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Circolare

Circolare numero 195 del 18-12-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche introdotte dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione del decreto-legge n. 269/2003, in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Viene chiarito che per le pensioni con decorrenza anteriore al 2 ottobre 2003 continua ad applicarsi la disciplina previgente, mentre dal 1° ottobre 2003 il coefficiente è ridotto da 1,5 a 1,25 e vale solo ai fini della misura della pensione. Sono inoltre disciplinate le deroghe per alcune platee tutelate, l'abbandono del recupero di indebiti pensionistici derivanti da sentenze riformate e le indicazioni operative per le sedi INPS e i riferimenti procedurali.

Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ex articolo 47 della legge n. 326/2003

Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto

La circolare esamina le modifiche introdotte dall'articolo 47 della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, in tema di benefici pensionistici per esposizione all'amianto. L'intervento normativo ridisegna il regime applicabile dal 1° ottobre 2003, salvaguardando al contempo alcune situazioni già consolidate alla data di entrata in vigore del decreto.

Quadro normativo e decorrenze

La legge n. 326/2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 181/L alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003 ed entrata in vigore il 26 novembre 2003, modifica l'articolo 47 del d.l. n. 269/2003. La circolare richiama anche il precedente messaggio n. 363 del 22 ottobre 2003, con cui erano già state fornite le prime istruzioni applicative.

Viene ribadito che per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 2 ottobre 2003, inclusa la decorrenza 1° ottobre 2003, continua ad applicarsi la disciplina previgente di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificata dalla legge 4 agosto 1993, n. 271.

Nuova disciplina dal 1° ottobre 2003

Il comma 1 dell'articolo 47 riduce il coefficiente moltiplicatore da 1,5 a 1,25. Inoltre, il coefficiente non vale più per maturare il diritto alla pensione, ma soltanto per determinare l'importo della prestazione.

Il comma 2 estende la nuova disciplina anche ai lavoratori già in possesso di certificazioni INAIL relative all'esposizione all'amianto, rilasciate sulla base di atti di indirizzo ministeriali emanati prima dell'entrata in vigore del decreto.

Il comma 3 restringe l'accesso al beneficio ai lavoratori che, per almeno dieci anni, siano stati esposti all'amianto con concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. Tale limite non opera nei confronti dei lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale da esposizione all'amianto, ai sensi del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Il comma 4 attribuisce all'INAIL il compito di accertare e certificare la sussistenza e la durata dell'esposizione.

Soggetti ai quali continua ad applicarsi la previgente disciplina

Il comma 6-bis, espressamente richiamato dalla circolare, fa salve le disposizioni previgenti per:

  • i lavoratori che avevano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto a pensione anche in base al beneficio amianto;
  • i lavoratori che, alla stessa data, fruivano di trattamenti di mobilità;
  • i lavoratori che avevano già definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.

Per tali soggetti resta valido il beneficio nella sua formulazione originaria, con moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente 1,5, sia ai fini del diritto sia ai fini della misura della pensione. La circolare precisa che, per le pensioni di anzianità, la finestra di accesso può collocarsi anche dopo il 2 ottobre 2003, senza che ciò impedisca l'applicazione della disciplina previgente, purché i requisiti fossero già maturati alla data rilevante.

Certificazioni INAIL e liquidazione delle pensioni

Ai fini della liquidazione delle pensioni, le certificazioni INAIL sono considerate valide indipendentemente dalla data di rilascio, purché riferite alle situazioni riconducibili alla disciplina salvaguardata. In questa fase, le strutture competenti possono procedere alla liquidazione delle pensioni per i soggetti di cui alle lettere a) e b) indicate nella circolare, mentre per i lavoratori di cui alla lettera c) sono riservate successive istruzioni, essendo necessari ulteriori approfondimenti.

La successiva procedura attuativa generale è rimessa al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dal comma 6 dell'articolo 47.

Domanda di riconoscimento e decadenza

Il comma 5 prevede che i lavoratori interessati, compresi coloro che avevano ottenuto la certificazione INAIL prima del 1° ottobre 2003, debbano presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale attuativo. Il termine è perentorio e la sua inosservanza comporta la decadenza dal diritto ai benefici.

