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Legge

L.R. Liguria 3/2009

Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive del tipo affittacamere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari)

Normativa regionaleL.R. Liguria 3/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, in attuazione della l.r. 2/2008, i requisiti e le modalità operative delle strutture ricettive tipo affittacamere nel territorio regionale. È però abrogato, con effetti collegati all’entrata in vigore delle disposizioni della l.r. 32/2014 nelle materie corrispondenti, e comunque oggi non ha più applicazione pratica.

Disposizioni attuative per le strutture ricettive affittacamere

Disposizioni attuative per gli affittacamere

Il regolamento detta le norme di attuazione della disciplina regionale delle strutture ricettive del tipo affittacamere prevista dalla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2, nel territorio della regione interessata. Il testo va letto però come atto ormai superato, poiché risulta abrogato nei termini indicati dalla normativa successiva.

Ambito di applicazione

Le disposizioni riguardano le strutture ricettive di tipo affittacamere disciplinate dal testo unico regionale in materia di strutture turistico-ricettive e balneari. L’oggetto è circoscritto alla sola regolazione attuativa di tale tipologia di esercizio, nell’ambito della normativa regionale richiamata.

Regime di abrogazione e attualità della disciplina

Il regolamento è stato abrogato ai sensi dell’articolo 72 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32, a decorrere dall’entrata in vigore di ciascuna disposizione della medesima legge nelle materie da essa disciplinate. Le disposizioni attuative sono state successivamente approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 346 del 5 maggio 2017, ma resta fermo che gli effetti abrogativi già prodotti non sono rimossi. È inoltre richiamato l’articolo 2 della legge regionale 1 luglio 2024, n. 9, senza che ciò elimini la precedente cessazione di efficacia. In pratica, il regolamento non ha più utilità applicativa attuale.

Valutazione di obsolescenza

L’atto è da considerarsi obsoleto, perché espressamente abrogato e riferito a una disciplina ormai sostituita da interventi normativi successivi.

Testo integrale

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