L.R. Liguria 10/2009
Norme in materia di bonifiche di siti contaminati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Liguria la bonifica dei siti contaminati, definendo competenze di Regione, Province e Comuni, procedure ordinarie, certificazioni finali, anagrafe dei siti e sanzioni. Il piano regionale di bonifica dura 10 anni. Prevede termini stringenti per comunicazioni, caratterizzazione, analisi di rischio e approvazione dei progetti; alcune norme sono state poi modificate nel 2009 e nel 2020.
Bonifica dei siti contaminati e riparto delle competenze tra Regione, Province e Comuni
Bonifica dei siti contaminati e organizzazione delle competenze in Liguria
La legge regionale disciplina, nel territorio della Liguria, la bonifica dei siti contaminati e il riparto delle funzioni amministrative tra Regione, Province e Comuni, in coerenza con il d.lgs. 152/2006. La disciplina si applica ai procedimenti di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e certificazione degli interventi, con un ruolo centrale della conferenza di servizi.
Ambito, definizioni e siti di interesse regionale
La legge richiama le definizioni del d.lgs. 152/2006 e qualifica come siti di interesse regionale quelli individuati dalla Regione per caratteristiche di pericolosità, quantità degli inquinanti e impatto ambientale, quelli che interessano anche una regione limitrofa non classificata di interesse nazionale e quelli che coinvolgono il territorio di più province. L’individuazione e la perimetrazione avvengono con atto della Giunta regionale, sentiti gli enti locali e, nei casi transregionali, previa intesa con la Regione interessata.
Riparto delle competenze tra Regione, Province e Comuni
La Regione provvede alla pianificazione generale, ai criteri e alle linee guida, all’individuazione e perimetrazione dei siti di interesse regionale, alla gestione delle conferenze di servizi relative a tali siti, all’Anagrafe dei siti da bonificare e alle regole per il rilascio delle certificazioni di completamento e di avvenuta bonifica.
Le Province gestiscono le conferenze di servizi per i siti sovracomunali e per quelli ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 8.000 abitanti, svolgono le verifiche istruttorie, adottano le ordinanze nei confronti dei responsabili, rilasciano le certificazioni finali, controllano e monitorano gli interventi, curano i procedimenti semplificati previsti dal d.lgs. 152/2006 e intervengono in danno se il Comune territorialmente competente non provvede.
I Comuni con più di 8.000 abitanti gestiscono le conferenze di servizi per i siti nel proprio territorio e curano i procedimenti semplificati loro attribuiti. Possono inoltre intervenire in danno quando i responsabili non adempiono, o non siano individuabili, e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati.
Piano regionale di bonifica
Il Piano regionale di bonifica dei siti contaminati costituisce parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti e può essere approvato come suo stralcio funzionale. Contiene la pianificazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, gli obiettivi generali, i criteri di priorità, l’elenco dei siti iscritti in Anagrafe, l’elenco delle aree vaste con criticità ambientali, l’ordine di priorità degli interventi pubblici e la stima degli oneri finanziari.
Il Piano è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, ha durata decennale e resta efficace fino all’approvazione del successivo Piano. La Giunta può aggiornarlo sulla base dell’Anagrafe, modificando le priorità. È prevista inoltre la possibilità di finanziare la rimozione dei rifiuti abbandonati in aree pubbliche dei Comuni non costieri con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nei limiti delle risorse disponibili.
Anagrafe dei siti da bonificare
L’Anagrafe regionale raccoglie i siti con analisi di rischio approvata che evidenzi il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, i siti oggetto di bonifica e ripristino anche con procedura semplificata, i siti di cui all’articolo 242, comma 5, del d.lgs. 152/2006 per i quali il procedimento si sia concluso positivamente, la descrizione degli interventi eseguiti e l’individuazione dei soggetti obbligati alla bonifica e dell’ente pubblico da attivare in caso di inadempienza.
