Sentenza del 27/06/2016 n. 4174 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRPEF - Deduzione costi - Attività di soccorso stradale - Costi di carburante - Conto economico - Principio inerenza - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava il recupero a tassazione, ai fini IRPEF, dei costi di carburante sostenuti nell'ambito dell'attività di soccorso stradale. Sosteneva che tali costi fossero deducibili perché indicati nel conto economico, documentati da fatture e annotati nei registri contabili. La questione riguardava, in particolare, la sufficienza di tali elementi e la prova dell'effettiva sostenibilità del costo, della sua certezza, precisione e inerenza all'attività produttiva di ricavi.
La decisione
La contestazione del contribuente non è stata accolta. La deducibilità non deriva automaticamente dall'imputazione del costo al conto economico, dalla fattura o dalla registrazione contabile. Il contribuente deve fornire idonea documentazione e mezzi probatori certi e precisi che dimostrino l'effettiva operazione, nonché l'inerenza del costo e la sua riferibilità all'attività esercitata. L'onere della prova grava sul contribuente che invoca la deduzione, non sull'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109
La deduzione dei componenti negativi richiede che essi siano certi, determinabili e inerenti all'attività d'impresa. La mera contabilizzazione non è sufficiente a dimostrare tali requisiti.
D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444
La documentazione relativa ai consumi di carburante deve consentire di comprovare effettività, riferibilità e corretta imputazione dei costi all'attività esercitata.
Massime di principio
- Per dedurre un costo non basta registrarlo in contabilità o possedere una fattura: occorre dimostrare concretamente che la spesa è stata effettivamente sostenuta.
- L'inerenza deve essere provata dal contribuente mediante elementi oggettivi che colleghino il costo all'attività produttiva di ricavi; non è sufficiente una giustificazione generica o astratta.
- In caso di costi di carburante, è opportuno conservare documentazione analitica e coerente, come rifornimenti tracciabili, mezzi utilizzati, percorrenze, interventi effettuati e collegamento con i servizi prestati.
- L'onere della prova dei requisiti di certezza, precisione, effettività e inerenza grava sul soggetto che chiede la deduzione.
- La regolare tenuta delle scritture contabili ha valore formale e non impedisce all'Amministrazione di contestare la deducibilità quando manchino elementi probatori sostanziali.
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