Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 27/06/2016 n. 355 - Comm. Trib. Prov. Bergamo

IRPEF - Detrazioni per carichi di famiglia - Familiari non conviventi diversi da coniuge e figli - Non spetta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La detrazione è stata negata. La dichiarazione consolare dello stato di famiglia è stata ritenuta insufficiente a provare, da sola, l'effettiva convivenza richiesta dalla legge. Per i familiari diversi dal coniuge e dai figli, il beneficio fiscale presuppone la prova della convivenza oppure della percezione di assegni familiari; in mancanza di tale prova, la detrazione non spetta.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva di avere diritto alla detrazione prevista dall'art. 12, comma 1, lett. d), del TUIR, pari a 750 euro, per un familiare rientrante tra quelli indicati dall'art. 433 c.c. La norma richiede tuttavia che tali familiari, diversi dal coniuge e dai figli, convivano con il contribuente oppure percepiscano assegni familiari. Il contribuente aveva prodotto una dichiarazione consolare dello stato di famiglia per dimostrare la convivenza.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 1, lett. d), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

    Riconosce una detrazione dall'imposta lorda nell'importo di euro 750 per familiari a carico.

    Per i familiari diversi dal coniuge e dai figli, la detrazione è subordinata alla convivenza con il contribuente oppure alla percezione di assegni familiari.

  • Art. 433 del Codice civile

    Familiari obbligati agli alimenti.

    Individua le persone che possono rientrare nella categoria dei familiari rilevante ai fini della detrazione, ma la sola appartenenza a tale categoria non è sufficiente: devono essere rispettate anche le ulteriori condizioni fiscali previste dall'art. 12 TUIR.

Massime di principio

  • Per ottenere detrazioni fiscali relative a familiari diversi dal coniuge e dai figli, non basta dimostrare che il soggetto rientra tra i familiari indicati dall'art. 433 c.c.; occorre provare anche la convivenza o la percezione di assegni familiari.
  • La convivenza deve essere dimostrata con documentazione idonea e attendibile; una dichiarazione consolare dello stato di famiglia, se isolatamente prodotta, può non essere sufficiente a dimostrare l'effettiva convivenza.
  • In caso di familiari residenti all'estero, è opportuno conservare documentazione ulteriore e coerente, come certificazioni anagrafiche ufficiali, attestazioni di residenza, documenti relativi all'effettiva coabitazione o alla corresponsione di assegni familiari.
  • Le agevolazioni fiscali per carichi di famiglia sono interpretate secondo i presupposti espressamente previsti dalla legge: la mera assistenza economica o il rapporto di parentela, da soli, non fanno sorgere automaticamente il diritto alla detrazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.