Sentenza del 27/06/2016 n. 21 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
Oggetto: ICI e IMU diniego di rimborso - rendita - determinazione base imponibile - ravvedimento operoso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego di rimborso, sostenendo l’errata determinazione della base imponibile conseguente alla rendita catastale e alla qualificazione dell’immobile interessato da lavori di ristrutturazione. La controversia riguardava anche gli effetti del ravvedimento operoso: il contribuente aveva spontaneamente regolarizzato i versamenti e successivamente ne chiedeva la restituzione. Secondo la sentenza, tale comportamento è incompatibile con una successiva richiesta di rimborso. Inoltre, durante la ristrutturazione, ai fini ICI, non rileva il fabbricato nella sua precedente consistenza, ma l’area edificabile su cui esso insiste, considerata nuovamente fabbricabile dall’inizio dei lavori e fino al completamento della ristrutturazione.
La decisione
Il ricorso è stato respinto, o comunque la domanda di rimborso è stata dichiarata inammissibile/infondatamente proposta. Il ravvedimento operoso ha precluso la ripetizione delle somme spontaneamente versate, poiché la scelta di regolarizzare il pagamento non può essere successivamente contraddetta da una richiesta di restituzione. È stata inoltre confermata la rilevanza dell’area edificabile, anziché del fabbricato, per la determinazione della base imponibile ICI durante il periodo di ristrutturazione.
Norme richiamate
Disciplina del ravvedimento operoso in materia tributaria
Il contribuente che versa spontaneamente l’imposta mediante ravvedimento operoso non può, di regola, chiedere successivamente la restituzione di quanto pagato, perché tale richiesta è incompatibile con la precedente scelta volontaria di regolarizzazione.
Disciplina ICI sulla determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili
Quando un fabbricato è sottoposto a interventi di ristrutturazione, ai fini ICI rileva l’area edificabile su cui l’immobile insiste, e non il fabbricato, dalla data di avvio dei lavori fino alla loro ultimazione.
Normativa catastale sulla rendita dell’immobile
La rendita catastale non costituisce necessariamente il parametro decisivo durante la ristrutturazione, poiché la base imponibile può essere determinata considerando il valore venale dell’area edificabile.
Massime di principio
- Il ravvedimento operoso costituisce una scelta volontaria di regolarizzazione e, salvo specifiche eccezioni, impedisce di chiedere successivamente il rimborso delle somme versate.
- Prima di effettuare un ravvedimento è opportuno verificare attentamente la debenza dell’imposta, perché il pagamento spontaneo può limitare la possibilità di contestare in seguito l’obbligazione tributaria.
- In caso di ristrutturazione edilizia, demolizione o interventi assimilabili, la base imponibile ICI/IMU può passare dal valore del fabbricato al valore dell’area edificabile sottostante.
- La qualificazione dell’immobile deve essere valutata per il periodo effettivo dei lavori e fino alla loro conclusione, considerando la disciplina applicabile al singolo tributo e le circostanze documentate.
- La rendita catastale può non essere il parametro appropriato quando l’immobile è in corso di ristrutturazione: in tali casi occorre verificare se la legge imponga il criterio del valore venale dell’area.
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