Sentenza del 13/07/2015 n. 6383 - Comm. Trib. Prov. Milano
Cartella di pagamento - Istanza di annullamento in via di autotutela - Diniego - Non impugnabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’impugnazione è stata dichiarata inammissibile. Il diniego di autotutela non è autonomamente impugnabile quando riguarda un atto impositivo ormai definitivo, perché ammettere il ricorso consentirebbe una riapertura surrettizia dei termini per contestare la cartella e svuoterebbe di significato il termine decadenziale previsto dall’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di autotutela relativo a una cartella di pagamento divenuta definitiva, verosimilmente allo scopo di contestare nuovamente la pretesa tributaria oltre il termine ordinario di impugnazione. La questione riguardava la possibilità di impugnare autonomamente il diniego di autotutela davanti alle Commissioni tributarie.
Norme richiamate
Art. 21 del d.lgs. n. 546/1992
Il termine decadenziale per impugnare gli atti tributari non può essere aggirato mediante la presentazione di un’istanza di autotutela e l’impugnazione del relativo diniego.
Cass. Sez. Unite, sentenza n. 2870 del 3 febbraio 2009
La giurisprudenza di legittimità richiamata afferma il principio secondo cui il diniego di autotutela non consente, di regola, di rimettere in discussione un atto impositivo ormai definitivo.
Massime di principio
- L’istanza di autotutela non costituisce un mezzo ordinario o alternativo per impugnare un atto tributario oltre i termini di legge.
- Quando la cartella o l’atto impositivo è diventato definitivo per mancata impugnazione tempestiva, il diniego di autotutela è normalmente non impugnabile se mira soltanto a contestare nuovamente la fondatezza della pretesa.
- Consentire l’impugnazione del diniego in questi casi determinerebbe una riapertura indiretta dei termini decadenziali, in contrasto con la certezza dei rapporti giuridici tributari.
- L’autotutela può avere ambiti applicativi limitati e non deve essere confusa con un nuovo grado di giudizio; la sua presentazione, di regola, non sospende né riapre i termini per impugnare l’atto originario.
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