L’iscrizione avviene dopo l’approvazione del documento di analisi di rischio o del progetto di bonifica, secondo il caso. La Regione comunica l’inserimento al Comune, affinché ne tenga conto negli strumenti urbanistici e nel certificato di destinazione urbanistica, e alla Conservatoria dei registri immobiliari; è inoltre prevista la comunicazione all’Ufficio erariale. Le Province trasmettono ogni anno, entro il 31 gennaio, l’elenco dei siti per i quali sia stata certificata la bonifica o il completamento della messa in sicurezza.
Procedura ordinaria per eventi contaminanti e bonifica
Il responsabile dell’inquinamento, anche potenziale, deve comunicare l’evento contaminante e le misure di prevenzione adottate entro 24 ore a Regione, Provincia, Comune e Prefetto. La comunicazione deve indicare generalità del responsabile, localizzazione, tipologia ed estensione della contaminazione e misure adottate.
Dopo la prevenzione, il responsabile svolge un’indagine preliminare. Se non risultano superate le concentrazioni soglia di contaminazione, provvede al ripristino e trasmette l’autocertificazione entro 48 ore dalla comunicazione iniziale; il procedimento si chiude, fermo restando il controllo dell’ente competente entro i successivi 15 giorni.
Se invece sono superate le CSC, il responsabile comunica il dato all’ente competente e, entro 30 giorni, trasmette il piano di caratterizzazione. L’ente convoca entro i 30 giorni successivi la conferenza di servizi e approva il piano con eventuali prescrizioni.
Entro 6 mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione, il responsabile applica l’analisi di rischio sito-specifica e presenta i risultati. La conferenza di servizi approva il documento di analisi di rischio entro 60 giorni dalla ricezione, con istruttoria in contraddittorio.
Se l’analisi dimostra il non superamento delle CSR, il procedimento è concluso; può però essere prescritto un monitoraggio, per il quale il responsabile presenta entro 60 giorni un piano con parametri, frequenza e durata, approvato dall’ente entro 30 giorni. Alla fine del monitoraggio va trasmessa una relazione tecnica; se emergono superamenti delle CSR, si avvia la bonifica.
Se invece l’analisi dimostra il superamento di una o più CSR, entro i 6 mesi successivi all’approvazione dei risultati il responsabile trasmette il progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza operativa/permanente. L’ente convoca la conferenza di servizi e approva il progetto entro 60 giorni.
L’approvazione sostituisce tutti i titoli abilitativi, comprese eventuali autorizzazioni per terre e rocce da scavo e scarico delle acque emunte, costituisce variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento sono fissati anche i tempi di esecuzione e la garanzia finanziaria, pari al 50% del costo stimato dell’intervento.
Siti con inquinamento pregresso e accordi di programma
Per eventi inquinanti avvenuti prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 152/2006 ma manifestatisi successivamente, il soggetto interessato comunica la potenziale contaminazione e il piano di caratterizzazione a Regione, Provincia, Comune e ARPAL. L’ente competente gestisce il procedimento secondo l’articolo 242, comma 13, del d.lgs. 152/2006.
Gli enti competenti, i soggetti obbligati e gli altri interessati possono stipulare, entro 6 mesi dall’approvazione del documento di analisi di rischio, accordi di programma per definire modalità e tempi di esecuzione degli interventi.
Inquinamento di corpi idrici superficiali
La legge consente che il Piano di tutela delle acque stabilisca misure e valori di riferimento per gli interventi di bonifica nel caso di eventi inquinanti, anche pregressi, che interessino o abbiano interessato corpi idrici superficiali. Restano comunque fermi gli obblighi di comunicazione e prevenzione previsti dal d.lgs. 152/2006.
Certificazione di avvenuta bonifica e di messa in sicurezza
La Provincia rilascia le certificazioni previste dal d.lgs. 152/2006 sia per i casi ordinari sia per quelli relativi alla conclusione degli interventi di bonifica, messa in sicurezza permanente e messa in sicurezza operativa.