Abbandono dell'azione di recupero degli indebiti

Il comma 6-quinquies disciplina gli indebiti pensionistici derivanti da sentenze che avevano riconosciuto il beneficio amianto e che siano state successivamente riformate in favore dell'ente previdenziale. In tali casi non si procede al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

La circolare precisa che la sanatoria riguarda gli indebiti ancora residui e non si estende agli importi già recuperati alla data del 26 novembre 2003. Le sedi devono pertanto provvedere alle attività necessarie per l'abbandono del debito residuo e darne comunicazione agli interessati.

Oneri finanziari e profili gestionali

Il comma 6-quater pone gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 6-bis e 6-ter a carico dello Stato. La circolare richiama tale previsione quale copertura degli effetti finanziari della salvaguardia prevista per le posizioni già consolidate.

Indicazioni operative e codici procedurali

La procedura IVS74 è stata aggiornata per consentire la liquidazione delle pensioni interessate. Nella maschera MNLAN30 devono essere inseriti:

  • nel campo "COD. ATT.", il valore 03;
  • nel campo "PROF.IND.", il valore 326.

Per la determinazione degli oneri, nel pannello MNLPREO devono essere indicati:

  • nel campo "CODICE LEGGE PREPENSIONAMENTO", il codice 20.05;
  • nel campo "N. SETT. BENEFICIO AMIANTO", il numero delle settimane di beneficio riconosciute.

Richiamo alla normativa originaria e alla circolare precedente

La circolare riporta in allegato il testo dell'articolo 47 della legge n. 326/2003 e richiama il messaggio n. 363 del 22 ottobre 2003, che aveva già anticipato le principali conseguenze del decreto-legge n. 269/2003. L'obiettivo complessivo è fornire agli uffici INPS le istruzioni per applicare correttamente la nuova disciplina, distinguendo tra posizioni salvaguardate e posizioni assoggettate al regime ridotto introdotto dal 1° ottobre 2003.

Punti principali

Modifica della disciplina sugli amianto pensionistici

L'articolo 47 della legge n. 326/2003, in conversione del d.l. n. 269/2003, modifica il regime dei benefici per esposizione all'amianto previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992. Dal 1° ottobre 2003 il coefficiente passa da 1,5 a 1,25 e si applica solo alla determinazione dell'importo della pensione, non più anche al raggiungimento del diritto al pensionamento.

Soggetti esclusi dalla nuova disciplina

Restano salve le regole previgenti per i lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, avevano già maturato il diritto a pensione anche grazie al beneficio amianto, per chi fruiva di trattamenti di mobilità e per chi aveva già definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento. Per tali soggetti continua ad applicarsi il coefficiente 1,5, sia per il diritto sia per la misura della prestazione.

Esposizione, requisiti e certificazione INAIL

Per il nuovo regime i benefici sono riconosciuti solo a chi sia stato esposto all'amianto per almeno 10 anni con concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come media su otto ore giornaliere, salvo il caso di malattia professionale accertata. La sussistenza e la durata dell'esposizione sono accertate e certificate dall'INAIL; le certificazioni già rilasciate restano utilizzabili ai fini delle pensioni anteriori al 2 ottobre 2003, indipendentemente dalla data di rilascio.

Domande, termini e procedure

I lavoratori interessati devono presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale attuativo, a pena di decadenza. In attesa del decreto attuativo, la circolare richiama le prime istruzioni già impartite con il messaggio n. 363/2003 e indica gli aggiornamenti procedurali per la liquidazione delle pensioni e per la gestione degli indebiti.

Recupero degli indebiti pensionistici

È previsto l'abbandono dell'azione di recupero degli indebiti pensionistici derivanti da sentenze favorevoli agli interessati poi riformate in giudizi successivi a favore dell'Istituto. La sanatoria non si applica agli importi già recuperati entro il 26 novembre 2003; le sedi devono chiudere il debito residuo e comunicarlo agli interessati.

Oneri e istruzioni operative

Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6-bis sono posti a carico dello Stato ai sensi del comma 6-quater. La procedura IVS74 è stata aggiornata: nel pannello MNLAN30 vanno indicati i codici '03' per 'COD. ATT.' e '326' per 'PROF.IND.'; nel pannello MNLPREO occorre inserire il codice '20.05' nel campo 'CODICE LEGGE PREPENSIONAMENTO' e il numero delle settimane di beneficio amianto nel relativo campo.

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