Cassazione Penale, Sentenza n. 17860/2025 del 12/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I tre imputati hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano per motivi distinti: per Abatiello si aleggiava vizio nella formazione della volontà sull'accordo ex art. 599-bis c.p.p. perché il sostituto del difensore, pur titolare di procura speciale, non avrebbe potuto perfezionare il concordato; si censurava inoltre che la rinunzia ai motivi non avesse riguardato la qualificazione del fatto. Per Mennuni si denunciavano violazioni di legge e difetto di motivazione con riguardo alla valutazione delle intercettazioni ritenute insufficienti a provare l'offerta/cessione (19 e 24 luglio 2009), nonché la mancata qualificazione ex comma 5 dell'art. 73 DPR 309/1990 per mancanza di elementi su quantità/qualità della sostanza e sulla disponibilità. Per Villani si contestava carenza di motivazione su alcune condotte, errata valutazione probatoria delle intercettazioni (19, 20, 24 luglio 2009), errata qualificazione ai sensi dell'art. 73 comma 5 e contraddittorietà nell'aumento per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Abatiello (ritenuto manifestamente infondato), ha rigettato il ricorso di Mennuni confermando la responsabilità e le valutazioni del merito in ordine ai fatti contestati (comprese le intercettazioni e l'identificazione di "Pino" nel fatto del 24 luglio) e ha accolto in parte il ricorso di Villani, annullando con rinvio la decisione della Corte d'appello limitatamente al fatto del 19/20 luglio (capo 36) per un nuovo giudizio su tale specifico episodio; per il resto ha rigettato il ricorso di Villani. Sono state altresì disposte le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, c.p.p. per Mennuni e Abatiello (spese).
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Regola il concordato in appello sulla pena. La Corte ritiene che un sostituto del difensore, munito di procura speciale e che agisca entro i limiti di tale procura come mero 'nuncius', possa validamente perfezionare l'accordo sulla pena; la presenza dell'imputato in udienza rafforza la validità dell'operazione.
art. 122 cod. proc. pen.
Richiamato nella censura di Abatiello riguardo alla legittimazione del sostituto; la Corte ha ritenuto infondata la tesi difensiva alla luce della giurisprudenza che ammette la figura del sostituto quale 'nuncius' se munito di procura speciale.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, comma 1
Norma che punisce il traffico e la cessione di sostanze stupefacenti. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione di più contestazioni (offerta in vendita/cessione) ai sensi del comma 1, sulla base del complesso probatorio (intercettazioni, ammissioni, contesto).
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, comma 5
Comma che disciplina ipotesi aggravate/alternative relative al traffico di stupefacenti. La Corte ha escluso l'applicabilità del comma 5 alle posizioni contestate quando i dati processuali dimostrano una consistente capacità di approvvigionamento e disponibilità della sostanza, incompatibile con la qualificazione prospettata dalla difesa.
art. 81 cod. pen. (continuazione)
Richiamato nelle doglianze di Villani sull'aumento per continuazione: la Corte ha valutato la questione in funzione dell'effettiva ricostruzione dei fatti e delle riduzioni operate in sede di merito, ritenendo la doglianza infondata per la parte non annullata.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che consente il giudizio di cassazione di stabilire gli effetti conseguenti alle decisioni prese; la Corte ha disposto le statuizioni consequenziali per Mennuni e Abatiello.
Massime di principio
- Procura speciale e sostituto difensore: un sostituto può concludere un accordo sulla pena ex art. 599-bis se ha ricevuto una procura speciale e opera nei limiti di tale procura come mero 'nuncius'; la presenza dell'imputato in udienza rafforza la validità dell'accordo e rende inammissibili obiezioni tardive sulla validità dell'accordo stesso.
- Ambito del concordato: l'accordo ex art. 599-bis, se riferito espressamente a tutte le conclusioni e ai motivi aggiunti indicati in udienza, vale come rinuncia ai restanti motivi richiamati; doglianze generiche sulla estensione del concordato sono difficilmente ammesse in Cassazione.
- Valutazione delle intercettazioni: le conversazioni captate possono costituire valido elemento di prova anche in assenza di riscontri ulteriori se il tenore delle intercettazioni non è criptico e si interpreta sinergicamente con altre acquisizioni (altri colloqui, ammissioni, elementi di contesto). Questioni di valutazione che non evidenziano contraddizioni interne o mancanze probatorie manifeste sono di regola rimesse al giudice del merito e non alla Corte di legittimità.
- Specificità delle doglianze: obiezioni generiche, aspecifiche o sollevate per la prima volta in Cassazione rispetto a elementi noti al giudice del merito sono inidonee a scalfire le decisioni se non indicano puntualmente errori di diritto o gravi vizî di motivazione.
- Qualificazione ai sensi dell'art. 73 DPR 309/1990: per ottenere una qualificazione differente (es. comma 5) è necessario dimostrare elementi precisi e concreti circa tipologia, quantità e capacità di approvvigionamento; la semplice assenza di trascrizioni perfette o qualche incertezza non basta se il quadro probatorio complessivo supporta la qualificazione scelta dal giudice.
- Effetti del rigetto in Cassazione: quando la Corte annulla con rinvio solo su una parte della posizione, le rimanenti statuizioni di responsabilità e pena rimangono definitive e vengono eseguite salvo quanto eventualmente rivedibile nel nuovo giudizio.
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