Salta al contenuto
Legge

L.R. Marche 12/2011

Riordino degli enti regionali per l'abitazione pubblica (ERAP)

Normativa regionaleL.R. Marche 12/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riordina gli ERAP marchigiani modificando la l.r. 36/2005, riducendo del 10% alcune indennità, disciplinando nomina e trattamento economico dei direttori, prevedendo consultazioni con gli enti locali e la sostituzione dei collegi dei revisori di ASSAM e ARPAM con revisore unico. Contiene termini transitori per nomine e decadenza degli organi in carica, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Riordino degli enti regionali per l'abitazione pubblica (ERAP) nelle Marche

Riordino degli enti regionali per l'abitazione pubblica (ERAP)

La legge regionale delle Marche interviene sul sistema degli Enti regionali per l'abitazione pubblica (ERAP) già disciplinato dalla l.r. 36/2005. La disciplina risultante riguarda il riassetto organizzativo degli enti, alcuni profili economici degli organi e dei direttori, nonché taluni adempimenti transitori connessi alla nuova organizzazione.

Ambito e finalità del riordino

Il provvedimento detta norme per il riordino degli ERAP regionali, nell'ambito del sistema regionale delle politiche abitative. Le modifiche incidono sulla disciplina organizzativa degli enti, sui direttori, sugli organi di controllo e su alcuni profili di funzionamento.

Modifiche alla disciplina della l.r. 36/2005

La legge modifica la legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36, intervenendo su più disposizioni del sistema degli ERAP. In particolare, la disciplina consolidata risulta integrata da nuove previsioni sui direttori degli enti, sulle modalità di esercizio di funzioni condivise tra ERAP e sulla struttura degli organi e dei controlli, secondo quanto richiamato nelle note agli articoli modificativi.

Trattamento economico e contenimento dei costi

Per gli organi degli ERAP e per i direttori sono previsti specifici limiti economici e misure di contenimento della spesa.

  • L'indennità mensile di carica del Presidente, del Vice Presidente, del componente del Consiglio di amministrazione e del revisore unico degli ERAP è ridotta del 10% rispetto all'importo percepito alla data di entrata in vigore della legge.
  • Il trattamento economico onnicomprensivo del Direttore è stabilito dalla Giunta regionale al momento della nomina, tenendo conto della tipologia organizzativa, delle competenze e delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell'ente.
  • Tale trattamento non può comunque superare quello previsto per i dirigenti regionali.
  • La struttura organizzativa regionale competente verifica periodicamente i costi di funzionamento degli enti, valutandone la congruità rispetto alla funzionalità delle attività svolte.
  • L'attuazione della legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci della Regione e degli enti interessati.

Direttori degli ERAP

La Giunta regionale deve procedere alla nomina dei direttori degli ERAP entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge. Per quanto non disciplinato dalla legge in esame, al Direttore si applicano le norme della l.r. 20/2001 relative ai dirigenti della Giunta regionale.

Funzioni esercitate in forma associata tra ERAP

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale individua le funzioni che possono essere esercitate da uno degli ERAP anche in nome e per conto degli altri, indicando l'ente incaricato e le modalità operative. La norma consente quindi una gestione accentrata di determinate funzioni tra enti regionali.

Rapporti con gli enti locali

Gli ERAP devono assicurare forme di consultazione con gli enti locali interessati, quale elemento permanente della loro attività istituzionale.

Organi, decadenza e nuove candidature

Gli organi degli ERAP in carica alla data di entrata in vigore della legge decadono il 30 luglio 2011. Per la ricostituzione degli organi:

  • le candidature devono essere presentate entro il 30 giugno 2011;
  • restano valide le candidature già presentate alla data di entrata in vigore della legge, se conformi alla l.r. 34/1996 e ai pareri già espressi dalla competente Commissione assembleare.

Revisore unico per ASSAM e ARPAM

La legge sostituisce i collegi dei revisori dei conti dell'ASSAM e dell'ARPAM con un revisore unico, nominato dalla Giunta regionale tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dalla normativa statale. Fino alla nomina del revisore unico, e comunque non oltre la scadenza dei rispettivi mandati, le funzioni sono svolte dal presidente del collegio in carica senza emolumenti aggiuntivi.

Abrogazione puntuale

La legge dispone l'abrogazione di una specifica previsione della l.r. 36/2005 relativa alla disciplina degli ERAP.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche. Alcune misure hanno termini puntuali di applicazione, in particolare la riduzione delle indennità, la nomina dei direttori entro 30 giorni e la decadenza degli organi al 30 luglio 2011.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.