L.R. Liguria 8/2009
Norme per la protezione dell'ambiente e del paesaggio attraverso la salvaguardia dell'attività agricola nel territorio delle Cinque Terre.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per il solo territorio del Parco nazionale delle Cinque Terre, aiuti in conto capitale per il recupero dei muri a secco, investimenti agricoli e agroalimentari e infrastrutture rurali. Gli aiuti sono soggetti a limiti di intensità, requisiti dei beneficiari, conformità urbanistico-paesaggistica e non cumulabilità. Il regime di aiuto era vigente fino al 30 giugno 2014; gli effetti delle infrastrutture rurali decorrevano solo dopo la pubblicazione dell’esito positivo UE.
Aiuti per la tutela del paesaggio e dell’agricoltura nel territorio delle Cinque Terre
Aiuti per la salvaguardia dell’attività agricola nelle Cinque Terre
La legge regionale disciplina un regime di aiuti, valido esclusivamente nel territorio del Parco nazionale delle Cinque Terre, finalizzato a proteggere e migliorare il paesaggio tradizionale e l’ambiente attraverso il sostegno all’attività agricola. Il meccanismo è costruito nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato applicabile alle PMI del settore agricolo e agroalimentare.
Finalità e ambito territoriale
La disciplina mira a favorire:
- il recupero dell’attività agricola;
- il mantenimento dell’attività agricola;
- la tutela e il miglioramento del paesaggio tradizionale e dell’ambiente.
L’applicazione è circoscritta al territorio del Parco nazionale delle Cinque Terre istituito con d.P.R. 6 ottobre 1999. Non si tratta quindi di una misura generalizzata per la Regione Liguria, ma di una normativa territoriale speciale per quell’area.
Interventi finanziabili
La Regione concede aiuti in conto capitale per:
- il ripristino di muri a secco con tecniche e materiali tradizionali;
- investimenti nelle aziende agricole finalizzati alla produzione di prodotti agricoli di qualità;
- investimenti nelle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli finalizzati alla valorizzazione di prodotti di qualità;
- costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di infrastrutture rurali destinate a migliorare irrigazione e trasporti rurali, comprese strade a servizio di zone agricole e forestali e impianti di trasporto a fune o su rotaia.
Per i singoli interventi valgono i limiti specifici previsti dai regolamenti UE richiamati dalla legge.
Condizioni di ammissibilità degli interventi
Gli interventi sono ammissibili all’aiuto solo se rispettano congiuntamente:
- le norme del Piano del Parco nazionale delle Cinque Terre e del relativo Regolamento del Parco, oppure, in attesa della loro approvazione, le misure di salvaguardia del d.P.R. 6 ottobre 1999;
- la disciplina dello strumento urbanistico comunale vigente, comprese eventuali disposizioni in salvaguardia;
- il nulla-osta e i titoli abilitativi previsti dalla normativa statale e regionale in materia di tutela paesaggistica, naturalistica e ambientale.
Beneficiari e intensità degli aiuti
Gli aiuti per imprese sono riservati alle piccole e medie imprese, come definite dalla disciplina UE richiamata.
Per il ripristino dei muri a secco, gli aiuti possono essere concessi a:
- enti pubblici;
- aziende agricole singole o associate iscritte al registro delle imprese e con partita IVA;
- proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi interessati.
L’intensità massima è pari a:
- 75% della spesa ammissibile nelle zone svantaggiate;
- 60% della spesa ammissibile nelle altre zone, sempre a condizione che l’investimento non comporti aumento della capacità produttiva dell’azienda.
Per gli investimenti nelle aziende agricole finalizzati alla produzione di prodotti agricoli di qualità, i beneficiari sono imprese agricole singole o associate, iscritte al registro delle imprese e dotate di partita IVA. Le intensità massime sono:
- 60% nelle zone svantaggiate per imprese condotte da giovani agricoltori;
- 50% nelle zone non svantaggiate per imprese condotte da giovani agricoltori, oppure nelle zone svantaggiate per imprese condotte da agricoltori diversi dai giovani;
- 40% nelle zone non svantaggiate per imprese condotte da agricoltori diversi dai giovani.
Per gli investimenti nelle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, l’aiuto può arrivare al 40% della spesa ammissibile.
Per le infrastrutture rurali, i contributi sono concedibili solo se le opere servono una pluralità di terreni agricoli e forestali. I beneficiari possono essere:
- consorzi di miglioramento fondiario;
- cooperative agricole;
- altre forme associative legalmente costituite composte prevalentemente da imprenditori agricoli e forestali o proprietari di terreni agricoli e forestali;
- enti pubblici.
Per tali infrastrutture, l’aiuto può coprire fino al 95% della spesa ammissibile e si limita alla parte di uso pubblico dell’opera, esclusi i collegamenti di esclusiva pertinenza di singoli utenti.
Limiti complessivi e spese ammissibili
Il cumulo degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare:
- 400.000 euro in un periodo qualsiasi di tre esercizi;
- 500.000 euro se l’azienda si trova in zona svantaggiata.
Le spese ammissibili sono limitate a:
- costi effettivamente sostenuti per il ripristino dei muri a secco;
- costruzione, acquisto o miglioramento di beni immobili, escluso l’acquisto del terreno, per gli altri interventi;
- acquisto o leasing con patto di acquisto di macchine e attrezzature nuove, compresi i programmi informatici, fino al loro valore di mercato;
- spese generali collegate, come onorari di consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze.
Non sono ammissibili, per gli interventi diversi dal ripristino dei muri a secco, i costi accessori del contratto di compravendita o leasing, quali garanzie del concedente, rifinanziamento degli interessi, spese generali ulteriori e oneri assicurativi.
Gestione amministrativa e concessione degli aiuti
Le funzioni amministrative sono svolte dalla Regione, che può avvalersi di altri enti pubblici mediante convenzione a titolo non oneroso.
Gli aiuti possono essere concessi solo se, prima dell’investimento:
- il regime di aiuto è stato istituito e pubblicato secondo la disciplina UE;
- la Commissione europea ha ricevuto la sintesi del regime e ha pubblicato il relativo numero identificativo;
- è stata presentata regolare domanda alla Regione o agli enti delegati;
- la domanda è stata dichiarata ammissibile con atto amministrativo che indichi importo concesso e disponibilità dei fondi in bilancio.
Il provvedimento di concessione fissa il termine di realizzazione dell’intervento, che non può superare un anno, rapportato alla dimensione dell’opera. È ammessa una sola proroga, non superiore a un anno, nel rispetto della disciplina regionale richiamata, se applicabile.
Se i termini non sono rispettati, l’aiuto è revocato e le somme sono recuperate secondo legge.
Divieto di cumulo
Gli aiuti previsti dalla legge non sono cumulabili con altri aiuti destinati alle medesime finalità concessi da altre norme o programmi in vigore.
Durata del regime e decorrenza
I regimi di aiuto istituiti dalla legge restano vigenti fino al 30 giugno 2014, in coerenza con la disciplina UE richiamata.
L’entrata in vigore della legge è subordinata agli adempimenti di notifica e pubblicazione previsti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato. Inoltre, le disposizioni relative alle infrastrutture rurali producono effetti solo dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale dell’esito positivo dell’esame di compatibilità da parte della Commissione europea.
Profilo di attualità della norma
La legge è oggi sostanzialmente superata, perché il regime di aiuto aveva una durata espressamente limitata al 30 giugno 2014. Per questo, pur descrivendo una disciplina ancora leggibile nel testo consolidato, non presenta in concreto utilità applicativa attuale.
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