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Sentenza

Sentenza del 27/06/2016 n. 4174 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IRPEF - Deduzione costi - Attività di soccorso stradale - Costi di carburante - Conto economico - Principio inerenza - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava il recupero a tassazione, ai fini IRPEF, dei costi di carburante sostenuti nell'ambito dell'attività di soccorso stradale. Sosteneva che tali costi fossero deducibili perché indicati nel conto economico, documentati da fatture e annotati nei registri contabili. La questione riguardava, in particolare, la sufficienza di tali elementi e la prova dell'effettiva sostenibilità del costo, della sua certezza, precisione e inerenza all'attività produttiva di ricavi.

La decisione

La contestazione del contribuente non è stata accolta. La deducibilità non deriva automaticamente dall'imputazione del costo al conto economico, dalla fattura o dalla registrazione contabile. Il contribuente deve fornire idonea documentazione e mezzi probatori certi e precisi che dimostrino l'effettiva operazione, nonché l'inerenza del costo e la sua riferibilità all'attività esercitata. L'onere della prova grava sul contribuente che invoca la deduzione, non sull'Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109

    La deduzione dei componenti negativi richiede che essi siano certi, determinabili e inerenti all'attività d'impresa. La mera contabilizzazione non è sufficiente a dimostrare tali requisiti.

  • D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444

    La documentazione relativa ai consumi di carburante deve consentire di comprovare effettività, riferibilità e corretta imputazione dei costi all'attività esercitata.

Massime di principio

  • Per dedurre un costo non basta registrarlo in contabilità o possedere una fattura: occorre dimostrare concretamente che la spesa è stata effettivamente sostenuta.
  • L'inerenza deve essere provata dal contribuente mediante elementi oggettivi che colleghino il costo all'attività produttiva di ricavi; non è sufficiente una giustificazione generica o astratta.
  • In caso di costi di carburante, è opportuno conservare documentazione analitica e coerente, come rifornimenti tracciabili, mezzi utilizzati, percorrenze, interventi effettuati e collegamento con i servizi prestati.
  • L'onere della prova dei requisiti di certezza, precisione, effettività e inerenza grava sul soggetto che chiede la deduzione.
  • La regolare tenuta delle scritture contabili ha valore formale e non impedisce all'Amministrazione di contestare la deducibilità quando manchino elementi probatori sostanziali.

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