Sentenza del 09/03/2016 n. 4599 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava l'accertamento relativo a IRPEG, IRAP e IVA per l'anno 2003, sostenendo che i costi dedotti derivassero da operazioni effettivamente esistenti e denunciando, in cassazione, motivazione insufficiente o contraddittoria ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La CTR aveva ritenuto non giustificate le deduzioni sulla base della notevole differenza tra le fatture contabilizzate dalla contribuente e quelle risultanti dalla società fornitrice, dei riscontri bancari relativi a rapporti tra i legali rappresentanti e della mancata presentazione delle dichiarazioni da parte della fornitrice. In cassazione la contribuente contestava la veridicità di tali circostanze e l'assenza di ulteriori elementi probatori.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito la fondatezza dell'accertamento né il motivo sulla motivazione della sentenza regionale. Ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la ricorrente non aveva depositato l'avviso di ricevimento della notificazione del ricorso per cassazione e non aveva dimostrato di essersi tempestivamente attivata per ottenere un duplicato dall'amministrazione postale. In assenza di attività difensiva della parte intimata, non era possibile concedere un termine per sanare l'omissione né disporre la rinnovazione della notificazione. Non sono state liquidate spese, poiché la parte intimata non ha partecipato al processo.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
motivazione insufficiente e/o contraddittoria
La disposizione è stata invocata dalla contribuente per censurare la motivazione della sentenza d'appello, ma la Corte non ha esaminato il motivo perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per un vizio procedurale.
Art. 149 c.p.c.
notificazione a mezzo del servizio postale
L'avviso di ricevimento è funzionale a provare il perfezionamento della notificazione del ricorso e l'instaurazione del contraddittorio.
Art. 140 c.p.c.
notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità
In caso di notificazione secondo tale procedura, la prova della comunicazione al destinatario è necessaria per dimostrare il perfezionamento della notificazione.
Art. 379 c.p.c.
L'avviso di ricevimento può essere prodotto fino all'udienza di discussione, purché prima dell'inizio della relazione del giudice.
Art. 380-bis c.p.c.
adunanza della corte in camera di consiglio
Nei procedimenti camerali, la produzione dell'avviso di ricevimento è possibile fino all'adunanza della Corte, entro i limiti indicati dalla giurisprudenza.
Art. 372, comma 2, c.p.c.
notificato mediante elenco alle altre parti
La produzione dell'avviso di ricevimento può avvenire anche senza previa notificazione alle altre parti mediante elenco, secondo il principio richiamato dalla Corte.
Art. 291 c.p.c.
rinnovazione della notificazione
La rinnovazione non è stata ritenuta possibile in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, assenza di difese dell'intimato e mancata dimostrazione di un tempestivo tentativo di ottenere il duplicato.
Art. 184-bis c.p.c.
Il difensore presente all'udienza o all'adunanza può chiedere la rimessione in termini per produrre l'avviso, ma deve dimostrare di essersi tempestivamente attivato presso l'amministrazione postale per ottenere un duplicato.
Art. 6, comma 1, della legge n. 890 del 1982
La norma è richiamata quale base per richiedere all'amministrazione postale il duplicato dell'avviso di ricevimento e documentare la tempestiva attività del difensore.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la prova del perfezionamento della notificazione del ricorso è un requisito essenziale: l'avviso di ricevimento deve essere depositato entro i termini processuali applicabili.
- Se l'avviso di ricevimento non è disponibile, la parte deve attivarsi tempestivamente per ottenere un duplicato dall'amministrazione postale e conservare la relativa documentazione.
- La mancata produzione dell'avviso, unita all'assenza di difese della parte intimata, può determinare l'inammissibilità del ricorso senza esame delle questioni di merito.
- La rimessione in termini non opera automaticamente: deve essere richiesta tempestivamente e accompagnata dalla prova di un impedimento non imputabile e delle attività svolte per porvi rimedio.
- In materia tributaria, la contestazione di costi relativi a operazioni inesistenti richiede al contribuente di dimostrare l'effettività, l'inerenza e, quando contestata, la congruità delle spese; tuttavia, in questo caso la Corte non ha valutato tali profili perché ha deciso il ricorso per una ragione processuale.
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