Sentenza del 27/06/2016 n. 455 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Decorre dal versamento il rimorso ex articolo 38 Dpr n. 602/73, per l'indebito da sopravvenuta declaratoria di contrasto con le norme Ue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della C.T.P. di Ascoli Piceno che aveva riconosciuto il rimborso dell'IRPEF trattenuta sull'indennità incentivante all'esodo in misura superiore a quella dovuta. Il contribuente sosteneva che, alla luce della giurisprudenza europea e della circolare dell'Agenzia n. 62/E del 2008, l'indennità avrebbe dovuto essere tassata al 50%, come previsto per le donne dall'art. 19, comma 4-bis, del TUIR. L'Ufficio ha contestato la tempestività della domanda, rilevando che era stata presentata oltre il termine decadenziale di 48 mesi decorrente dalla data della ritenuta, e non dalla successiva pronuncia europea o dalla sua pubblicazione.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che il termine di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 decorre dalla data del versamento o dalla data in cui la ritenuta è stata operata, anche quando l'imposta sia stata applicata sulla base di una norma successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea. La pronuncia della Corte di Giustizia ha efficacia retroattiva, ma non può riaprire rapporti ormai esauriti per intervenuta decadenza. La domanda di rimborso è stata quindi dichiarata tardiva. Le spese di lite sono state integralmente compensate per l'incertezza giurisprudenziale esistente.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il termine di decadenza per il rimborso decorre dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata".
Il termine di 48 mesi per chiedere il rimborso delle imposte sui redditi decorre dal pagamento o dalla ritenuta, anche se l'imposta è stata applicata in base a una norma successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
Art. 19, comma 4-bis, del TUIR
Prevedeva una tassazione ridotta al 50% dell'indennità incentivante all'esodo per determinate lavoratrici.
La disposizione è stata ritenuta discriminatoria nella parte in cui prevedeva un diverso trattamento fiscale dell'indennità in ragione del sesso e dell'età del lavoratore.
Art. 2935 del codice civile
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Il principio è stato ritenuto applicabile anche alla decadenza, ma riferito alla possibilità legale di esercitare il diritto; una mera difficoltà o ignoranza di fatto non sospende il termine.
Principio di certezza del diritto e dei rapporti giuridici esauriti
L'efficacia retroattiva della pronuncia della Corte di Giustizia incontra il limite dei rapporti esauriti.
La retroattività delle decisioni che dichiarano l'incompatibilità di una norma nazionale con il diritto UE non consente di riaprire rapporti per i quali siano già maturate prescrizione o decadenza.
Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, causa C-207/04
Ha affermato il divieto di discriminazione tra uomini e donne nel diverso trattamento fiscale dell'indennità di fine rapporto o di incentivo all'esodo.
Art. 17, comma 4-bis, del TUIR
Prevedeva il trattamento fiscale al 50% dell'indennità per le lavoratrici interessate.
È stato individuato come parametro del trattamento fiscale più favorevole da applicare, in ossequio al principio di parità, anche ai lavoratori uomini nella medesima situazione.
Massime di principio
- Quando si chiede il rimborso di un'imposta ritenuta incompatibile con il diritto UE, il termine decadenziale previsto dalla legge decorre normalmente dal pagamento o dalla ritenuta, non dalla data della successiva sentenza europea.
- La successiva dichiarazione di illegittimità o incompatibilità della norma non riapre i rapporti già esauriti per prescrizione o decadenza.
- L'ignoranza della violazione del diritto UE, l'incertezza interpretativa o la mancata conoscenza della pronuncia europea costituiscono normalmente impedimenti di fatto e non sospendono il termine, salvo una specifica previsione normativa.
- Il contribuente che ritenga illegittima una ritenuta deve attivarsi entro il termine ordinario, anche eventualmente contestando tempestivamente la norma applicata o chiedendo il rimborso entro i termini decorrenti dal pagamento.
- In materia tributaria prevale l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici: non è normalmente possibile prolungare indefinitamente i termini facendo decorrere il rimborso dalla successiva evoluzione della giurisprudenza.
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