Circolare numero 193 del 16-12-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per i nuclei familiari a composizione reddituale mista, il requisito del 70% del reddito complessivo può essere raggiunto sommando redditi da lavoro dipendente e da lavoro parasubordinato, anche se tali redditi sono percepiti da un solo richiedente. Viene quindi superata la precedente interpretazione più restrittiva della circolare n. 138/2002. Le strutture periferiche devono riesaminare le domande già definite e, se necessario, procedere alla riliquidazione d'ufficio. È inoltre possibile presentare nuove domande per i periodi pregressi, nel limite della prescrizione quinquennale.
Assegno al nucleo familiare per iscritti alla gestione separata: interpretazione dell'art. 5, comma 3, D.M. 4 aprile 2002
Assegno al nucleo familiare per iscritti alla gestione separata: chiarimenti sull'art. 5, comma 3, D.M. 4 aprile 2002
La circolare interviene sull'interpretazione del diritto all'assegno al nucleo familiare per i soggetti iscritti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. L'obiettivo è chiarire come debba essere verificato il requisito del 70% del reddito complessivo nei nuclei familiari a composizione reddituale mista.
Quadro normativo di riferimento
Il chiarimento si fonda sull'art. 5, comma 3, del D.M. 4 aprile 2002, secondo cui l'assegno spetta anche al nucleo a composizione reddituale mista che raggiunga il requisito del 70% del reddito complessivo sommando redditi da lavoro dipendente, di cui all'art. 2, comma 10, della legge n. 153/1988, e redditi da lavoro di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Superamento dell'interpretazione restrittiva precedente
La circolare n. 138 del 29 luglio 2002 aveva interpretato la norma in modo limitato, riferendola ai soli nuclei in cui fossero presenti due titolari di diritto all'assegno, uno come lavoratore dipendente e l'altro come lavoratore parasubordinato, entrambi però incapaci di raggiungere autonomamente il 70% richiesto. Tale impostazione aveva generato perplessità nelle strutture periferiche e un rilevante contenzioso amministrativo.
A seguito di una nuova valutazione, sentiti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia, l'INPS adotta un'interpretazione aderente al tenore letterale della norma.
Regola applicativa per i nuclei a composizione reddituale mista
Il requisito del 70% si considera soddisfatto quando la somma del reddito da lavoro dipendente e di quello da lavoro parasubordinato raggiunge la soglia prevista, indipendentemente dal fatto che tali redditi siano percepiti:
- dai due coniugi, oppure
- dal solo lavoratore richiedente.
Di conseguenza, viene riconosciuto il diritto alla prestazione anche al nucleo in cui un solo titolare faccia valere un reddito misto da lavoro dipendente e da attività di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, pur non raggiungendo il 70% in nessuna delle due gestioni considerate separatamente.
Adeguamento delle istruzioni e gestione delle domande
Le indicazioni contenute nel terzo capoverso del punto 2.3 della circolare n. 138/2002 devono ritenersi integrate secondo il nuovo orientamento.
Le strutture periferiche devono:
- riesaminare le domande già definite applicando il nuovo criterio;
- procedere, se necessario, alla riliquidazione d'ufficio.
Inoltre, i lavoratori interessati possono presentare nuove domande per periodi pregressi. Su tali istanze opera la prescrizione quinquennale prevista per l'assegno al nucleo familiare. La circolare riporta anche un esempio applicativo: una domanda presentata il 1° dicembre 2003 può essere liquidata, se sussistono i requisiti, con decorrenza dal 1° dicembre 1998.
Punti principali
Ambito della circolare e norma di riferimento
La circolare riguarda l'assegno al nucleo familiare per i soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Il chiarimento interpretativo riguarda l'art. 5, comma 3, del D.M. 4 aprile 2002, pubblicato nella G.U. n. 136 del 12 giugno 2002.
Nuova interpretazione del requisito del 70%
Per i nuclei familiari a composizione reddituale mista, il requisito del 70% del reddito complessivo si considera realizzato quando la somma del reddito da lavoro dipendente e di quello da lavoro parasubordinato raggiunge tale soglia. Il principio vale sia se i due redditi sono percepiti dai due coniugi, sia se sono entrambi conseguiti dal solo lavoratore richiedente.
Superamento della precedente istruzione della circolare n. 138/2002
La precedente circolare n. 138 del 29 luglio 2002 aveva limitato l'applicazione della norma ai casi in cui nel nucleo fossero presenti due titolari di diritto all'assegno, uno da lavoro dipendente e uno da lavoro parasubordinato, entrambi impossibilitati a esercitare il diritto per mancanza autonoma del requisito del 70%. La circolare n. 193/2003 supera tale lettura alla luce delle perplessità delle strutture periferiche e del contenzioso amministrativo, dopo confronto con il Ministero del Lavoro e con il Ministero dell'Economia.
Ricadute operative sulle domande già definite
Le strutture periferiche devono procedere al riesame delle domande già definite secondo il criterio precedente e, se del caso, alla riliquidazione d'ufficio. Viene quindi imposto un adeguamento delle posizioni già trattate in base alla nuova interpretazione.
Nuove domande e prescrizione
I lavoratori interessati possono presentare domande ex novo anche per periodi pregressi. Alle domande si applica la prescrizione quinquennale prevista per l'erogazione dell'assegno al nucleo familiare; a titolo esemplificativo, una domanda presentata il 1° dicembre 2003 consente la liquidazione, in presenza dei requisiti, con decorrenza dal 1° dicembre 1998.
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