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Regolamento

R.R. Liguria 3/2009

Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive del tipo affittacamere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari)

Normativa regionaleR.R. Liguria 3/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, nella Regione indicata, le modalità attuative della normativa sugli affittacamere del testo unico turistico-ricettivo. Risulta però abrogato per effetto della l.r. 32/2014, con cessazione dell’efficacia delle singole disposizioni nelle materie da essa disciplinate, e ulteriori effetti abrogativi sono richiamati dalla l.r. 9/2024.

Disposizioni attuative per le strutture ricettive affittacamere

Disposizioni di attuazione per le strutture ricettive del tipo affittacamere

Il regolamento definiva le modalità applicative della disciplina regionale degli affittacamere prevista dal testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari della Regione. Oggi, tuttavia, il provvedimento è da considerarsi superato e non utile alla pratica applicativa, perché risulta abrogato nei limiti e con le decorrenze indicate dalla normativa successiva.

Ambito e funzione del regolamento

L’atto aveva la funzione di dettagliare l’attuazione della disciplina regionale sugli affittacamere, integrando il quadro normativo del testo unico regionale di settore. La sua efficacia era circoscritta al territorio della Regione interessata e riguardava esclusivamente le strutture ricettive del tipo affittacamere.

Regime di abrogazione e attualità

Il regolamento è espressamente indicato come abrogato ai sensi dell’articolo 72 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32, con effetto decorrente dall’entrata in vigore di ciascuna disposizione di tale legge regionale nelle materie da essa disciplinate. Il rinvio agli articoli 69 e 72, comma 2, della l.r. 32/2014 conferma che l’abrogazione opera in modo collegato all’entrata in vigore delle nuove discipline settoriali.

Ulteriori effetti normativi richiamati

È inoltre richiamato l’articolo 2 della legge regionale 1 luglio 2024, n. 9, con precisazione che restano fermi gli effetti abrogativi già prodotti in precedenza. Ne consegue che il regolamento non costituisce oggi una fonte utile per la regolazione corrente della materia, dovendosi fare riferimento alla disciplina successiva.

Valutazione pratica

Per finalità applicative, professionali o contenziose, l’atto va considerato obsoleto: la materia è stata assorbita e sostituita da interventi normativi successivi, e il regolamento non offre più una disciplina operativa da applicare in via ordinaria.

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