazione prevista;
- pagare con le consuete modalità il DM10 con saldo attivo per l’Istituto;
- in caso di saldo passivo, utilizzare la compensazione tramite modello F24 oppure attendere il rimborso da parte della sede competente.
Codici da utilizzare per la sospensione
Per evidenziare i contributi sospesi a carico del lavoratore devono essere utilizzati i seguenti codici:
- N947: contributi sospesi a carico lavoratore per il Molise;
- N948: contributi sospesi a carico lavoratore per Foggia;
- N949: contributi sospesi a carico lavoratore per l’Abruzzo.
Codifica aziendale
Le aziende per le quali il beneficio è riconosciuto devono essere codificate con il C.A. "2U", espressamente riferito all’azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’alluvione verificatasi nel mese di gennaio nelle regioni Molise, Abruzzo e nella provincia di Foggia.
Termini e versamento delle rate
Considerata l’esiguità del tempo a disposizione, l’Istituto consente di effettuare gli adempimenti necessari per la rilevazione del credito con i modelli DM10 di dicembre 2003, gennaio 2004 o febbraio 2004. I versamenti rateali possono essere posticipati al 16 marzo 2004, a condizione che in tale data siano versate contestualmente la rata di gennaio, quella di febbraio e quella di marzo 2004.
Modalità di pagamento con modello F24
Il pagamento delle rate deve essere effettuato tramite delega unificata F24, sezione INPS, utilizzando un modello F24 per ciascuna rata. La circolare richiama la necessità di compilare i campi relativi a sede, codice contributo, matricola INPS/codice INPS/filiale azienda, periodo e importi a debito/credito, selezionando il codice appropriato tra quelli indicati nell’esempio riportato.
Istruzioni contabili
Per la contabilizzazione della sospensione si rinvia alle istruzioni contenute nel punto 5 della circolare n. 123 dell’8 luglio 2003. La circolare precisa inoltre che i conti GPA 00/104, GPA 00/105 e GPA 00/106 devono rilevare anche i crediti per contributi sospesi esposti nel mod. DM 10/2 con i codici N947, N948 e N949.
Punti principali
Estensione della sospensione contributiva ai settori bancario e assicurativo
Il Ministero del Lavoro si esprime favorevolmente sulla possibilità, già riservata nella circolare n. 170 del 30 ottobre 2003, di applicare la sospensione contributiva ai dipendenti di aziende operanti nei settori bancario e assicurativo. La misura riguarda la quota di contribuzione a carico dei lavoratori residenti nei Comuni indicati nelle circolari n. 123 dell’8 luglio 2003 e n. 143 dell’11 agosto 2003, purché abbiano richiesto di avvalersi della sospensione e della rateazione.
Eventi che danno origine al beneficio
La sospensione si riferisce alle alluvioni verificatesi nel gennaio 2003 nelle regioni Molise e Abruzzo e in provincia di Foggia, già richiamate nelle ordinanze n. 3268 del 12 marzo 2003, n. 3280 e n. 3281 del 18 aprile 2003.
Adempimenti delle aziende per il conguaglio
I titolari o legali rappresentanti devono presentare domanda di rimborso alla sede competente, accompagnata da una dichiarazione di responsabilità che attesti l’avvenuto pagamento dei modelli DM10/2 per i mesi interessati. Devono inoltre compilare il DM10 del mese in cui viene effettuato il conguaglio, indicando nel quadro D i contributi da sospendere per il mese corrente e quelli già versati nel periodo di sospensione, così da determinare l’importo complessivo da rateizzare.
Codici da utilizzare per i contributi sospesi
L’importo oggetto di sospensione/rateazione deve essere evidenziato con il codice corrispondente alla calamità e al luogo di residenza del lavoratore: N947 per i contributi sospesi a carico lavoratore per il Molise, N948 per Foggia, N949 per l’Abruzzo.
Gestione dei saldi DM10 e dei rimborsi
Il modello DM10 con saldo attivo per l’Istituto deve essere pagato con le consuete modalità. Se il saldo è passivo, l’importo può essere portato in compensazione tramite modello F24 a copertura di somme dovute nell’ambito di operazioni effettuate con lo stesso modello, oppure si può attendere il rimborso dalla sede competente.
Codifica delle aziende beneficiarie
Le aziende ammesse al beneficio devono essere codificate con il C.A. ‘2U’, che identifica l’azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’alluvione verificatasi nel mese di gennaio nelle regioni Molise, Abruzzo e nella provincia di Foggia.
Termini per gli adempimenti e versamento delle rate
Per l’esiguità del tempo disponibile, l’Istituto consente di effettuare gli adempimenti necessari per la rilevazione del credito con i modelli DM10 di dicembre 2003, gennaio 2004 o febbraio 2004. I versamenti delle rate possono essere posticipati al 16 marzo 2004, a condizione che in tale data siano versate contestualmente le rate di gennaio, febbraio e marzo 2004.
Modalità di pagamento rateale con F24
Il versamento delle rate deve avvenire tramite delega unificata F24, sezione INPS, utilizzando un modello F24 per ciascuna rata. Deve essere scelto il codice contributo appropriato e compilati i campi relativi a sede, matricola INPS/codice INPS/filiale azienda, periodo e importi a debito/credito.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile della sospensione si rinvia alle istruzioni della circolare n. 123 dell’8 luglio 2003. Viene precisato che i conti GPA 00/104, GPA 00/105 e GPA 00/106 devono rilevare anche i crediti per contributi sospesi esposti nel mod. DM 10/2 con i codici N947, N948 e N949.
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