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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 100 del 23/02/2023

Provvedimento del 23 febbraio 2023

Garante Privacy100

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato un reclamo contro un quotidiano online che aveva pubblicato, accanto a un articolo su un’operazione di polizia, la fotografia del volto del reclamante e di altri soggetti coinvolti in un procedimento penale di stampo mafioso. Dopo aver verificato le circostanze della pubblicazione e le difese del titolare, l’Autorità ha ritenuto che la diffusione rientrasse nel diritto di cronaca, in presenza di interesse pubblico ed essenzialità dell’informazione, nonché nel rispetto delle cautele deontologiche per l’attività giornalistica. Il reclamo è stato quindi dichiarato infondato con riguardo alla richiesta di rimozione delle immagini.

Reclamo contro S.E.S. S.p.A. per la pubblicazione su un sito giornalistico di fotografie di un indagato in un procedimento penale

Reclamo contro la pubblicazione di fotografie in un articolo di cronaca giudiziaria

Il Garante ha deciso su un reclamo presentato da un interessato contro S.E.S. S.p.A., editrice di un quotidiano online, per la pubblicazione di una sua fotografia e di quelle di altri soggetti coinvolti in un’operazione di polizia relativa a un procedimento penale di stampo mafioso. Il reclamante chiedeva la rimozione delle immagini, sostenendo che la diffusione avesse leso la disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Fatti e origine della controversia

Il reclamo ex art. 77 GDPR riguardava la pubblicazione, avvenuta l’11 aprile 2019 sul sito della testata, di un’immagine in primo piano del volto dell’interessato, inserita in una sequenza di foto dei soggetti coinvolti nell’indagine. La pubblicazione era successiva all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti dell’interessato, poi annullata dal Tribunale del riesame per difetto di gravità indiziaria, con conseguente rimessione in libertà.

L’interessato aveva rappresentato che il 9 aprile 2019 la Polizia di Stato aveva eseguito l’ordinanza cautelare nell’ambito di un’operazione denominata convenzionalmente "XX", illustrata nella stessa data nel corso di una conferenza stampa del Procuratore della Repubblica, del Direttore centrale anticrimine e del Direttore del Servizio centrale operativo.

Attività istruttoria e posizioni del titolare

L’Ufficio del Garante aveva chiesto informazioni a S.E.S. S.p.A. ai sensi dell’art. 157 del Codice, dapprima il 2 luglio 2020 e poi il 15 ottobre 2021. Il titolare aveva risposto che le fotografie erano ancora presenti nell’archivio e che erano state messe a disposizione dei fotografi e dei giornalisti durante la conferenza stampa del 9 aprile 2019. Nella successiva fase procedimentale, il titolare ha sostenuto che la pubblicazione rispettasse l’art. 8 del Codice deontologico e non offendesse la dignità dell’interessato. Ha inoltre affermato che l’interesse alla diffusione restava attuale anche perché l’interessato era stato condannato in primo grado a 13 anni e 11 mesi di reclusione.

Norme applicate e criteri di valutazione

Il Garante ha richiamato il quadro normativo del trattamento dei dati personali per fini giornalistici, evidenziando che la diffusione è ammessa anche senza consenso, purché nei limiti del diritto di cronaca e nel rispetto dell’"essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (art. 137, comma 3, Codice privacy; art. 6 delle Regole deontologiche). L’Autorità ha ricordato anche l’art. 12 delle Regole deontologiche in materia di cronaca relativa a procedimenti penali e ha ribadito che la pubblicazione dei dati identificativi delle persone sottoposte a procedimento non è di per sé vietata, dovendo essere valutata alla luce delle garanzie di trasparenza e controllo sull’attività di giustizia.

Con specifico riferimento alle immagini, il Garante ha richiamato l’art. 8 delle Regole deontologiche, secondo cui il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza consenso, salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia. È stata inoltre richiamata la giurisprudenza della Cassazione civile, sez. III, 6 giugno 2014, n. 12834.

Valutazione del caso concreto

Nel caso esaminato, l’Autorità ha ritenuto che la pubblicazione dell’immagine fosse sorretta da ragioni di interesse pubblico, considerata la gravità delle accuse contestate nell’operazione giudiziaria e il successivo esito del giudizio di primo grado. Il Garante ha inoltre valorizzato la funzione identificativa della fotografia, reputandola coerente con le esigenze giornalistiche di corretta rappresentazione del fatto, specie tenuto conto dell’annullamento della misura cautelare e della conseguente rimessione in libertà dell’interessato.

La testata, pertanto, si sarebbe mantenuta entro i confini del diritto di cronaca, senza emergere una violazione delle regole poste a tutela della dignità della persona ritratta.

Esito del procedimento

Alla luce di tali considerazioni, il Garante ha dichiarato infondato il reclamo con riguardo alla richiesta di rimozione delle immagini oggetto di contestazione. Il provvedimento non contiene misure correttive o sanzioni, ma solo il rigetto della domanda dell’interessato.

Mezzi di impugnazione

Il provvedimento indica la possibilità di opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, nonché degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e oggetto del reclamo

Il procedimento origina da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da un interessato che contestava la pubblicazione, sul sito di una testata giornalistica, di una sua immagine in primo piano inserita in una sequenza di fotografie relative a persone coinvolte in un’operazione di polizia. La pubblicazione era avvenuta l’11 aprile 2019, pochi giorni dopo l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere poi annullata dal Tribunale del riesame.

Difese del titolare del trattamento

La società editrice ha sostenuto che le fotografie erano state rese disponibili ai fotografi e ai giornalisti nel corso della conferenza stampa del 9 aprile 2019 e che la loro pubblicazione era conforme all’art. 8 del Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, senza lesione della dignità dell’interessato. Ha inoltre evidenziato l’attualità dell’interesse alla diffusione, richiamando la successiva condanna di primo grado dell’interessato.

Quadro normativo richiamato dal Garante

L’Autorità ha richiamato le disposizioni sul trattamento dei dati a fini giornalistici, in particolare l’art. 137, comma 3, del Codice privacy e l’art. 6 delle Regole deontologiche sull’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Ha inoltre richiamato l’art. 8 delle Regole deontologiche, che impone cautele nella ripresa e diffusione di immagini di persone in stato di detenzione, salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia.

Valutazione sulla liceità della pubblicazione

Il Garante ha ritenuto che la notizia dell’arresto e del procedimento penale per fatti di criminalità organizzata fosse di indubbio interesse pubblico e che, in tale contesto, la diffusione anche di alcuni dati identificativi dei soggetti coinvolti fosse consentita nei limiti del diritto di cronaca. Quanto alle immagini, l’Autorità ha considerato che la pubblicazione della fotografia del reclamante, in posizione frontale, fosse giustificata dalle esigenze di identificazione e dalle ragioni di interesse pubblico connesse alla gravità delle accuse, poi risultate fondate in primo grado.

Esito e rimedi

Ritenendo non fondata la contestazione, il Garante ha dichiarato infondato il reclamo limitatamente alla richiesta di rimozione delle immagini oggetto di contestazione. Il provvedimento indica inoltre la possibilità di opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR e degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011.

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