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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01489/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva confermato la condanna per furto aggravato; due motivi: (1) violazione di legge per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; (2) vizio di motivazione per disparità di trattamento sanzionatorio rispetto ai correi. Successivamente il difensore ha depositato memoria attestando l'intervenuta remissione della querela da parte della persona offesa e l'accettazione della stessa da parte del procuratore speciale dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso annullando senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Il provvedimento si fonda sulla documentazione (verbale dei Carabinieri, 11/07/2025) che attesta la remissione della querela da parte della persona offesa Marrocco Leopoldo e la contestuale accettazione da parte del procuratore speciale di Amato Luigi. La Corte precisa che non emergono dalla decisione impugnata elementi idonei a provare l'innocenza ovvero l'incontrovertibile insussistenza del fatto, per cui non si procede ad assoluzione ma all'annullamento per estinzione del reato. Le spese del procedimento sono state poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 340, comma 4, c.p.p.

    La norma è stata interpretata nella direzione per cui, quando il reato si estingue per remissione di querela, le spese del procedimento sono addebitate al querelato

Massime di principio

  • Se il reato è procedibile a querela e la persona offesa rimette la querela con prova documentale valida (es. verbale ufficiale) e l'imputato accetta, il reato può estinguersi anche dopo una sentenza di condanna, determinando l'annullamento senza rinvio.
  • L'estinzione del reato per remissione di querela non comporta automaticamente un'assoluzione: la Corte può limitarsi ad annullare la sentenza per estinzione se non emergono elementi di prova evidente dell'innocenza o dell'incontrovertibile insussistenza del fatto.
  • La remissione della querela deve risultare da documentazione formale (verbale, atto ufficiale) e, se effettuata successivamente alla sentenza impugnata, può comunque incidere sul giudizio di cassazione determinando l'estinzione del processo penale.
  • Le spese processuali, in caso di estinzione per remissione di querela, possono essere attribuite al querelato in base all'art. 340, comma 4, c.p.p.; va verificata la normativa e la giurisprudenza applicabile per casi specifici.
  • Motivi di impugnazione inerenti la quantificazione della pena o le circostanze attenuanti diventano irrilevanti ove la remissione della querela estingua il reato; tuttavia, se vi siano elementi probatori forti di innocenza, il giudice di legittimità può pronunciare diversamente.

Testo integrale

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