La certificazione di avvenuta bonifica attesta il completamento degli interventi, la conformità al progetto approvato e il non superamento delle CSR. Per la messa in sicurezza permanente o operativa attesta il completamento degli interventi, la conformità al progetto e il rispetto dei livelli soglia di contaminazione o dei livelli di concentrazione residua approvati.
Gli accertamenti provinciali si fondano sulla relazione tecnica predisposta da ARPAL, che di norma la trasmette entro 45 giorni. Il soggetto responsabile, al termine dei lavori, presenta istanza di certificazione con relazione tecnica di fine lavori e relativa documentazione analitica e di smaltimento; per gli interventi pubblici occorrono anche relazione di fine lavori e collaudo o certificazione di regolare esecuzione.
La Provincia emana l’atto di certificazione entro 30 giorni dal ricevimento della relazione tecnica di ARPAL. L’atto può imporre il proseguimento del monitoraggio, indicando durata, parametri e frequenza dei campionamenti, e va notificato al responsabile e trasmesso a Comune, Regione e ARPAL.
Titoli edilizi, agibilità e utilizzo per lotti
Sulle aree soggette a bonifica o messa in sicurezza, l’efficacia dei titoli edilizi è subordinata all’approvazione del progetto di bonifica. La dichiarazione di agibilità o abitabilità è subordinata alla certificazione di avvenuta bonifica rilasciata dalla Provincia.
Se il progetto approvato lo consente e vi sono particolari condizioni di interesse pubblico, la certificazione può essere rilasciata per singoli lotti, purché non vi sia interazione tra essi; resta fermo lo svincolo delle garanzie finanziarie solo dopo il completamento dell’intero progetto.
Bonifica con trattamento prolungato della falda
La certificazione può essere rilasciata anche in presenza di processi di depurazione a lungo termine della falda, se l’area soprastante è stata bonificata conformemente al progetto. La depurazione deve comunque proseguire fino al raggiungimento degli standard previsti, con adeguato monitoraggio dell’andamento delle operazioni; lo svincolo delle garanzie resta subordinato al completamento di tutto il progetto.
Costi del procedimento di certificazione
I costi della certificazione sono a carico del responsabile dell’inquinamento o dell’altro soggetto obbligato e sono quantificati dalla Giunta regionale, sentite le Province. Nessun costo è dovuto per gli interventi eseguiti ai sensi dell’articolo 250 del d.lgs. 152/2006.
Regime transitorio e disposizioni finali
I procedimenti di bonifica e messa in sicurezza già avviati alla data di entrata in vigore della legge devono essere conclusi da Comuni e Province, che trasmettono alla Regione gli atti adottati. Entro 90 giorni dalla medesima data, le Province trasmettono alla Regione le Anagrafi aggiornate; entro lo stesso termine, i soggetti obbligati ex d.m. 471/1999 che non abbiano ancora attivato le procedure devono avviarle secondo la nuova disciplina.
Nelle more dell’approvazione del Piano regionale di bonifica, la Giunta regionale approva l’elenco dei siti da bonificare e la stima degli oneri finanziari sulla base delle informazioni dell’Anagrafe. Per quanto non disciplinato dalla legge, si applica il d.lgs. 152/2006.
Sanzioni e abrogazioni
Chi non ottempera alle prescrizioni dettate dagli enti competenti nei provvedimenti di approvazione dei progetti di bonifica o di messa in sicurezza è soggetto a sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro, ferme restando le sanzioni del d.lgs. 152/2006. La stessa sanzione si applica anche alla violazione degli obblighi di bonifica stabiliti per gli eventi inquinanti di cui all’articolo 13-bis.
Le sanzioni sono accertate e contestate dalla Provincia competente; i relativi proventi sono assegnati alle Province per le finalità della legge. Sono inoltre abrogati gli articoli da 51 a 58 della l.r. 18/1999.
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