L.R. Liguria 9/2009
Azioni di supporto allo sviluppo del traffico aereo a fini turistici degli aeroporti liguri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Liguria, contributi in regime de minimis per favorire nuovi collegamenti e frequenze aeree in incoming, promozione dei voli e miglioramento delle strutture aeroportuali. I beneficiari sono compagnie aeree e società di gestione aeroportuale. Gli aiuti coprono dal 50% al 70% delle spese ammissibili e sono revocabili in caso di irregolarità, mancata esecuzione o rinuncia.
Aiuti regionali per il traffico aereo turistico degli aeroporti liguri
Aiuti regionali per lo sviluppo del traffico aereo turistico negli aeroporti liguri
La legge regionale della Liguria istituisce un sistema di aiuti di Stato per incentivare il traffico aereo in arrivo verso il territorio regionale, con finalità turistiche. La disciplina è orientata sia all’avvio di nuovi collegamenti e nuove frequenze, sia al potenziamento delle infrastrutture aeroportuali strettamente funzionali all’incremento dei flussi turistici.
Finalità e ambito degli interventi
Gli interventi finanziabili sono finalizzati a sostenere l’incoming turistico verso la Liguria. La norma individua due grandi aree di intervento:
- il rafforzamento dei collegamenti aerei con mercati di maggior afflusso turistico;
- il miglioramento delle strutture e infrastrutture aeroportuali degli scali liguri, purché direttamente connesse all’aumento dei flussi turistici.
Tipologie di azioni finanziabili
La Regione può concedere aiuti, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per:
- attivazione di nuove frequenze verso gli aeroporti liguri da destinazioni già servite, comprensive di promozione e informazione;
- attivazione di nuovi collegamenti, anche per favorire la destagionalizzazione delle presenze turistiche e il raccordo con il mercato croceristico, con relativa promozione e informazione;
- attività di promozione e pubblicità di nuovi voli verso gli aeroporti liguri con finalità di incoming;
- realizzazione e miglioramento delle strutture di accoglienza aeroportuali;
- realizzazione e miglioramento delle infrastrutture dei servizi a terra, anche mediante razionalizzazione degli spazi e degli immobili esistenti nell’area aeroportuale.
Beneficiari
I soggetti beneficiari variano in base alla tipologia di intervento:
- per le azioni di cui alle lettere relative a nuove frequenze e nuovi collegamenti, i beneficiari sono le imprese operanti nel trasporto aereo passeggeri;
- per le azioni di promozione dei nuovi voli e per gli interventi su strutture e infrastrutture aeroportuali, i beneficiari sono le società di gestione degli aeroporti liguri.
Misura dell’aiuto e regime applicabile
Gli aiuti sono concessi nel rispetto del regime de minimis previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di importanza minore.
- Per nuove frequenze e nuovi collegamenti l’aiuto può arrivare fino al 50% delle spese ammissibili.
- Per promozione dei voli e per interventi su strutture e infrastrutture aeroportuali l’aiuto può arrivare fino al 70% delle spese ammissibili. In ogni caso restano fermi i limiti finanziari e temporali previsti dal regime de minimis.
Modalità di concessione
Gli aiuti sono attivati con strumenti diversi a seconda dell’intervento:
- per nuove frequenze e nuovi collegamenti, mediante procedura selettiva definita dalla Giunta regionale, che stabilisce anche criteri di ammissibilità e selezione;
- per la promozione di nuovi voli, mediante criteri individuati dalla Giunta regionale e apposita convenzione, con priorità per la promozione e pubblicità di nuovi voli charter dai Paesi extra UE verso gli aeroporti liguri;
- per opere e servizi aeroportuali, mediante criteri individuati dalla Giunta regionale in funzione dell’aumento del traffico incoming e con apposita convenzione.
Revoca, riduzione e recupero
L’aiuto è revocato con recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali, quando:
- siano accertate gravi irregolarità nella documentazione giustificativa della spesa;
- l’intervento non sia realizzato conformemente al progetto approvato o entro i termini fissati nell’atto di concessione;
- il beneficiario rinunci all’aiuto. Per gli interventi su strutture e infrastrutture aeroportuali è ammessa, in alternativa, la realizzazione parziale delle opere o dei servizi, purché identificabile come lotto funzionale.
Limiti di applicabilità e profili finanziari
La legge opera nel solo ambito della Regione Liguria e si applica alle misure di sostegno previste entro i vincoli di bilancio e del regime europeo de minimis. La norma finanziaria è presente ma non riprodotta nel testo consolidato fornito; analogamente, la dichiarazione d’urgenza non contiene contenuto sostanziale nel testo disponibile.
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