Cassazione Penale, Ordinanza n. 11082/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva sostanzialmente confermato la condanna di primo grado per tentato furto aggravato, riformando solo il trattamento sanzionatorio. L'unico motivo di ricorso deduceva un vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'imputato, sostenendo che la sentenza impugnata non avesse adeguatamente risposto alle specifiche deduzioni difensive svolte in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e non scrutinabile in sede di legittimità, osservando che non è censurabile la sentenza per il solo silenzio su una specifica deduzione quando risulta che essa sia stata comunque disattesa dalla motivazione complessiva e quando manchino indicazioni sulla decisività dei rilievi prospettati. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 56, 624 e 625, n. 2 c.p.
Indicano i reati per cui la condanna era stata confermata in appello; la Corte non entra nel merito della loro configurazione, limitandosi a rilevare che la sentenza impugnata aveva già confermato la responsabilità, con sola modifica del trattamento sanzionatorio.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso non è ammissibile quando si limita a denunciare il silenzio della sentenza impugnata su una singola deduzione, senza confrontarsi con la motivazione complessiva che abbia comunque respinto quella tesi.
- La censura di vizio di motivazione deve indicare in modo specifico la decisività del rilievo trascurato e spiegare perché esso sia logicamente incompatibile con la decisione adottata; in difetto, il motivo è generico.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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